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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35951/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4353/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5115/2019depositata il 18/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.– C .

O .

F .

A . soc. coop. ha impugnato per cassazione in un uni c o mezzo, articolato in tre censure, la sentenza indicat a in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello da essa propostocontro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura privilegiata del credito vantato nei confronti del Concordato in continuità aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione , omologato, il quale ha resistito con controricorso; 2.–in data 24/10/2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente dallegale rappresentante, che il controricorrente ha provveduto ad accettare con atto del 25/10/2023.

Considerato che

3. –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez.

U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4353/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5115/2019depositata il 18/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.– C . O . F . A . soc. coop. ha impugnato per cassazione in un uni c o mezzo, articolato in tre censure, la sentenza indicat a in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello da essa propostocontro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura privilegiata del credito vantato nei confronti del Concordato in continuità aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione , omologato, il quale ha resistito con controricorso; 2.–in data 24/10/2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, sottoscritto personalmente dallegale rappresentante, che il controricorrente ha provveduto ad accettare con atto del 25/10/2023. Considerato che 3. –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come concordato tra le parti, posto che l'intervenuta accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. U, 34429 /2019; Cass. 9474/2020) ; 4.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così d
Sentenza Cassazione n. 35951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris