CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 26599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 2 8976 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , da ll’[OSCURATO:PERSONA] liati Dezza, presso il cui studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliat e in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28976/2017 a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA , n. 2358/2017, depositatain data 2 / 5 /20 1 7 ; Udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10settembre 2024 ; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile, che per l’anno 2007 aveva presentato la dichiarazione Unico 2008esponendo un reddito d’impresa pari ad euro 49.896, fu sottoposta a verifica fiscale sulla base di alcuni indici, come la stipula di numerosi negozi giuridici di locazione immobiliare, la consistenza del suo patrimonio immobiliare e la vendita di immobili ad un prezzo più basso rispetto alle valutazioni OMI. Il sessanta per cento del capitale della società contribuente era detenuto da una s.a.s.(la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentre Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] detenevano il 20 per cento ciascuno. L’Ufficio attivò nei confronti dei soci Clodomiro e [OSCURATO:PERSONA] delle indagini finanziarie per verificare se le movimentazioni da questi posti in essere fossero riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fossero rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa prodotto dalla società nell’anno in contestazione. All’esito dell’invio di separati inviti a comparire, rivolti ai soci persone fisiche e alla società, e in esito all’esame della documentazione contabile prodotta dai contribuenti, l’Ufficio recuperò a tassazione i movimenti presenti sui conti correnti intestati ai soci Vittorio e [OSCURATO:PERSONA] (sia nella forma dei prelevamenti che in quella dei versamenti), ritenuti non giustificati, e, in applicazione degli artt. 32 r.g. n. 28976/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, imputò gli stessi a reddito d’impresa presuntivamente prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa non dichiarato, considerando gli stessi anche come imponibili ai fini iva. Di conseguenza, con l’avviso di accertamento n. TKQ031F02445/2012, notificato in data 6 dicembre2012, l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione per il 2007in capo alla società maggiori imposte Ires, Irap e Iva, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Parallelamente, in data 6 dicembre 201 2 , l’Agenzia delle Entrate notificò alla societàun atto di contestazione delle violazioni avente n. TKQC01F01262, irrogando sanzioni iva per l’anno 2007 per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997. L’atto di contestazione di violazionifu impugnato dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che rigettò ilricors o . L’appello della contribuente, nel contraddittorio con l’Ufficio, fu dichiarato inammissibile dalla C.T.R., con la motivazione che con l’appello la società avrebbe riproposto le doglianze contenute nel ricorso di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solomotivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La societàha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il ricorso in appello inidoneo a r.g. n. 28976/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] criticare la decisione assunta dai giudici di primo grado, in assenza di censure specifiche mosse a carico della sentenza. In particolare, la società deduce che il suo appello soddisfaceva i requisiti di specificità delle censure e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità si è assestata nel ritenere che il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche con la riproposizione dei motivi di censura spiegati avverso l’atto impugnato in prime cure e non accolti dal primo giudice. 1.1. Il motivo è fondato. La contribuente ha trascritto all’interno del ricorso per cassazione il ricorso in appello, dal quale si evincono le questioni decise dal giudice di primo grado relativamente alle quali si era chiesto il riesame in appello. D’altronde, sul tema della specificità dei motivi di appello si è recentemente pronunciata questa Corte, ribadendo la consolidata giurisprudenza secondo la quale “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Rv. 670205 -01). 2. Il ricorso è accolto . La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che si pronuncerà nel merito r.g. n. 28976/2017 a.c.10/9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello a suo tempo proposto dalla contribuente e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.