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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43495/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, in data 30 gennaio 2020, ha rideterminato, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., nei termini concordati dalle parti di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 880,00 di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riconosciuto colpevole, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Agate e [OSCURATO:PERSONA]Agate del delitto di rapina pluriaggravata e detenzione e porto dell'arma comune da sparo utilizzata per commetterla.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agate ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando l'omessa ed adeguata esplicitazione dell'iter logico seguito per disattendere gli interposti motivi di gravame con particolare riferimento alla ritenuta ammissibilità della contemporanea integrazione sia dell'aggravante dell'uso dell'arma che della specifica fattispecie di reato anziché di un unico reato complesso di rapina.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato a tutti i "motivi di merito". 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato.

È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

D'altra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).

4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti ai capi oggetto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'intervenuto concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ' \Ert15-5-S 1-t-77 __ ,,h7A..

IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, in data 30 gennaio 2020, ha rideterminato, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., nei termini concordati dalle parti di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 880,00 di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riconosciuto colpevole, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Agate e [OSCURATO:PERSONA]Agate del delitto di rapina pluriaggravata e detenzione e porto dell'arma comune da sparo utilizzata per commetterla. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agate ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando l'omessa ed adeguata esplicitazione dell'iter logico seguito per disattendere gli interposti motivi di gravame con particolare riferimento alla ritenuta ammissibilità della contemporanea integrazione sia dell'aggravante dell'uso dell'arma che della specifica fattispecie di reato anziché di un unico reato complesso di rapina. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato a tutti i "motivi di merito". 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta. D'altra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114). 4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti ai capi oggetto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'intervenuto concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ' \Ert15-5-S 1-t-77 __ ,,h7A.. IN C
Sentenza Cassazione n. 43495/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris