CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 50757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/11/2022 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Marsala, in data 08/07/2021, con la quale CARUSO Alfredo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973 (trasporto di circa 50 kg. di t.l.e. utilizzando l'autovettura di LA CORTE Nazareno, persona estranea al reato). 2. Ricorre per cassazione il CARUSO, a mezzo del proprio difensore, cied -cenido: 2.1. Violazione di iegge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione d: penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver confermato la condanna dei ricorrente sulla scia base dei rinvenimento dei t.l.e. tra i sedili anteriori e posteriori dell'auto, da lui condotta. Si sostene, al riguardo, che "non poteva escludersi" che :1 CARUSO non fosse consapevole della presenza dei tabacchi a bordo, :n assenza comunque di specifiche indagini sul punto. 2.2, Violazione di legce e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta .apoiicaoilità deiVaggravante di cui all'art. 291-ter. Si deduce che la ratio delVaGe:.,:i--avarite andava individuata nella maggiore insidiosità della condotta di chi si avvaie ci: mezzi di trasporto Atestati a terzi estranei per favorire, in tal modo, ia propria impunità: si=uazione del tutto insussistente nella fattispecie in esame, essendo: ii mezzo intestato ai suocero del CARUSO, al quale sarebbe stato dunque a-gevoie risalire, Violazione di legge e vzio di motivazione quanto alla recidiva. Si censura :a mot vazione dalia sentenza cne non aveva tra l'altro tenuto conto del carattere risaiente e aspecifico dei prei.cedenti a carico del ricorrente. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti Generiche. Si censura la sentenza per non avere la Corte tenuto conto Geic spirito di collaborazione palesato dal CARUSO al momento controiio, e dela scelta cei rito abbreviato. Con reGuisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta inforidatezza di tune le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] icorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata è la censura concernente l'affermazione di penale resconsabiiità. Si è invero dinanzi ad una "doppia conforme" di condanna motivata suratti-inuzione al CARUSO dell'ingente quantitativo di sigarette (250 stecche per complessivi 50 kg) rinvenuto tra il sedile posteriore e quello anteriore dell'auto conCotta dai ricorrente, unica: persona a bordo. Si tratta di un percorso eirgementativo tutt'altro che illogico, che la difesa non ha inteso confutare offrendo eqementi idonei a sostenere i'estraneità del CARUSO al carico di sigarette, e-ssendos al contrario optato per un rito abbreviato "secco".in tale contesto, risulta evidentemente priva di consistenza l'evocazione, in termini totalmente congetturali, della possibilità che il CARUSO non fosse consapevole della presenza dell'ingente quantitativo di tabacchi: altrettanto è a dirsi in ordine al rilievo concernente la mancanza di approfondimenti investigativi. 3, Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi per ciò one riguarda ia contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di chiarire che «in tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzo di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve ritenersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non lmoutato, senza cne sa necessaria altresì la prova della innocenza di costui» (Sez. 3, n. 36834 de 07/10/2010, Batari, Rv. 248567 - 01). Ancor meno drospettabile, :n tale prospettiva ermeneutica che si condivide e cuI si intende ribadire, è la tesi sostenuta dalla difesa, stando alla quale l'aggravante sarebbe configurabile solo se l'agente, utilizzando il veicolo di proprietà dl terzi, abbia inteso così procurarsi l'impunità: si tratta, con ogni evidenza, di un elemento caratterizzante l'elemento soggettivo che non è previsto dalla disposizione contenuta ne: comma 1 dell'art. 291-bis. 4. Destituito d: ogni fondamento è anche il motivo riguardante la recidiva. La Corte territoriale ha invero diffusamente motivato in proposito (pag. 4 seg. deia sentenza impugnata), osservando che il nuovo reato non costituiva una occasionale ricaduta, ma una significativa prosecuzione di un percorso criminale connotato da una condanna infraquinquennale per violazione delle norme sugli stupefacenti e da plurimi altri precedenti (complessivamente dodici) anche per percorso dimostrativo di una spiccata capacità a delinquere. Le considerazioni della Corte d'Appello appaiono del tutto prive di criticità de.ducib :n questa sede, dove i difensore ha reiterato considerazioni al più idonee ad escludere i: carattere specifico della recidiva applicata (circostanza peraltro :pacifica). 5, Anche la residua censura è manifestamente infondata. La Corte d'Apoello ha invero escluso la concessione ponendo in rilievo 'assenza ci elementi positivamente valutabili, e la negativa personalità dell'impútato. Si tratta di una valutazione adeguatamente motivata e perciò incensurabile :n questa sede, non potendosi evidentemente far assurgere ad eiementi positivamente valutabili il fatto che il CARUSO non abbia opposto resistenza ai momento del controllo, ovvero la sua opzione per il rito abbreviato. 6. Le considerazioni flr: qui svolte impongono una declaratoria di cei ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. D:chiara inan-nissiOlie i -iccrso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pmcessual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decso 9 novembre 2023 (m. Cons