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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 06869/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 marzo 2021 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, il giorno 7 marzo 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale con valutazione esente da vizi giuridici o logici sulla scorta della carenza del requisito della non abitualità del comportamento dovendosi ritenere la possibilità di estrarre dal singolo ramo di infiorescenza di marijuana una pluralità di dosi medie singole; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 marzo 2021 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Sassari, il giorno 7 marzo 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato. Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale con valutazione esente da vizi giuridici o logici sulla scorta della carenza del requisito della non abitualità del comportamento dovendosi ritenere la possibilità di estrarre dal singolo ramo di infiorescenza di marijuana una pluralità di dosi medie singole; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021
Sentenza Cassazione n. 06869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris