CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 40926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Con sentenza in data 17/03/2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in due episodi di usura aggravata, uno in danno di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestati ai capi B) e F) dell'imputazione. Deduce la ricorrente: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura. Sostiene che i giudici di merito hanno dato per scontato che fra le parti ci sia stata una pattuizione di interessi e che successivamente alla pattuizione le somme fossero state compensate con l'esecuzione dei lavori; 2. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese; 3. violazione di legge in tema di bilanciamento delle circostanze. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Con riguardo al giudizio di attendibilità delle parti offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il motivo non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che non solo ha valutato le censure difensive ma ne ha anche dato conto della insussistenza. Così come la motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il pr ente [OSCURATO:PERSONA] mperiali DE