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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39041/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; Ritenuto che il motivo di doglianza in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; considerato che la motivazione posta a fondamento del decisum sul punto è immune da censure, avendo il giudice di merito fatto buon governo dell'istituto, escludendo che il fatto, come descritto e puntualmente analizzato in sentenza, fosse connotato da minima offensività; ritenuto che le argomentazioni illustrate nel ricorso sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto illustrato dalla Corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; Ritenuto che il motivo di doglianza in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; considerato che la motivazione posta a fondamento del decisum sul punto è immune da censure, avendo il giudice di merito fatto buon governo dell'istituto, escludendo che il fatto, come descritto e puntualmente analizzato in sentenza, fosse connotato da minima offensività; ritenuto che le argomentazioni illustrate nel ricorso sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto illustrato dalla Corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris