CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 37333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. alla pena di un anno di reclusione e ottocento euro di multa. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Evidenzia che il giudice non ha motivato in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui non è possibile esercitare alcun controllo sulla affidabilità dell'esito decisorio; che, inoltre, mentre in motivazione esplicitamente si esclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta, del danno accertato e dei precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, nel dispositivo le predette attenuanti vengono riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 3. In data 17/09/2025 è pervenuta memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste per il rigetto del ricorso, ovvero perché venga annullata la sentenza con rinvio limitatamente all'esclusione della recidiva. 4. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce è fondato, atteso che effettivamente si rileva il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo. Invero, mentre il dispositivo riconosce le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, ha espressamente ha valutato non applicabili le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità della condotta, del danno cagionato e dei precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, ritenendo, invece, la recidiva, cui è conseguito il relativo aumento di pena (due mesi di reclusione e 150 euro di multa). Va, poi, evidenziato un ulteriore errore - rilevato sia dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, che dal difensore nella memoria di replica - in cui è incorso il giudice di merito, che ha disposto un aumento di pena per la recidiva in assenza della relativa contestazione. Ed invero, è da tempo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la recidiva, costituendo una circostanza aggravante del reato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), non può produrre l'effetto dell'inasprimento della pena, se non quando risulti puntualmente contestata (Sez. 2, n. 5613 del 20/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254692 - 01; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001, Chiardola, Rv. 219283 - 01; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, Caccavallo, Rv. 205072 - 01). In altri termini, in tutti i casi nei quali dalla contestazione di una circostanza aggravante (quale è la recidiva) derivi per l'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (quale è senza dubbio l'aumento di pena di cui si discute) è necessario che l'elemento circostanziale risulti puntualmente contestato. Nel caso di specie, mancando qualsivoglia contestazione, la recidiva è stata erroneamente ritenuta. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che dovrà provvedere a sanare il contrasto nei termini sopra evidenziati. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il