CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 33199/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24720 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocatoTommaso Nidiaci e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è puredomiciliata; controricorrente avverso la sentenza n. 1258/2021 depositata il 21 giugno 2021 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 1. ─ A seguito della ricezione di una intimazione di pagamento concernente l’esposizione debitoria maturata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., la debitrice, successivamente dichiarata fallita, e i suoi fideiussori, Franco, Carlo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno evocatoavanti al Tribunale di Firenze la detta banca chiedendo:accertarsi l'inesistenza, invalidità o inefficacia delle garanzie fideiussorie prestate; disporsi la compensazione del credito della convenuta per il rimborso residuo di un finanziamento in chirografo del 24 luglio 2013 con il controcredito rappresentato dal diritto di ripetizione d e ll’indebito percepito dalla bancanell’esecuzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed anticipazione;ordinarsi la rimozione di ogni segnalazione effettuata ai danni dei fideiussori presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia; condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delledomande avvers e . Il Tribunale di Firenze, in esito al giudizio di primo grado, ha dichiarato nulle alcune clausole del contrattodi fideiussione, respinto le altre domande e condannato gli attori , ritenuti soccombenti, al pagamento delle spese processuali. 2. ― I garanti hanno proposto appello, cui ha resistito la banca. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato «l’inesistenza giuridica della fideiussione rilasciata in data 13 novembre 2015 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,a garanzia dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino alla concorrenza di euro190.000,00», confermato per il resto la decisione di merito del Tribunale e compensato per un quarto le spese del grado, condannando gli appellanti al residuo. 3. ― I Bucalossi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso per cassazione basato su sei motivi, cui resiste, con controricorso, Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia l’e rrata statuizione in ordine alla trasmissione dell’invalidità delle tre clausole censurate dal Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 all’intera fideiussione, la violazione dell’art. 1424 c.c. e comunque la falsa applicazione dell’art.1419 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella prova privilegiata dell’obbligo degli istituti di credito aderenti all’ABI didare seguito alle circolari tecniche di questa, nonché, infine,la violazione o falsa applicazione d egli artt. 115 , primo comma , e 116,primo comma, c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c . . Si deduce che «la particolare specificità della causa della fideiussione modello ABI, la rende un negozio del tutto diverso dalla fideiussione codicistica, pertanto la regola in base alla quale si può attuare il principio di conservazione degli atti di autonomia privata non è l’art.1419 c.c. che riguarda la nullità di mere clausole che non attingono alla causa del negozio, ma l’art. 1424 c.c. che disciplina invece la conversione di un negozio nullo in un altro». Viene inoltre rilevato che la Corte di appello, nel motivare quanto alla mancata estensione della nullità all’intero negozio, avrebbe i ndagato e risolto la questione dell'elemento soggettivo della banca con una indagine ex post, mentre l’art. 1419 c.c. impone al giudice una valutazione ex ante. Si imputa poi alla sentenza impugnata di aver trascurato di considerare che da l provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italiasi ricavavano elementi atti a comprovare che in un mercato non falsatola controricorrente non avrebbe accettato un modello di fideiussione emendato delle clausole poi censurate. I ricorrenti lamentano pure che né il Giudice di primo grado, né la Corte di appello abbiano «m inimamente preso in considerazione» che la banca«non avrebbe neanche potuto accettare una fideiussione priva delle tre clausole»frutto dell’intesa restrittiva e che non si sia stato affatto valorizzato il parere dell’AGCM le cui Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 risultanze erano state portate specificamente all’attenzione del Giudice del gravame. Il motivo censura, in modo per la verità non sempre perspicuo, l’affermazionedella sentenza impugnata secondo cui l’accertata nullità del contratto di fideiussioneera parziale e non si estendeva all’intero negozio: la Corte territoriale ha infatti escluso che nella fattispecie trovasse applicazione l’art. 1419 comma 1, c.c. (secondo cui, come è noto, la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto serisulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità). Il motivo è nel complesso infondato. Sul punto va fatta applicazione del principio , enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte,per cui i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sonoparzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata ― perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza ―, salvo ch e sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994). Vero è che la nullità della singola clausola può estendersi all’intero contratto in base al secondo comma del cit. art. 1419 c.c.: ma è altrettanto vero che la Corte distrettuale ha motivatamente escluso che questo risultato fosse possibile, negando, di fatto, che la richiamata clausola fosse essenziale per i contraenti , visto che i fideiussori traevano vantaggio dalla prestazione della garanzia— assicurando essa che il debitore principale avesse l’accesso al credito— e la banca av eva manifestato interesse alla conservazio ne della fideiussione, puresterilizzata dalla nullità che l’affliggeva. Ed è, questa, una conclusione manifestamenteragionevole. Merita del resto Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 sottolineare come i rilievi svolti dalla Corte di appello siano sovrapponibili alle considerazioni svolte, sul punto, dalledette Sezioni Unite. Queste hanno infatti precisato come l 'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale, checostituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata,integri « evenienza di ben difficile riscontro», avuto riguardo, da un lato,all’interesse del garante della banca alla prestazione della garanzia e , dall’altro, all’interesse dell’imprenditore bancario quanto al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti(sent. cit., in motivazione). Resta solo da aggiungere che è rimesso al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, adeguatamente e razionalmente motivato, il giudizio in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito(Cass. 26 aprile 2024, n. 11188). 2. ― Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazione dell’artt. 100, 112 , 115 e 116 e 132 c.p.c . e l’ omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella segnalazione delle fideiussioni impugnate alla [OSCURATO:PERSONA] e nell’avvio dell’azione revocatoria nei confronti diFranco Bucalossi. La Corte di appello, nell’affermare che gli appellanti avevano mancato di indicare «quali conseguenze pregiudizievoli essi avrebbero subito dalla permanenza in vita della convenzione di anticipazione o dell’apertura di credito», avrebbe ommesso di considerare plurime circostanze: in tal senso, a vrebbe dovuto valorizzarsi la lettera di messa in mora datata 19 febbraio 2016 ― che la Corte di merito ha rilevato essere stata spedita dalla banca soltanto «per conoscenza » agli odierni ricorrenti — recante una intimazioneal pagamento dell'esposizione della debitrice principale; era irrilevante che la banca,costituendosi in giudizio, non a vesse « chiesto Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 laconferma dei rapporti impugnati», dal momento che l'interesse ad agire deve valutarsi con esclusivo riguardo alla sfera di chi avanza la pretesa giudiziale; gli odierni ricorrentiavevano coltivato una domanda di compensazione fondata sull'affermazione di un credito per indebito riferibile alla mancata pattuizione degli interessi poi applicati dalla banca per una convenzione di anticipazione e per un'apertura di credito non formalizzate; la diffida inviata dalla banca aveva avuto un seguito con l'azione revocatoriaintrapresa d all'istituto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione e quindi la sua sussistenza doveva essere valutata al momento della decisione, tenendo conto quindi della iniziativa sopra richiamata. Col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1945 c.c. e 81 c.p.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella partein cui è stata rilevata la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti i quali, a detta della Corte di appello,non avevano titolo per contestare il rapporto obbligatorio principale se non nella misura in cui fosse stato «evocato nella loro posizione di garanzia». Viene osservato che a mente dell’art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità:onde ― si assume ― «la disposizione non condiziona in alcun modo la legittimazione del fideiussore (a far valere le eccezioni spettanti al debitore principale) ad una preventiva escussione da parte del creditori». Il quarto mezzo prospetta la falsa applicazione dell’art. 164 secondo comma,nn. 3) e 4), c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. con riguardo all’affermato difetto di allegazione e di specificazione di petitume di causa petendi, nonché il vizio assoluto di motivazione ex art. 111 Cost, violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. con riguardo all’asseritodifetto di allegazione e di prova dell’avvenuta segnalazione in [OSCURATO:PERSONA] dei fideiussori. Si rileva che nell’atto di appello si Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 erano riepilogati gli addebiti ritenuti illegittimi in due distinte tabelle , contenenti i diversiaddebiti effettuati dalla banca in forza dell'apertura di credito edella convenzione di anticipazioni non autorizzate. Col quinto motivo si richiama, con riferimento al rigetto del settimo, dell'ottavo, del nono e del decimo motivo di appello, quanto dedotto col terzomotivo di ricorso. I menzionati motivi si prestano a una trattazione congiunta e vanno disattesi. In buona sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto che le d om ande intese alla declaratoria della nullità dell’apertura di credito e della convenzione di anticipazioni fossero indeterminate e non sorrette dall’interesse , oltre che dalla legittimazionead agire, e che analoghe carenze siano da ravvisare nel le domande aventi ad oggetto l’illegittimità degli addebiti effettuati in conto corrente per interessi ultralegali, per capitalizzazione trimestrale e per commissioni non dovute. Deve qui rammentarsiche gli odierni ricorrenti avevano prestato garanzia per un finanziamento in chirografo per euro 100.000,00 e che, a fronte del debito per il rimborso di quanto mutuato alla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevano eccepito in compensazione crediti riferiti ad altri rapporti. Nel ricorso per cassazione è spiegato che alla fine del 2015 s i era determinata la coesistenza del credito della banca per il residuo del finanziamento, pari ad euro 60.000,00, indicatoin una lettera di messa in mora, concesso per ripianare unoscoperto di conto corrente, e il credito della società [OSCURATO:PERSONA] per l'indebito «p erpetrato dalla banca e contabilizzato sullo stesso conto corrente » per euro 60.791,88 ; tale indebito discenderebbe dalla nullità dei due contratti di apertura di credito e di anticipazione, oltre che dall’illegittima appostazione in conto correntedi interessi e commissioni. La Corte territoriale ha osservato, in sintesi: che, quanto ai Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 contratti di apertura di credito e di anticipazione, era « arduo comprendere cosa specificamente si dovrebbe dichiarare nullo o giuridicamente inesistente nello svolgimento di annosi rapporti di durata tra la banca e il cliente (ovvero la [OSCURATO:PERSONA]), né quali conseguenze diverse da quelle finora del tutto assenti andrebbero per l'effetto a riflettersi sulla posizione dei garanti», tenuto conto che essi avevano « ricevuto soltanto per conoscenza una vaga lettera di messa in mora e nient'altro»; che a tale sostanzialeinde terminatezza della pretesa giudizialecorrispondeva la carenza dell’interesse attuale, il quale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,deve assistere ogni azione; che gli odierni ricorrenti non avevano nemmeno titolo per contestare il rapporto obbligatorio principale, non essendo stata fatta valere la loro posizione di garanzia con riguardo a rapporti diversi da quello di finanziamento; che le stesse ragioni di inammissibilitàvalevano per la denunciata invalidità degli addebiti effettuati in conto corrente per interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni non dovute. Con riguardo alle nullità relative alle pattuizioni di interessi e commissioni risulta assorbente il rilievo svolto dalla Corte di appello circa l’indeterminatezza della relativa domanda : rilievo che parte ricorrente non si è mostrata in grado di contrastare. Con riferimento, invece, alle nullità , per v izio di forma, dei contratti di apertura di creditoe di anticipazione e di conto corrente , è da osservare che le stessenon possono essere dedotte da chiunque vi abbia interesse, secondo la regola generale posta dall’art. 1421 c.c., ma, qualinullità speciali «di protezione», possono essere fatte valere , e quindi coltivate,dal solo cliente della banca , giusta l’art. 127, comma 2, t.u.b.: la relativa legittimazione era quindi riservata a lla società [OSCURATO:PERSONA], oramai estranea al presente giudizio. Ciò detto, come rettamente osservato dalla Corte distrettuale, i l carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31653; Cass. 20 agosto 2003, n. 12225).Non è qui in gioco l’escussione del debitore principale, come paiono sostenere i ricorrenti, ma lanon proponibilità, da parte dei fideiussori, d elle azioni che sono riservate a quell’obbligato. 3. ― Il sesto mezzo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. . Si deduce che, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo di gravame,la Corte di appello avrebbe dovuto condannare controparte al pagamento delle spese(salvo parziale compensazione) e operare una nuovaliquidazione di quelle di primo grado. Come in precedenza accennato, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata: la Corte di appello ha infatti dato atto non essere stato provata la prestazionedell’impugnata garanzia fideiussoria per l’importo di euro 190.000,00del 13 novembre 2015; la posizione di fideiussori degli odierni ricorrenti discende, invece, dalla fideiussione inserita nel contratto di finanziamento in chirografo del 24 luglio 2013 (fideiussione cui gli stessi istanti hanno fatto puntuale riferimento nel loro ricorso: pag. 3). Tanto detto, il motivo è fondato. Anzitutto, nel complesso, stante quanto statuito dal Tribunale e dalla Corte di appello, le domand e attric i sono stat e parzialmente accolte: ebbene, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento Sez. I–RG 24720/2022 camera di consiglio28.11.2025 solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. 15 maggio 2023, n. 13212; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918). In secondo luogo, la sentenza impugnata è censurabile per la mancata statuizione sulle spese del giudizio di primo grado: il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064). 4. ― La sentenza va dunque cassata in relazio ne al sesto motivo di ricorso. Decidendo nel merito, visto che non sono necessari nuovi accertamenti di fatto,le spese del giudizio dei due gradi merito possono essere compensate per l’intero, e ciò in considerazione dell’esito complessivo della lite. 5. ― Per tale ragione e guale statuizione viene adottata quanto alle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il sesto motivo e respinge gli altri; cassa la sentenza impugnata in relaz