CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9199/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Venezia, n. 378/5/13, depositata in data 25 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia ricorrente premette come all’intimato fossero stati notificati due avvisi di accertamento, l’uno relativo all’anno d’imposta 1982 e l’altro all’anno d’imposta 1983, il tutto a seguito di p.v.c. del 12 novembre 1987. Oggetto: cessata materia Il contribuente impugnava gli atti impositivi e la Commissione tributaria di primo grado respingeva i due ricorsi proposti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado invece accoglieva le doglianze del contribuente. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] IVA proponeva così ricorso alla Commissione tributaria centrale, la quale dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente avrebbe provveduto a definire la lite effettuando il pagamento integrale ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motiv o del ricorso l ’Agenzia denuncia violazione degli artt. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289, 75, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 27 e 28, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., avendo la Commissione centrale ritenuto definita la lite con riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento, quando la comunicazione di cui all’art. 16 del d.l. n. 98/2011 aveva ad oggetto esclusivamente l’avviso n. 814680-1987, inerente l’anno d’imposta 1982, e del resto l’altro avviso (n. 814681 inerente l’anno d’imposta 1983) aveva un valore ben superiore a quello previsto come eccedente per l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, portante facoltà di definizione delle liti fiscali. 1.1. Il motivo è fondato e va accolto, poiché dal mero esame della nota trasmessa dalla segreteria della Commissione e redatta dall’Agenzia delle Entrate in data 27 settembre 2012, emerge come la stessa inerisse a uno soltanto degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, e del resto dall’avviso di accertamento inerente all’anno 1983, riprodotto nel corpo del ricorso, emerge che l’importo totale dello stesso è pari a L. 508.369.000, che , convertite in euro , c orrispondono ad una cifra decisamente incompatibile col limite stabilito dall’art. 39, d.l. n. 98/2011. La pronuncia di cessazione della materia del contendere anche relativamente a tale avviso costituisce dunque un error in procedendo, rilevando il soprav venuto difetto d’interesse a ricorrere (per intervenuta definizione della lite in base alla legislazione condonistica, con relativo pagamento ed estinzione dunque dell’obbligazione tributaria), in assenza dei relativi presupposti. Tanto determina l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese di giudizio. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei due ulteriori motivi, spiegati in subordine, e cioè il secondo – denunciante violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni, ma in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. – ed il terzo – denunciante omessa motivazione in relazione a un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, cui demanda altresì la liquidazione delle spese de