CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia, giudicando di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di lesioni colpose commesse in reciproco danno, riqualificato il fatto ascritto al C:enciarini quale eccesso colposo di legittima difesa, dichiarò i reati estinti per intervenuta prescrizione (fatti del 25/12/2009). Nel corso dei giudizi di merito, si erano prospettate, da parte degli imputati, narrazioni diverse della vicenda, risultando pacifico unicamente il fatto che le famiglie dei due imputati risiedessero nello stesso condominio, che il Cenciarini disponesse di un garage attiguo, che tra i predetti condomini vi fossero contrasti risalenti nel tempo e che, il giorno dei fatti, la moglie del Volponi, passandovi davanti si lamentasse del rumore provocato dal Cenciarini. A fronte della totale discordanza sullo svolgimento dei fatti, il Tribunale aveva accolto per vera la narrazione del Cenciarini, riconducendone il reato ascritto a quello di eccesso colposo di legittima difesa e, preso atto del superamento dei termini di prescrizione di entrambi i reati, li dichiarava estinti. Entrambi gli imputati proponevano appello, all'esito del quale la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore del Cenciarini che lamenta, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti dell'eccesso colposo della legittima difesa, nonché violazione degli artt. 55 cod. pen., 5:31, comma 2, e 546 cod. proc. pen. La motivazione è carente perché non risponde al vero interrogativo posto con l'impugnazione e cioè se - dato per pacifico che fu il Volponi ad aggredire, con un tubo metallico, con cui lo aveva già colpito, il Cenciarini all'interno del suo garage - possa considerarsi o meno eccessiva la reazione del secondo che costrinse il primo ad arretrare, cadendo e così procurandosi la frattura del malleolo e altre lievi ferite. Accreditando l'eccesso colposo, la motivazione avrebbe dovuto spiegare come, in uno scenario di quel tipo, Cenciarini si sarebbe potuto difendere efficacemente, rimanendo nell'ambito della scrinninante di cui all'art. 52 cod. pen. La motivazione, infine, non si confronta con il disposto dell'art. 55, comma 2, cod. pen. che dovrebbe, all'evidenza, trovare applicazione. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. L'imputato ha depositato conclusioni scritte. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, contiene considerazioni di mero fatto che non si confrontano con quanto si legge nella sentenza impugnata e va, perciò, dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha ben esposto le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che il Volponi si presentò "armato" del Cianciarini, assai più giovane, e che questi riuscì a disarmare l'antagonista, difendendosi con modalità tali da integrare un eccesso colposo. I giudici di merito hanno altresì spiegato, con motivazione adeguata e congrua, immune da vizi logici e giuridici, le ragioni che hanno portato a qualificare i fatti nel modo ritenuto in sentenza e ad applicare quindi la prescrizione. Nell'odierno ricorso, si sollecita l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., insistendo su una differente ricostruzione della dinamica del fatto che - siccome supportata da idonea motivazione - esula dal sindacato di legittimità rimesso a questa Corte Suprema. Questa Corte ha, peraltro, già chiarito che, in tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275269; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, Rv. 273731). Si tratta di accertamento da effettuarsi con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento db dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, F'errone e altro, Rv. 273401; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/20:13, R., Rv. 255268). Trattasi, a ben vedere, di un giudizio di fatto - insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, P.C. in proc. Mariani, Rv. 258408) - che presuppone l'accertamento dell'eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito, nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti dovuto ad errore di valutazione (Sez. 1 n. 47662 del 22/11/2011, Fiorannonte, Rv. 252182). Ciò é quanto avvenuto nel caso in esame, in cui i giudici del merito hanno evidenziato che, nell'ambito della propria reazione difensiva, Cenciarini «ha tuttavia ecceduto c:olposamente i limiti imposti dalla necessità di difendere la propria incolumità atteso che avrebbe ben potuto tentare di bloccare il Volponi (...) senza imprimere ai propri gesti difensivi, rivolti verso una persona di ventitré anni più anziana di lui, una violenza così notevole» da provocarne l'immediata caduta a terra (così la sentenza di primo grado, richiamata dai giudici di appello). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 014..',/t .2, 112.- [OSCURATO:PERSONA]