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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34723/2026

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gelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1967avverso la sentenza del 13/10/2025 del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, emessa in esito al giudizio abbreviato, ilTribunale di Bologna ha assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.,[OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 707 cod. pen. perché il fatto non sussiste edal reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché ilfatto non costituisce reato.Secondo la ricostruzione della vicenda in sentenza [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo difissa dimora e dedito al vagabondaggio, già destinatario sin dall’agosto del 2023del divieto di fare ritorno nel comune di Bologna, la notte del 4 gennaio 2024 eratrovato all’interno di un vagone ferroviario, collocato su un binario periferico dellastazione di Bologna, in possesso di una chiave di forma quadrata idonea ad aprirele porte di mezzi ferroviari.Il Tribunale ha rilevato una situazione di incertezza in ordine allariconducibilità della chiave nel novero degli strumenti il cui possesso è sanzionatodall’art. 707 cod. pen., nonché sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 76,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non risultando dove l’uomo fosse salito a bordodel vagone e se fosse consapevole di trovarsi nella stazione ferroviaria di Bologna.2.

Avverso la sentenza il Procuratore generale presso Corte di appello diBologna ha proposto ricorso, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazionedi legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimentoagli artt. 707 cod. pen. e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio dimotivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e dal confronto con attidel procedimento puntualmente allegati.Evidenziato che l’imputato era stato destinatario di provvedimento questoriledel 31 agosto 2023, con cui gli era stato ordinato di fare rientro nel comune diresidenza, in provincia di Catania, con divieto di tornare nel comune di Bologna, ilricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione, nonché contradditorietàtra la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza e le risultanze degli attid’indagine acquisiti al fascicolo processuale per effetto del rito prescelto,univocamente indicative di una consapevole trasgressione alle disposizionisanzionatorie contestate.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendopervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono entrambi fondati.Occorre premettere che, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale cuiaderisce questo Collegio, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali,come nella specie, è prevista la citazione diretta a giudizio a seguito dellanovellazione dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad operadell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto2024, non sono appellabili dal pubblico ministero, neanche nel caso in cui risultinoemesse in esito a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limital’inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento(Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070 - 01).In tal caso, come correttamente rilevato dal ricorrente, il ricorso percassazione può essere proposto dal pubblico ministero per tutti i motivi di cuiall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029- 01).3.

Delineato il perimetro del giudizio di questa Corte, occorre rilevare che aragione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha censuratole argomentazioni del giudice di merito a fondamento della sentenza diproscioglimento, avendo il decidente trascurato obiettivi elementi investigativiacquisiti al procedimento, ai quali ha contrapposto mere congetture, contraddettedalle emergenze processuali.Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con la ricostruzione della genesi e deglisviluppi del controllo operato dalla [OSCURATO:PERSONA], enucleabili dalla annotazionedi p.g. del 4 gennaio 2024, nonché dai verbali di perquisizione e sequestrosottoscritti dall’imputato, allegati al ricorso, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA], intercettatodagli operanti alle 00.45 del 4 gennaio 2024 all’interno della stazione di Bologna,mentre si aggirava, con atteggiamento sospetto e nervoso, lungo uno dei binariferroviari, non offriva alcuna giustificazione della sua presenza in loco, sebbeneprivo di qualsiasi titolo di viaggio: già noto agli operanti, in quanto dedito al furtodi bagagli in danno di viaggiatori, [OSCURATO:PERSONA] era perquisito e trovato in possesso dellachiave sequestrata, occultata all’interno degli slip; l’imputato, gravato da numerosiprecedenti per reati contro il patrimonio, per armi e possesso ingiustificato di chiavie grimaldelli, risultava raggiunto da ordine di carcerazione, in esecuzione del qualeveniva immediatamente condotto in carcere, nonché dal divieto di fare rientro pertre anni nel territorio del comune di Bologna, emesso a seguito di controlloeseguito il 31 agosto 2023, anche in quel caso nei frangenti in cui si aggirava confare sospetto nella stazione di Bologna recando con sé una chiave per l’aperturadegli scompartimenti delle vetture.Alla stregua delle emergenze del controllo manifestamente illogica risulta laritenuta incertezza quanto alla consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi nelterritorio del comune di Bologna in spregio del provvedimento questorile, emessoin conseguenza dell’accertamento di identica condotta, mentre l’assunto in ordineall’indimostrata riconducibilità della chiave alla previsione di cui all’art. 707 cod.pen., oblitera il dato letterale della norma, che include tra le condotte penalmenterilevanti l’ingiustificato possesso di chiavi genuine destinate ad aprire serrature,svalutando l’assenza in capo all’imputato di qualunque titolo per detenere la chiavesequestrata, in uso al personale ferroviario, la pregressa denuncia per analogatrasgressione, nonché le modalità di occultamento della chiave, in sé indicative delproposito di un uso per fini illeciti.4.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diBologna.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1967avverso la sentenza del 13/10/2025 del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in esito al giudizio abbreviato, ilTribunale di Bologna ha assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.,[OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 707 cod. pen. perché il fatto non sussiste edal reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché ilfatto non costituisce reato.Secondo la ricostruzione della vicenda in sentenza [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo difissa dimora e dedito al vagabondaggio, già destinatario sin dall’agosto del 2023del divieto di fare ritorno nel comune di Bologna, la notte del 4 gennaio 2024 eratrovato all’interno di un vagone ferroviario, collocato su un binario periferico dellastazione di Bologna, in possesso di una chiave di forma quadrata idonea ad aprirele porte di mezzi ferroviari.Il Tribunale ha rilevato una situazione di incertezza in ordine allariconducibilità della chiave nel novero degli strumenti il cui possesso è sanzionatodall’art. 707 cod. pen., nonché sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 76,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non risultando dove l’uomo fosse salito a bordodel vagone e se fosse consapevole di trovarsi nella stazione ferroviaria di Bologna.2. Avverso la sentenza il Procuratore generale presso Corte di appello diBologna ha proposto ricorso, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazionedi legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimentoagli artt. 707 cod. pen. e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio dimotivazione risultante dal testo della sentenza impugnata e dal confronto con attidel procedimento puntualmente allegati.Evidenziato che l’imputato era stato destinatario di provvedimento questoriledel 31 agosto 2023, con cui gli era stato ordinato di fare rientro nel comune diresidenza, in provincia di Catania, con divieto di tornare nel comune di Bologna, ilricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione, nonché contradditorietàtra la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza e le risultanze degli attid’indagine acquisiti al fascicolo processuale per effetto del rito prescelto,univocamente indicative di una consapevole trasgressione alle disposizionisanzionatorie contestate.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendopervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono entrambi fondati.Occorre premettere che, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale cuiaderisce questo Collegio, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali,come nella specie, è prevista la citazione diretta a giudizio a seguito dellanovellazione dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad operadell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto2024, non sono appellabili dal pubblico ministero, neanche nel caso in cui risultinoemesse in esito a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limital’inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento(Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070 - 01).In tal caso, come correttamente rilevato dal ricorrente, il ricorso percassazione può essere proposto dal pubblico ministero per tutti i motivi di cuiall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029- 01).3. Delineato il perimetro del giudizio di questa Corte, occorre rilevare che aragione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha censuratole argomentazioni del giudice di merito a fondamento della sentenza diproscioglimento, avendo il decidente trascurato obiettivi elementi investigativiacquisiti al procedimento, ai quali ha contrapposto mere congetture, contraddettedalle emergenze processuali.Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con la ricostruzione della genesi e deglisviluppi del controllo operato dalla [OSCURATO:PERSONA], enucleabili dalla annotazionedi p.g. del 4 gennaio 2024, nonché dai verbali di perquisizione e sequestrosottoscritti dall’imputato, allegati al ricorso, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA], intercettatodagli operanti alle 00.45 del 4 gennaio 2024 all’interno della stazione di Bologna,mentre si aggirava, con atteggiamento sospetto e nervoso, lungo uno dei binariferroviari, non offriva alcuna giustificazione della sua presenza in loco, sebbeneprivo di qualsiasi titolo di viaggio: già noto agli operanti, in quanto dedito al furtodi bagagli in danno di viaggiatori, [OSCURATO:PERSONA] era perquisito e trovato in possesso dellachiave sequestrata, occultata all’interno degli slip; l’imputato, gravato da numerosiprecedenti per reati contro il patrimonio, per armi e possesso ingiustificato di chiavie grimaldelli, risultava raggiunto da ordine di carcerazione, in esecuzione del qualeveniva immediatamente condotto in carcere, nonché dal divieto di fare rientro pertre anni nel territorio del comune di Bologna, emesso a seguito di controlloeseguito il 31 agosto 2023, anche in quel caso nei frangenti in cui si aggirava confare sospetto nella stazione di Bologna recando con sé una chiave per l’aperturadegli scompartimenti delle vetture.Alla stregua delle emergenze del controllo manifestamente illogica risulta laritenuta incertezza quanto alla consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi nelterritorio del comune di Bologna in spregio del provvedimento questorile, emessoin conseguenza dell’accertamento di identica condotta, mentre l’assunto in ordineall’indimostrata riconducibilità della chiave alla previsione di cui all’art. 707 cod.pen., oblitera il dato letterale della norma, che include tra le condotte penalmenterilevanti l’ingiustificato possesso di chiavi genuine destinate ad aprire serrature,svalutando l’assenza in capo all’imputato di qualunque titolo per detenere la chiavesequestrata, in uso al personale ferroviario, la pregressa denuncia per analogatrasgressione, nonché le modalità di occultamento della chiave, in sé indicative delproposito di un uso per fini illeciti.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diBologna.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]
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