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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 13544/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19041/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Licata (AG), al [OSCURATO:PERSONA] n. 165/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 1590/2015, depositata il 25/01/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16/05/2025.

Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19041/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Licata (AG), al [OSCURATO:PERSONA] n. 165/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 1590/2015, depositata il 25/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16/05/2025. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025
Decreto Cassazione n. 13544/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris