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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08434/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI POTENZAnel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, col rinvio al tribunale del riesame di Potenza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del 01/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di Potenza con il quale tale Giudice aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto dal pubblico ministero in relazione a due reati di autoriciclaggio (di cui ai capi D ed E dell'imputazione provvisoria), disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Secondo i menzionati due capi d'imputazione, i due reati di autoriciclaggio erano stati contestati: quello di cui al capo D, contestato ad [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], «perché, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - Marino in qualità di legale rappresentante della G&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'esercizio di attività imprenditoriale impiegavano e trasferivano dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e intestato alla G&[OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C 15.590,00 tramite assegno bancario n. 30252821, a titolo di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di imposta 2017, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]»; quello di cui al capo E, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - in qualità di legale rappresentante della G&[OSCURATO:SOCIETA]., nell'esercizio di attività imprenditoriale propria della società prima indicata impiegava e trasferiva dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e intestato alla G&[OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di C 127.223,94 attraverso le seguenti operazioni: C 2.665,21 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 27/11/2017; C 3.529,46 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 80.000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 5.12.2017; C 26.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; €6000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 4320,00 a favore di Levi soc. coop. il 19.12/2017; C 719,27 a favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 4000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] & Finanze il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. in Potenza, dal 27 novembre 2017 al 22 dicembre 2017».

Il Tribunale di Potenza riteneva l'insussistenza del fumus dei reati di autoriciclaggio di cui ai riportati capi D) ed E) dell'imputazione provvisoria.

Secondo tale Tribunale, sarebbe mancato, anzitutto, l'elemento materiale del delitto di autoriciclaggio in quanto verrebbero in rilievo «pagamenti tutti giustificati e tracciabili, relativi ad acquisti di beni utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia propria dell'impresa del Marino, o al pagamento di attività ad essa collegate; trasferimenti pecuniari che appaiono [...] francamente privi di quella idoneità ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei suddetti beni».

Il Tribunale di Potenza reputava che le menzionate operazioni non fossero neppure tali da rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, «posto che in maniera assolutamente trasparente, le somme che confluivano nel 2017 sui conti correnti della G&[OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [pagamento proveniente, secondo l'accusa, dalla commissione del presupposto delitto di truffa di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria] venivano utilizzate dalla suddetta società per ripagare debiti, relativi a forniture di materiali o prestazioni di servizi, per la maggior parte utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia, spesso proprio di quella relativa all'edificazione dell'immobile suddetto».

Inoltre, sarebbe mancato pure l'elemento psicologico del reato di autoriciclaggio, in quanto sarebbe «di certo mancante, per quanto sin qui detto [in ordine all'elemento materiale del reato] la volontà da parte dell'indagato di porre in essere operazioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della fonte delittuosa dei proventi, posto che, si ripete, trattasi di operazioni commerciali che [...] risultano essere assolutamente neutre sotto il profilo della condotta materiale e non sorrette da alcun proposito criminoso dal punto di vista soggettivo».

Il Tribunale di Potenza riteneva altresì che l'impugnato decreto del G.i.p. fosse privo di motivazione con riguardo al requisito del periculum in mora.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 648-ter.1 cod. pen.

Dopo avere illustrato gli elementi strutturali del delitto di autoriciclaggio e avere richiamato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine a tale delitto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza lamenta che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con i predetti principi «nella misura in cui sostiene che il reinvestimento di somme provento di reato nel circuito economico legale (circostanza accertata nel caso che ci occupa), che è l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio, costituisca condotta non penalmente rilevante» e «limita [il] campo operativo della norma incriminatrice alle sole ipotesi in cui il reimpiego del profitto del reato avvenga in attività economiche fittizie e costituite al solo fine di far perdere traccia del denaro investito».

Quanto all'aspetto dell'elemento psicologico del reato, il ricorrente, dopo avere premesso che la motivazione offerta al riguardo dal Tribunale di Potenza non sarebbe «che una riproposizione delle argomentazioni relative alla asserita carenza dell'elemento materiale del reato», lamenta che la stessa motivazione trascurerebbe tutte le circostanze che evidenzierebbero la spregiudicatezza degli indagati nel compimento del presupposto delitto di truffa, le quali non potrebbero «non colorare il dolo del successivo reato di autoriciclaggio, dal momento che non v'è chi non veda la chiara volontà degli indagati, a fronte della consapevolezza di aver venduto un immobile di scarsissimo valore commerciale per di più abusivo, di svuotare il conto corrente della società per porsi al riparo da future certe azioni risarcitorie.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, va pure evidenziato che, allo stato, tutti i molteplici conti correnti intestati agli indagati e alle società loro riconducibili hanno provviste nulle o irrisorie».

Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale di Potenza avrebbe altresì del tutto trascurato la circostanza «delle tempistiche particolarmente ridotte (meno di un mese) in cui il conto corrente della G&[OSCURATO:SOCIETA]. veniva svuotato di poco più della metà del profitto del reato».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il carattere meramente apparente della motivazione in ordine al periculum in mora.

Il ricorrente esordisce citando il passo del decreto del G.i.p. del Tribunale di Potenza del 01/08/2022 nel quale si affermava che «quanto emerso dalle indagini circa l'estinzione/svuotamento dei ccb in uso alla società dimostra ex se la sussistenza della necessità di procedere con le forme del decreto d'urgenza, dovendosi agire tempestivamente al fine di impedire ulteriori trasferimenti delle somme».

Tenuto conto dell'esistenza, nel decreto del G.i.p., del passo citato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza rappresenta che, «pur non essendo espressamente riferite al periculum in mora, le motivazioni offerte dal GIP in ordine alla necessità di agire tempestivamente al fine di impedire ulteriori trasferimenti di denaro (già ampiamente accertati) sono più che sufficienti al fine di ritenere adempiuto l'onere motivazionale richiesto dall'organo decidente», atteso che «[n]on v'è chi non veda come il riferimento agli ulteriori futuri trasferimenti di denaro sostanzi e renda evidente il pericolo di utilizzazione nel corso del procedimento penale, e dunque la futura inefficacia del provvedimento di confisca al momento della pronuncia della sentenza».

Ne conseguirebbe - sempre ad avviso del ricorrente - che l'ordinanza impugnata «è connotat[a] da motivazione apparente nella sua declinazione di motivazione che dissimula la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito.

2. Si deve ricordare che le Sezioni unite Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).

In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).

Con riguardo al delitto di autoriciclaggio, l'elemento materiale del reato richiede che le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo siano idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio è dunque un delitto di pericolo concreto, nel senso che il giudice dovrà valutare l'idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'agente a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Al fine dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto non è sufficiente, quindi, l'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative del bene, ma occorre un quid pluris, che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa dello stesso bene.

La Corte di cassazione ha poi chiarito che il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello dell'idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. n. 16059 del 18/12/2019, del 2020, Fabbri, Rv. 279407-01)

3. Ciò posto, si deve rilevare che il Tribunale di Potenza non ha violato tali principi, essendosi limitato a valutare che, nella fattispecie concreta - connotata non solo dalla tracciabilità dell'impiego e trasferimento del denaro proveniente dalla commissione del delitto di truffa ma anche dall'utilizzazione dello stesso denaro per il pagamento di debiti relativi a forniture di materiali o servizi, documentate da fatture, ottenute da G&[OSCURATO:SOCIETA]. per lo svolgimento della propria stessa attività edilizia - difettasse quel quid pluris che potesse denotare la concreta attitudine dissimulatoria della menzionata condotta di impiego del denaro rispetto alla provenienza delittuosa di esso.

Si tratta di una valutazione in concreto dell'insussistenza dell'elemento materiale dell'ipotizzato reato di riciclaggio rispetto alla quale, anche in quanto tale, oltre a non essere configurabile una motivazione né mancante né meramente apparente, non si possono neppure ritenere ravvisabili profili di violazione di legge denunciabili con il ricorso per cassazione previsto, contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., dall'art. 325, comma 1, dello stesso codice.

4. L'esame del profilo del motivo con il quale è stato dedotto grazie meramente apparente della motivazione in ordine al periculum in mora resta assorbito.

