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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 23035/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria in data 20/10/2021 presentata dallavvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza resa da questa Corte il 14 febbraio 2022 - ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata da [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio innanzi al Collegio, presieduto dal Magistrato ricusato, del Tribunale di Napoli (proc. n. 1478/2019 R.G.

Trib.).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del Varriale ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato la violazione degli artt. 37 e 125 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la correlativa lesione del diritto di difesa nonché il vizio di motivazione (rispettivamente richiamando art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.).

In particolare, il ricorso: - ha censurato la revoca, nel riferito procedimento n. 1478/2019 R.G.

Trib. (come si trarrebbe dai relativi verbali) con provvedimento immotivato e irragionevole - dell'ammissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], decisiva per l'accertamento dei fatti (segnatamente con riferimento all'incasso o al ricevimento di euro 2.000.000), a meno di non ritenere che il Presidente fosse già pervenuto a un giudizio di colpevolezza; nonché la mancata ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. della testimonianza della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] (a conoscenza - come dedotto dalla difesa con due note - dei rapporti tra la Marra e il marito [OSCURATO:PERSONA]), in violazione del diritto di difesa e dei princìpi di imparzialità e terzietà; - ha dedotto che la difesa aveva sottolineato i comportamenti anomali del Presidente del Collegio, che aveva indebitamento anticipato il proprio convincimento con riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche con riguardo al Varriale, essendo in contestazione il reato di cui all'art. 416 cod. pen. ossia un reato a concorso necessario (come si trarrebbe in particolare dalle espressioni rivolte all'udienza del 21 novembre 2019 all'Erba, con le quali ha fatto riferimento a un compensazione con «crediti inesistenti»; e da quelle impiegate all'udienza del 23 gennaio 2020, allorché ha qualificato l'[OSCURATO:PERSONA] come vittima); - ha rappresentato che in più occasioni è stato vietato al Varriale di rendere spontanee dichiarazioni (in particolare all'udienza del 20 febbraio 2020), come segnalato con l'atto di ricusazione; - per gli altri motivi di ricusazione «ignorati» dalla Corte di appello ha rimandato al medesimo atto di ricusazione.3.

La difesa - oltre ad aver avanzato richiesta di discussione orale, poi revocata - ha fatto pervenire in data 9 febbraio 2023, una nota (con allegati), con la quale ha addotto che il Tribunale di Napoli nelle more aveva pronunciato sentenza nel detto procedimento, richiamando anche propri precedenti ricorsi e il procedimento instaurato nei suoi confronti per calunnia (di più magistrati, di un avvocato e di un giornalista) trasferito per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; nonché una nota integrativa in data 11 febbraio 2023 (con un allegato).

4. Con il fascicolo è stata altresì trasmessa l'istanza di rimessione del processo, avanzata da Varriale con separato atto, adducendo «l'incompatibilità ambientale della sede giudiziaria di Napoli», sulla scorta di tre motivi «preliminari» (relativi al procedimento instaurato nei suoi confronti per calunnia verso più magistrati del Tribunale di Napoli e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale e ai giudizi celebrati nei confronti del Varriale da magistrati degli Uffici giudicanti di Napoli); adducendo il difetto di intenti dilatori, richiamando pure il condizionamento da parte degli organi di stampa e sugli avvocati che hanno assunto la sua difesa e richiamando le denunce da parte sua di reati commessi da pubblici ufficiali (compresi magistrati).

Di detta istanza la Corte territoriale ha ritenuto - come si trae dall'ordinanza impugnata - di non disporre l'autonoma trasmissione a questa Corte in ragione della mancata notifica di essa, a cura del Varriale, alle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e l'istanza di rimessone sono inammissibili.

1. Il ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione è inammissibile perché lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha indicato gli elementi a sostegno dell'originaria istanza di ricusazione, senza confrontarsi con la necessaria specificità con il provvedimento qui impugnato ed anzi adducendo pure un vizio - la mancata ammissione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel procedimento penale nei confronti del Varriale da parte del Tribunale chiamato a giudicare il Varriale - che non attiene direttamente al thema della ricusazione.

Ragion per cui nel ricorso non può ravvisarsi quella critica argomentata al provvedimento impugnato che costituisce contenuto essenziale dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Non occorre, allora, imnnorare oltre.2.

