CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45854/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, con rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Cianci che genericamente contesta vizi di motivazione e violazione di legge in ragione dell'operato rinvio alla decisione di primo grado per relationem e in considerazione della mancata valutazione della situazione psicofisica del ricorrente a causa di una "overdose con agitazione reattiva". 3. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico (fa generico riferimento a diversa tipologia di giudizio tenuto conto che il ricorrente è stato trovato mentre era intento a ballare), omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso H46/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E F-) OSiTATA lJ CANc7J7ny.