CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione poiché l'ente erogatore non era l'Enel ma l'[OSCURATO:PERSONA], l'impiego del magnete non integra una "violenza sulle cose", non sarebbe ravvisabile il delitto di furto ma quello di truffa - esula dal novero delle censure deducibili in questa sede e, comunque è manifestamente infondato in quanto: - la asserita erronea individuazione dell'ente erogatore è del tutto priva di rilievo, dato che la sottrazione di energia elettrica è pacifica; - la circostanza aggravante riconosciuta e applicata è quella non della violenza sulle cose, ma dell'impiego di un mezzo fraudolento (quale è il magnete che incide sulla misurazione dei consumi, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108); - è assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata attraverso un sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l'alterazione conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ta [OSCURATO:PERSONA] _ n, -----1JAk