CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20800/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; -\ irdirrra relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione di cause di non punibilità— è generico poiché non indica quale sarebbe in ipotesi la qualificazione giuridica corretta, né quale, tra la cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dovrebbe operare nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14