Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
26 giugno 2008
Causa F‑108/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado – Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso – Insussistenza di reclamo previo – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione della
Corte dei conti di rinnovare per un periodo di sei anni, a partire dal 1° luglio 2007, il mandato del Segretario generale
della Corte dei conti, e, in subordine, della decisione del detto segretario generale in qualità di autorità che ha il potere
di nomina dell’8 dicembre 2006 di non promuoverlo per l’esercizio 2004, decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale
di primo grado 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999), nonché della
decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 12 luglio 2007, recante rigetto del suo reclamo.
Decisione:
Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)
2.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma, e allegato I, art. 7, nn. 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]
1.
Se è vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della
quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto, è una norma
di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi
al Tribunale, lo stesso non vale per le norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare
manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle vigenti alla data di presentazione del ricorso.
(v. punto 25)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 25)
2.
In forza dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’atto introduttivo del
ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa
e al Tribunale della funzione pubblica di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire
la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato
ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché
in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase
scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie,
salvo decisione contraria di tale Tribunale. Per giunta, in applicazione dell’art. 19, terzo comma, del detto statuto, applicabile
al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso statuto,
il funzionario dev’essere rappresentato da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia,
è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo
appunto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea
di principio un solo scambio di memorie.
Non può soddisfare le necessarie esigenze di chiarezza e di precisione un ricorso in cui i fatti sono esposti in modo confuso
e disordinato, senza che il lettore possa utilmente ricollegarli ad una conclusione del ricorso o ad uno dei motivi dedotti
a suo sostegno.
(v. punti 28-31)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 21 maggio 1999,
causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto 29)