5. P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI POTENZAnel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, col rinvio al tribunale del riesame di Potenza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del 01/08/2022 del G.i.p. del Tribunale di Potenza con il quale tale Giudice aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto dal pubblico ministero in relazione a due reati di autoriciclaggio (di cui ai capi D ed E dell'imputazione provvisoria), disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Secondo i menzionati due capi d'imputazione, i due reati di autoriciclaggio erano stati contestati: quello di cui al capo D, contestato ad [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], «perché, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - Marino in qualità di legale rappresentante della G&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nell'esercizio di attività imprenditoriale impiegavano e trasferivano dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e intestato alla G&[OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C 15.590,00 tramite assegno bancario n. 30252821, a titolo di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di imposta 2017, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]»; quello di cui al capo E, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo commesso il reato di truffa di cui al capo A) - ed avendone ottenuto il profitto attraverso distinti versamenti [...] - in qualità di legale rappresentante della G&[OSCURATO:SOCIETA]., nell'esercizio di attività imprenditoriale propria della società prima indicata impiegava e trasferiva dal conto corrente n. 205_153824-6 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e intestato alla G&[OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di C 127.223,94 attraverso le seguenti operazioni: C 2.665,21 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 27/11/2017; C 3.529,46 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 80.000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 5.12.2017; C 26.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; €6000,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 4320,00 a favore di Levi soc. coop. il 19.12/2017; C 719,27 a favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; C 4000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] & Finanze il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. in Potenza, dal 27 novembre 2017 al 22 dicembre 2017». Il Tribunale di Potenza riteneva l'insussistenza del fumus dei reati di autoriciclaggio di cui ai riportati capi D) ed E) dell'imputazione provvisoria. Secondo tale Tribunale, sarebbe mancato, anzitutto, l'elemento materiale del delitto di autoriciclaggio in quanto verrebbero in rilievo «pagamenti tutti giustificati e tracciabili, relativi ad acquisti di beni utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia propria dell'impresa del Marino, o al pagamento di attività ad essa collegate; trasferimenti pecuniari che appaiono [...] francamente privi di quella idoneità ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei suddetti beni». Il Tribunale di Potenza reputava che le menzionate operazioni non fossero neppure tali da rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, «posto che in maniera assolutamente trasparente, le somme che confluivano nel 2017 sui conti correnti della G&[OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [pagamento proveniente, secondo l'accusa, dalla commissione del presupposto delitto di truffa di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria] venivano utilizzate dalla suddetta società per ripagare debiti, relativi a forniture di materiali o prestazioni di servizi, per la maggior parte utilizzati nello svolgimento dell'attività edilizia, spesso proprio di quella relativa all'edificazione dell'immobile suddetto». Inoltre, sarebbe mancato pure l'elemento psicologico del reato di autoriciclaggio, in quanto sarebbe «di certo mancante, per quanto sin qui detto [in ordine all'elemento materiale del reato] la volontà da parte dell'indagato di porre in essere operazioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della fonte delittuosa dei proventi, posto che, si ripete, trattasi di operazioni commerciali che [...] risultano essere assolutamente neutre sotto il profilo della condotta materiale e non sorrette da alcun proposito criminoso dal punto di vista soggettivo». Il Tribunale di Potenza riteneva altresì che l'impugnato decreto del G.i.p. fosse privo di motivazione con riguardo al requisito del periculum in mora. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 648-ter.1 cod. pen. Dopo avere illustrato gli elementi strutturali del delitto di autoriciclaggio e avere richiamato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine a tale delitto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza lamenta che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con i predetti principi «nella misura in cui sostiene che il reinvestimento di somme provento di reato nel circuito economico legale (circostanza accertata nel caso che ci occupa), che è l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto di autoriciclaggio, costituisca condotta non penalmente rilevante» e «limita [il] campo operativo della norma incriminatrice alle sole ipotesi in cui il reimpiego del profitto del reato avvenga in attività