CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 24868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ORDINANZA Letta la sentenza nr 1738/2022 ,pronunziata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questa Corte - per quanto qui di rilievo - ha, tra l'altro condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio,liquidate in complessivi euro 1414, oltre accessori di legge. Letta la nota del 28.12.2022. Considerato che, come emerge dal contenuto della predetta missiva, dalla motivazione della sentenza dalla memoria del difensore di parte civile e dal documento ad essa allegato la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto che per mero errore materiale nel ruolo di udienza compare la precedente dicitura e che essa deve essere sostituita come da dispositivo. Valutato che, pertanto, si deve procedere alla correzione dell'errore materiale. PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 25 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dovranno inserirsi, in luogo delle parole "condanna inoltre l'imputato alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1414 oltre accessori di legge" le parole "la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Gq do Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 8 61 U 2023 [OSCURATO:PERSONA]