Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:581
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2012 – Levy e Sebbag
(causa C-540/11)
«Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione – Modifica successiva, ad opera di uno dei due Stati parti della convenzione, della sua legislazione nazionale, avente ad effetto
la reintroduzione di una doppia imposizione – Obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 10 CE e 293 CE»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Questione pregiudiziale identica
ad una questione su cui si è già statuito – Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura (Regolamento
di procedura della Corte, art. 104, § 3) (v. punto 13)
2.
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi –
Convenzione tributaria bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione – Modifica successiva, ad opera di uno degli Stati
parti della convenzione, della propria legislazione nazionale per reintrodurre una doppia imposizione – Ammissibilità – Misure
preventive della doppia imposizione che rientrano nella competenza degli Stati membri (Artt. 10 CE, 56 CE e 293 CE) (v. punti 17-19,
21, 22, 26-29 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de première instance de Bruxelles – Interpretazione degli articoli 10, 57, paragrafo
2, e 293 del Trattato CE – Ammissibilità di una normativa nazionale che permette la doppia imposizione malgrado l’esistenza
di una convenzione bilaterale contro quest’ultima – Modifica legislativa nazionale posteriore alla convenzione – Rimessa in
discussione di un diritto acquisito – Restrizione alla libera circolazione dei capitali.
[OSCURATO:PERSONA] il diritto comunitario, come applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, non stabilisce criteri
generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’eliminazione delle doppie imposizioni
all’interno della Comunità europea, l’articolo 56 CE, letto in combinato disposto con gli articoli 10 CE e 293 CE, dev’essere
interpretato nel senso che non osta a una situazione nella quale lo Stato membro che si è impegnato, mediante una convenzione
bilaterale contro la doppia imposizione, a predisporre un meccanismo diretto a eliminare tale imposizione dei dividendi, sopprime
in seguito tale meccanismo con una modifica legislativa comportante la reintroduzione di una doppia imposizione.