Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15988/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02096/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in [OSCURATO:PERSONA] (BN), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 15 -controricorrente- Oggetto: 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 7373/33/2015 pronunciata il 16 giugno 2015 2014 e depositata il 21 luglio 2015,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 9 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente presentava, nell’anno 2003, il modello CSV al competente Ufficio con cui comunicava l’ammontare complessivo di un investimento netto avviato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non realizzato e da cui derivava un credito d’imposta ex art. 8 L. n. 388/2000 pari al 50% dell’investimento e così per 175.000 euro.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2003 la contribuente presentava anche il quadro RU nel quale indicava un credito d’imposta non utilizzato per euro 126.184,00.

Tale credito non veniva però riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive e relative agli anni d’imposta 2004/2005/2006/2007 e 2008, non avendo la contribuente presentato il quadro RU.

Il credito d’imposta ricompariva invece nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, nella quale la contribuente compilava il quadro RU indicando quale “residuo precedente dichiarazione” lo stesso importo di euro 126.184,00, che veniva utilizzato per il pagamento delle imposte derivanti da un atto impositivo relativo allo stesso anno d’imposta (2009). 2.A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio, ritenendo la società contribuente decaduta del credito d’imposta per non averlo riportato nei quadri RU delle dichiarazioni dei redditi 2004/2008, lo recuperava a tassazione, cui seguiva l’iscrizione a ruolo e l’emissione di cartella di pagamento. 3.La società contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità.

Costituitosi l’Ufficio, la CTP accoglieva il gravame ritenendo che l’Ufficio avrebbe previamente dovuto notificare un avviso di 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF accertamento e non avvalersi della procedura ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. 4.La CTR, adita su appello erariale e previa costituzione della società contribuente, confermava la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] d’appello riteneva invero che la società avesse maturato il credito d’imposta avendo proceduto a tutti gli adempimenti formali per il suo riconoscimento.

Precisava altresì come la sua mancata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi per le annualità d’imposta 2004/2008 non potesse comportarne la decadenza, trattandosi di un credito certo e riconosciuto dall’Ufficio,che non poteva venire meno per una violazione meramente formale. 5.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di ricorso, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso.

Il procuratore di parte controricorrente si dichiarava antistatario con richiesta di distrazione delle spese in suo favore.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 L. n. 289/2002, lett. i), in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sintesi afferma che la norma in commento, avendo natura agevolativa pura, deve essere interpretata in modo rigoroso e letterale, tralasciando ogni tipo di interpretazione estensiva.

Soggiunge che l’indicazione del credito d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi non attiene ad un obbligo meramente formale, concretando al contrario un adempimento sostanziale giacché è solo dal suo assolvimento che l’Ufficio è posto nella condizione di conoscere l’utilizzo del credito ed espletare così i dovuti controlli.

All’uopo richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la comunicazione telematica di cui al citato art. 62 sarebbe adempimento diverso dall’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione. 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF 2.Con il secondo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 L. n. 289/2002, lett. i), in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 2.2 In sostanza lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla doglianza afferente il legittimo ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

Afferma invero come tale procedura non possa essere inibita quando si tratti di omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi, come nel caso di specie, trattandosi di un mero controllo cartolare che non implica verifiche e/o valutazioni giuridiche.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e vanno accolti. 3.1 Questa Corte ha invero già affermato che «Come evidenziato dalla difesa erariale, la compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi al (….), in occasione delle compensazioni effettuate, non assolve ad una funzione meramente dichiarativa, ma piuttosto esso consente di poter stabilire il corretto utilizzo del credito residuo di anno in anno.

Nelle istruzioni al modello UNICO/2008 si parla infatti propriamente di crediti residui scaturenti da investimenti in aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, i quali devono essere indicati con il codice credito VS da utilizzare nella sezione X del quadro RU….[…]….l'indicazione del credito di imposta derivante dagli investimenti in aree svantaggiate non si esaurisce, quindi, con la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di avvio dell'investimento, ma richiede anche la compilazione di detto quadro nelle dichiarazioni degli anni successivi, al fine di assicurare la corrispondenza tra l'ammontare del credito spettante e le compensazioni effettuate nel corso dell'anno nei versamenti d'imposta» (cfr.Cass.

V, n. 10867/2022).

Non può quindi essere accolto quanto affermato da parte contribuente in controricorso, ove afferma non essere prevista 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF decadenza per non aver esposto il credito nell’apposito quadro dell’annuale denuncia dei redditi.

Ed infatti, non si tratta tanto di ripetere la medesima iscrizione per regolarità formale, ma per consentire all’Ufficio di verificarne la legittimità della compensazione negli anni successivi, sindacandone l’omogeneità delle poste dedotte in compensazione.

Donde la mancata esposizione di un credito in dichiarazione non equivale a sua permanenza, con facoltà di richiesta di rimborso a discrezione del contribuen te.

Detto ancora diversamente, la citata giurisprudenza di questa Corte rappresenta il dovere di esposizione dei crediti erariali, non solo come leale collaborazione di cui alla l. n. 212/2000, ma altresì per valutarne -di anno in anno-la compensazione che non è fenomeno giuridico nella piena disponibilità delle parti. 3.2 Parimenti «questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità della emissione della cartella di pagamento ex art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso di omessa compilazione del quadro RU in relazione ad investimenti in aree svantaggiate poiché incide sull'entità delle imposte dovute (Cass. 05/11/2020, n. 24747, Cass. 04/04/2022 n. 10867)» (cfr. Cass., V, 29481/2022).

4. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

L a sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia di secondo grado che provvederà a nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania , in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02096/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in [OSCURATO:PERSONA] (BN), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 15 -controricorrente- Oggetto: 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 7373/33/2015 pronunciata il 16 giugno 2015 2014 e depositata il 21 luglio 2015,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 9 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente presentava, nell’anno 2003, il modello CSV al competente Ufficio con cui comunicava l’ammontare complessivo di un investimento netto avviato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non realizzato e da cui derivava un credito d’imposta ex art. 8 L. n. 388/2000 pari al 50% dell’investimento e così per 175.000 euro. Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2003 la contribuente presentava anche il quadro RU nel quale indicava un credito d’imposta non utilizzato per euro 126.184,00. Tale credito non veniva però riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive e relative agli anni d’imposta 2004/2005/2006/2007 e 2008, non avendo la contribuente presentato il quadro RU. Il credito d’imposta ricompariva invece nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, nella quale la contribuente compilava il quadro RU indicando quale “residuo precedente dichiarazione” lo stesso importo di euro 126.184,00, che veniva utilizzato per il pagamento delle imposte derivanti da un atto impositivo relativo allo stesso anno d’imposta (2009). 2.A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio, ritenendo la società contribuente decaduta del credito d’imposta per non averlo riportato nei quadri RU delle dichiarazioni dei redditi 2004/2008, lo recuperava a tassazione, cui seguiva l’iscrizione a ruolo e l’emissione di cartella di pagamento. 3.La società contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità. Costituitosi l’Ufficio, la CTP accoglieva il gravame ritenendo che l’Ufficio avrebbe previamente dovuto notificare un avviso di 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF accertamento e non avvalersi della procedura ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. 4.La CTR, adita su appello erariale e previa costituzione della società contribuente, confermava la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] d’appello riteneva invero che la società avesse maturato il credito d’imposta avendo proceduto a tutti gli adempimenti formali per il suo riconoscimento. Precisava altresì come la sua mancata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi per le annualità d’imposta 2004/2008 non potesse comportarne la decadenza, trattandosi di un credito certo e riconosciuto dall’Ufficio,che non poteva venire meno per una violazione meramente formale. 5.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di ricorso, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. Il procuratore di parte controricorrente si dichiarava antistatario con richiesta di distrazione delle spese in suo favore. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 L. n. 289/2002, lett. i), in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sintesi afferma che la norma in commento, avendo natura agevolativa pura, deve essere interpretata in modo rigoroso e letterale, tralasciando ogni tipo di interpretazione estensiva. Soggiunge che l’indicazione del credito d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi non attiene ad un obbligo meramente formale, concretando al contrario un adempimento sostanziale giacché è solo dal suo assolvimento che l’Ufficio è posto nella condizione di conoscere l’utilizzo del credito ed espletare così i dovuti controlli. All’uopo richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la comunicazione telematica di cui al citato art. 62 sarebbe adempimento diverso dall’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione. 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF 2.Con il secondo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 L. n. 289/2002, lett. i), in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 2.2 In sostanza lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla doglianza afferente il legittimo ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Afferma invero come tale procedura non possa essere inibita quando si tratti di omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi, come nel caso di specie, trattandosi di un mero controllo cartolare che non implica verifiche e/o valutazioni giuridiche. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e vanno accolti. 3.1 Questa Corte ha invero già affermato che «Come evidenziato dalla difesa erariale, la compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi al (….), in occasione delle compensazioni effettuate, non assolve ad una funzione meramente dichiarativa, ma piuttosto esso consente di poter stabilire il corretto utilizzo del credito residuo di anno in anno. Nelle istruzioni al modello UNICO/2008 si parla infatti propriamente di crediti residui scaturenti da investimenti in aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, i quali devono essere indicati con il codice credito VS da utilizzare nella sezione X del quadro RU….[…]….l'indicazione del credito di imposta derivante dagli investimenti in aree svantaggiate non si esaurisce, quindi, con la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di avvio dell'investimento, ma richiede anche la compilazione di detto quadro nelle dichiarazioni degli anni successivi, al fine di assicurare la corrispondenza tra l'ammontare del credito spettante e le compensazioni effettuate nel corso dell'anno nei versamenti d'imposta» (cfr.Cass. V, n. 10867/2022). Non può quindi essere accolto quanto affermato da parte contribuente in controricorso, ove afferma non essere prevista 28 –02096-2016 – 0 9 /05 /2024 MMF decadenza per non aver esposto il credito nell’apposito quadro dell’annuale denuncia dei redditi. Ed infatti, non si tratta tanto di ripetere la medesima iscrizione per regolarità formale, ma per consentire all’Ufficio di verificarne la legittimità della compensazione negli anni successivi, sindacandone l’omogeneità delle poste dedotte in compensazione. Donde la mancata esposizione di un credito in dichiarazione non equivale a sua permanenza, con facoltà di richiesta di rimborso a discrezione del contribuen te. Detto ancora diversamente, la citata giurisprudenza di questa Corte rappresenta il dovere di esposizione dei crediti erariali, non solo come leale collaborazione di cui alla l. n. 212/2000, ma altresì per valutarne -di anno in anno-la compensazione che non è fenomeno giuridico nella piena disponibilità delle parti. 3.2 Parimenti «questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità della emissione della cartella di pagamento ex art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso di omessa compilazione del quadro RU in relazione ad investimenti in aree svantaggiate poiché incide sull'entità delle imposte dovute (Cass. 05/11/2020, n. 24747, Cass. 04/04/2022 n. 10867)» (cfr. Cass., V, 29481/2022). 4. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. L a sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia di secondo grado che provvederà a nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania , in di
Sentenza Cassazione n. 15988/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris