CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 13604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 del 2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14 febbraio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 14 febbraio 2019, n.4317, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da lui formulata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Con la citata ordinanza questa Corte, dopo aver reputato inammissibili i primi cinque motivi di ricorso, nell'esaminare il sesto e il settimo motivo (con cui, rispettivamente, era stata dedotta la violazione dell'art.16-bis, comma 9-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali; ed era stato censurato l'omesso esame del fatto decisivo e controverso consistito nel deposito con modalità cartacea della procura c.d. "ad negotia", conferita dalla compagnia assicurativa al proprio rappresentante processuale, in spregio alla regola che ne imponeva il deposito telematico), ne ha ritenuto l'infondatezza, sul rilievo che «le modalità del processo telematico si applicano ai giudizi promossi dopo il 30/06/2014 e quindi non sono applicabili, ratione temporis, al caso in esame». Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso contenente anche la richiesta di condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.96, comma terzo, c.p.c., per abuso del processo. In applicazione del disposto di cui all'art.391-bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente, che aveva già depositato memoria ex art.380-bis c.p.c., ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c., con cui, oltre ad illustrare le già svolte difese, ha, a sua volta, invocato la condanna della controricorrente, ex art.96 c.p.c., per resistenza con dolo o colpa grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico, articolato motivo [OSCURATO:PERSONA] assume che l'ordinanza n. 4317 del 2019 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c.. L'errore sarebbe consistito nel ritenere che la procura (c.d. "ad negotia"), conferita dalla compagnia assicurativa al proprio rappresentante processuale (in funzione di attribuirgli i poteri di rappresentanza anche sostanziale, necessari, ex art.77 c.p.c., ai fini dell'acquisizione della legitimatio ad processum e del conseguente potere di conferimento di valida procura ad litem al difensore), del cui deposito con modalità cartacea si era eccepita l'irritualità, sarebbe stata depositata nel giudizio di primo grado (introdotto il 30 novembre 2007 davanti al Tribunale di Noia) anziché nel corso del giudizio di secondo grado (introdotto il 21 ottobre 2015 davanti alla Corte di appello di Napoli). Questo errore sarebbe reso evidente dalla circostanza che, nell'ordinanza impugnata, i giudizi in cui trovano applicazione le modalità telematiche di deposito degli atti endoprocessuali e dei P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] documenti, sono individuati in quelli promossi dopo il 30 giugno 2014 (data che l'art.16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 individua come dies a quo dell'applicazione delle regole sull'obbligatorietà del deposito, con modalità telematiche, dei suddetti atti e documenti, con riferimento ai procedimenti civili innanzi al tribunale) e non in quelli promossi dopo il 30 giugno 2015 (data che il comma 9 -ter del medesimo art.16-bis individua come dies a quo dell'applicazione delle medesime regole con riferimento ai procedimenti civili innanzi alla Corte di appello). 2. Il ricorso è inammissibile. L'errore di fatto, idoneo a legittimare l'esperimento del rimedio revocatorio, deve consistere in un errore di percezione (non di giudizio) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Esso deve emergere con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve avere carattere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata. Movendo da tale configurazione dell'errore revocatorio, questa Corte ha affermato che non rientra nella previsione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell' "error iuris", sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29922). Deve, dunque, escludersi la legittimazione ad impugnare di revocazione la decisione della Corte di cassazione che abbia ritenuto P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] erroneamente applicabile (o inapplicabile) una certa normativa, errando sulla data di inizio della sua operatività (Cass. 3 giugno 2002, n. 8023), senza che assuma rilievo la circostanza che tale errore incida sul giudizio di validità o di efficacia degli atti processuali, venendo in considerazione un "error iuris" (errore di giudizio frutto di erronea interpretazione della legge) e non un "error facti" (svista percettiva immediatamente percepibile) deducibile come errore revocatorio. 3. Nel caso di specie, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, lungi dal risultare con immediatezza ed obiettività il denunciato errore di percezione, emerge con evidenza la formulazione di un giudizio interpretativo sull'ambito temporale di applicazione della disciplina sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali e dei documenti. L'ordinanza impugnata, infatti, non ha considerato lo specifico atto (la procura c.d. "ad negotia" conferita al rappresentante processuale della società di assicurazione) del cui deposito non telematico era stata eccepita l'irritualità, ritenendo, per errore di fatto, che fosse stato depositato in primo grado anziché in grado di appello. Piuttosto, nel porsi il problema del termine iniziale di operatività della disciplina che prevede la necessità del deposito degli atti processuali con modalità telematica, introdotta con l'art.16-bis del decreto-legge n.179 del 2012, ha omesso di attribuire rilevanza alla distinzione, emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 9 -ter del medesimo articolo 16 -bis, tra i procedimenti dinanzi al tribunale e quelli dinanzi alla Corte di appello e ha ritenuto che tale disciplina trovasse applicazione con riguardo ai giudizi promossi dopo il 30 giugno 2014, escludendone, coerentemente, l'operatività nella fattispecie in esame, relativa ad un procedimento introdotto nel 2007.P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] altre parole, il giudice, nel formulare il rilievo che «le modalità del processo telematico si applicano ai giudizi promossi dopo il 30 giugno 2014», ha affrontato (risolvendolo in base alla data di instaurazione dei procedimenti e non in base al grado di giudizio in cui essi si trovano) il problema di diritto intertemporale relativo al passaggio dalla vecchia disciplina, che consentiva il deposito cartaceo degli atti endoprocessuali e dei documenti, alla nuova disciplina che ne impone il deposito con modalità telematica. Viene, dunque, chiaramente in considerazione una operazione interpretativa di norme giuridiche, la quale, quand'anche fosse approdata ad un risultato ermeneutico non corretto (in effetti, in base all'art.16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, il dies a quo dell'obbligo di provvedere al deposito degli atti endoprocessuali e dei documenti esclusivamente con modalità telematica va individuato, non in relazione al momento di introduzione del procedimento, ma in relazione all'ufficio giudiziario - tribunale o Corte di appello - innanzi al quale esso pende, a prescindere dalla data della sua instaurazione), integrerebbe, tuttavia, non già un errore di percezione, ma un errore di diritto, non censurabile con il mezzo della revocazione. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Non sussistono le condizioni per emettere, a carico del ricorrente, la condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., invocata dalla società controricorrente. Nella fattispecie in esame troverebbe infatti operatività l'art. 385, quarto comma, c.p.c. (norma introdotta dall'art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall'art. 46, comma 20, I. 18 P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006), la quale continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell'art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l'abrogazione), a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l'art. 46 cit., operano, in virtù dell'art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684). Pertanto, poiché il presente giudizio è stato instaurato nel novembre 2007, si applicherebbe la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006. Ciò posto, è agevole rilevare che la condanna ex art. 385, comma quarto, c.p.c., a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma dell'art.96 c.p.c., non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma tuttavia esige pur sempre, sul piano soggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente (Cass., Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405; Cass. 3 luglio 2019, n. 17814), la quale, a sua volta, presuppone la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. 30 novembre 2017, n. 28658). Nel caso di specie, se da un lato l'evidente non configurabilità, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, della fattispecie dell'errore percettivo, rendeva inammissibile l'esperito ricorso al mezzo della revocazione, dall'altro lato la complessità e la novità dell'operazione interpretativa compiuta dal giudice di legittimità (nonché l'opinabilità del risultato ermeneutico raggiunto) escludono la configurabilità della colpa grave del ricorrente.P.U. 29.03.2022 N.R.G. 10695/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.400,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a