economiche fittizie e costituite al solo fine di far perdere traccia del denaro investito». Quanto all'aspetto dell'elemento psicologico del reato, il ricorrente, dopo avere premesso che la motivazione offerta al riguardo dal Tribunale di Potenza non sarebbe «che una riproposizione delle argomentazioni relative alla asserita carenza dell'elemento materiale del reato», lamenta che la stessa motivazione trascurerebbe tutte le circostanze che evidenzierebbero la spregiudicatezza degli indagati nel compimento del presupposto delitto di truffa, le quali non potrebbero «non colorare il dolo del successivo reato di autoriciclaggio, dal momento che non v'è chi non veda la chiara volontà degli indagati, a fronte della consapevolezza di aver venduto un immobile di scarsissimo valore commerciale per di più abusivo, di svuotare il conto corrente della società per porsi al riparo da future certe azioni risarcitorie. Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, va pure evidenziato che, allo stato, tutti i molteplici conti correnti intestati agli indagati e alle società loro riconducibili hanno provviste nulle o irrisorie». Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale di Potenza avrebbe altresì del tutto trascurato la circostanza «delle tempistiche particolarmente ridotte (meno di un mese) in cui il conto corrente della G&[OSCURATO:SOCIETA]. veniva svuotato di poco più della metà del profitto del reato». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il carattere meramente apparente della motivazione in ordine al periculum in mora. Il ricorrente esordisce citando il passo del decreto del G.i.p. del Tribunale di Potenza del 01/08/2022 nel quale si affermava che «quanto emerso dalle indagini circa l'estinzione/svuotamento dei ccb in uso alla società dimostra ex se la sussistenza della necessità di procedere con le forme del decreto d'urgenza, dovendosi agire tempestivamente al fine di impedire ulteriori trasferimenti delle somme». Tenuto conto dell'esistenza, nel decreto del G.i.p., del passo citato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza rappresenta che, «pur non essendo espressamente riferite al periculum in mora, le motivazioni offerte dal GIP in ordine alla necessità di agire tempestivamente al fine di impedire ulteriori trasferimenti di denaro (già ampiamente accertati) sono più che sufficienti al fine di ritenere adempiuto l'onere motivazionale richiesto dall'organo decidente», atteso che «[n]on v'è chi non veda come il riferimento agli ulteriori futuri trasferimenti di denaro sostanzi e renda evidente il pericolo di utilizzazione nel corso del procedimento penale, e dunque la futura inefficacia del provvedimento di confisca al momento della pronuncia della sentenza». Ne conseguirebbe - sempre ad avviso del ricorrente - che l'ordinanza impugnata «è connotat[a] da motivazione apparente nella sua declinazione di motivazione che dissimula la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito. 2. Si deve ricordare che le Sezioni unite Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01). Con riguardo al delitto di autoriciclaggio, l'elemento materiale del reato richiede che le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo siano idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'autoriciclaggio è dunque un delitto di pericolo concreto, nel senso che il giudice dovrà valutare l'idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'agente a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Al fine dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto non è sufficiente, quindi, l'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative del bene, ma occorre un quid pluris, che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa dello stesso bene. La Corte di cassazione ha poi chiarito che il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello dell'idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. n. 16059 del 18/12/2019, del 2020, Fabbri, Rv. 279407-01) 3. Ciò posto, si deve rilevare che il Tribunale di Potenza non ha violato tali principi, essendosi limitato a valutare che, nella fattispecie concreta - connotata non solo dalla tracciabilità dell'impiego e trasferimento del denaro proveniente dalla commissione del delitto di truffa ma anche dall'utilizzazione dello stesso denaro per il pagamento di debiti relativi a forniture di materiali o servizi, documentate da fatture, ottenute da G&[OSCURATO:SOCIETA]. per lo svolgimento della propria stessa attività edilizia - difettasse quel quid pluris che potesse denotare la concreta attitudine dissimulatoria della menzionata condotta di impiego del denaro rispetto alla provenienza delittuosa di esso. Si tratta di una valutazione in concreto dell'insussistenza dell'elemento materiale dell'ipotizzato reato di riciclaggio rispetto alla quale, anche in quanto tale, oltre a non essere configurabile una motivazione né mancante né meramente apparente, non si possono neppure ritenere ravvisabili profili di violazione di legge denunciabili con il ricorso per cassazione previsto, contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., dall'art. 325, comma 1, dello stesso codice. 4. L'esame del profilo del motivo con il quale è stato dedotto grazie meramente apparente della motivazione in ordine al periculum in mora resta assorbito. 5. P
Decreto Cassazione n. 08434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris