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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1974

Cassazione n. 12505/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. ALMA Francesco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. con riferimento alla sanzione detentiva applicata e al trattamento sanzionatorio Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Caltanisetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell'accertamento amministrativo nel biennio e della previsione di cui ala comma 15, laddove la recidiva nel biennio non presuppone l'accertamento di un precedente fatto reato, essendo sufficiente l'accertamento di un illecito ammi- nistrativo, in conseguenza della depenalizzazione della ipotesi base di cui all'art.116 C.d.S..

Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, oltre a valutare la specifica antidoverosità della condotta, espressione di un sistema di agire inosser- vante della legge (si tratta della terza condanna per guida senza patente), ha anche rimarcato una personalità del prevenuto connotata da elevata capacità a delinquere, tenuto conto dei precedenti penali anche per fatti di speciale gravità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. ALMA Francesco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe deducendo violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. con riferimento alla sanzione detentiva applicata e al trattamento sanzionatorio Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Caltanisetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell'accertamento amministrativo nel biennio e della previsione di cui ala comma 15, laddove la recidiva nel biennio non presuppone l'accertamento di un precedente fatto reato, essendo sufficiente l'accertamento di un illecito ammi- nistrativo, in conseguenza della depenalizzazione della ipotesi base di cui all'art.116 C.d.S.. Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, oltre a valutare la specifica antidoverosità della condotta, espressione di un sistema di agire inosser- vante della legge (si tratta della terza condanna per guida senza patente), ha anche rimarcato una personalità del prevenuto connotata da elevata capacità a delinquere, tenuto conto dei precedenti penali anche per fatti di speciale gravità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbr
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