L'istanza di rimessione del processo è inammissibile per la dirimente considerazione che non risulta notificata alle altre parti (cfr. art. 46 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01)

3. È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione, dovendosi solo aggiungere che ex art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (cfr., in tema di rimessione del processo, Sez. 5, n. 33226 del 16/0412019, Urgo, Rv. 276929 - 01, e Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 - 01) e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del :L3/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria in data 20/10/2021 presentata dallavvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza resa da questa Corte il 14 febbraio 2022 - ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata da [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio innanzi al Collegio, presieduto dal Magistrato ricusato, del Tribunale di Napoli (proc. n. 1478/2019 R.G. Trib.). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del Varriale ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato la violazione degli artt. 37 e 125 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la correlativa lesione del diritto di difesa nonché il vizio di motivazione (rispettivamente richiamando art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.). In particolare, il ricorso: - ha censurato la revoca, nel riferito procedimento n. 1478/2019 R.G. Trib. (come si trarrebbe dai relativi verbali) con provvedimento immotivato e irragionevole - dell'ammissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], decisiva per l'accertamento dei fatti (segnatamente con riferimento all'incasso o al ricevimento di euro 2.000.000), a meno di non ritenere che il Presidente fosse già pervenuto a un giudizio di colpevolezza; nonché la mancata ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. della testimonianza della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] (a conoscenza - come dedotto dalla difesa con due note - dei rapporti tra la Marra e il marito [OSCURATO:PERSONA]), in violazione del diritto di difesa e dei princìpi di imparzialità e terzietà; - ha dedotto che la difesa aveva sottolineato i comportamenti anomali del Presidente del Collegio, che aveva indebitamento anticipato il proprio convincimento con riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche con riguardo al Varriale, essendo in contestazione il reato di cui all'art. 416 cod. pen. ossia un reato a concorso necessario (come si trarrebbe in particolare dalle espressioni rivolte all'udienza del 21 novembre 2019 all'Erba, con le quali ha fatto riferimento a un compensazione con «crediti inesistenti»; e da quelle impiegate all'udienza del 23 gennaio 2020, allorché ha qualificato l'[OSCURATO:PERSONA] come vittima); - ha rappresentato che in più occasioni è stato vietato al Varriale di rendere spontanee dichiarazioni (in particolare all'udienza del 20 febbraio 2020), come segnalato con l'atto di ricusazione; - per gli altri motivi di ricusazione «ignorati» dalla Corte di appello ha rimandato al medesimo atto di ricusazione.3. La difesa - oltre ad aver avanzato richiesta di discussione orale, poi revocata - ha fatto pervenire in data 9 febbraio 2023, una nota (con allegati), con la quale ha addotto che il Tribunale di Napoli nelle more aveva pronunciato sentenza nel detto procedimento, richiamando anche propri precedenti ricorsi e il procedimento instaurato nei suoi confronti per calunnia (di più magistrati, di un avvocato e di un giornalista) trasferito per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; nonché una nota integrativa in data 11 febbraio 2023 (con un allegato). 4. Con il fascicolo è stata altresì trasmessa l'istanza di rimessione del processo, avanzata da Varriale con separato atto, adducendo «l'incompatibilità ambientale della sede giudiziaria di Napoli», sulla scorta di tre motivi «preliminari» (relativi al procedimento instaurato nei suoi confronti per calunnia verso più magistrati del Tribunale di Napoli e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale e ai giudizi celebrati nei confronti del Varriale da magistrati degli Uffici giudicanti di Napoli); adducendo il difetto di intenti dilatori, richiamando pure il condizionamento da parte degli organi di stampa e sugli avvocati che hanno assunto la sua difesa e richiamando le denunce da parte sua di reati commessi da pubblici ufficiali (compresi magistrati). Di detta istanza la Corte territoriale ha ritenuto - come si trae dall'ordinanza impugnata - di non disporre l'autonoma trasmissione a questa Corte in ragione della mancata notifica di essa, a cura del Varriale, alle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e l'istanza di rimessone sono inammissibili. 1. Il ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione è inammissibile perché lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha indicato gli elementi a sostegno dell'originaria istanza di ricusazione, senza confrontarsi con la necessaria specificità con il provvedimento qui impugnato ed anzi adducendo pure un vizio - la mancata ammissione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel procedimento penale nei confronti del Varriale da parte del Tribunale chiamato a giudicare il Varriale - che non attiene direttamente al thema della ricusazione. Ragion per cui nel ricorso non può ravvisarsi quella critica argomentata al provvedimento impugnato che costituisce contenuto essenziale dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, imnnorare oltre.2. L'istanza di rimessione del processo è inammissibile per la dirimente considerazione che non risulta notificata alle altre parti (cfr. art. 46 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01) 3. È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione, dovendosi solo aggiungere che ex art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (cfr., in tema di rimessione del processo, Sez. 5, n. 33226 del 16/0412019, Urgo, Rv. 276929 - 01, e Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 - 01) e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del :L3/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 23035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris