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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17689/2026

Testo disponibile della fonte

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controAgenzia dele entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 2768/2025 depositata il 02/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., di cui i soci erano ZARU Walter al 60%e [OSCURATO:PERSONA] Daniela al 40%, era attinta da avviso di accertamento n.TK503R704469/2020, con il quale, in relazione all’anno di imposta 2015,l’Agenzia delle entrate, a causa del coinvolgimento in operazioni inesistentiintrattenute, in particolare, con [OSCURATO:SOCIETA]., recuperava maggioriimposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.2.

Il predetto avviso era impugnato, con separati ricorsi, anzitutto,dalla società e dallo Zaru.

I primi giudici, con separate sentenze,rigettavano i rispettivi ricorsi; il giudice d’appello, previa riunione,rigettava i gravami, giusta sentenza n. 5584/2024 ricorsa per cassazionenel giudizio iscritto al R.G. n. 24176/2024, chiamato dinanzi a questomedesimo Collegio all’odierna udienza.3. [OSCURATO:PERSONA], resa destinataria dell’avviso societario, veniva altresìautonomamente attinta dall’avviso n.

TK501R704604/2020, mediante ilquale l’Agenzia, in relazione al suddetto anno d’imposta, accertavamaggiori IRPEF ed addizionali, con aggravio di interessi e sanzioni, pereffetto della partecipazione detenuta.4.

Impugnato dalla contribuente l’avviso societario, il ricorso eradichiarato inammissibile per tardività.5.

Impugnato dalla contribuente anche l’avviso personale; il ricorso erarigettato.6.

La contribuente proponeva appello avverso entrambe le sentenze.7.

La CGT 2 del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava gli appelliriuniti.8.

In motivazione, per quanto di ragione, essenzialmente, osservava:- va confermata la sentenza di primo grado (n. 8503 del 2023) cheha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’avviso societario;- la ristrettezza della base partecipativa determina la legittimitàdell’accertamento in capo alla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026- non acquisisce rilievo contrario “la produzione di giurisprudenzaasseritamente favorevole all’appellante, riguardante un diversorapporto commerciale e fiscale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] –della quale la società Da.Ila era stata cliente - ed altra società neiconfronti della quale era stato emesso un diverso avviso diaccertamento, scaturito anch’esso dal p.v.c.”;- non sussiste l’“asserita carenza probatoria”, attesi “i connotati delsistema fraudolento messo in campo dalla società [OSCURATO:SOCIETA], dicui è stata compartecipe la società Da.Ila della quale la signoraMarinsaldi era socia al 40%” (di seguito per sommi capi riassunto);- “accertata, quindi, in base alle suesposte presunzioni gravi, precisee concordanti, la compartecipazione della Da.Ila al fraudolentoprogetto di evasione fiscale posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], nederiva la correttezza della imputazione del ‘quantum’ dovuto acarico della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] Daniela (socia al 40%) vista laristrettezza della base azionaria della società in questione, alla lucedella consolidata giurisprudenza nomofilattica della Suprema Cortein materia di presunzione di distribuzione di utili non contabilizzatiai soci per le società a ristretta base sociale.

Giudica questa Corteche la contribuente non abbia allegato alcuna prova volta a scalfirele solide presunzioni elaborate dall’Ufficio, posta la già ripetutagenericità delle fatture, la genericità del contratto di appalto e lacoincidenza delle attività intercorse tra la Da.Ila e la Clean”.9.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo (p.11), dopo aver precisato (p. 6) che, essendo “la vicenda contenziosapropriamente societaria, di cui al relativo citato accertamento, già oggettodi ricorso da parte della Società DAI.LA. dinanzi a codesta Ecc.maSuprema Corte (R.G. n. 24176/2024), i capi di doglianza del presente attosono esclusivamente circoscritti alla parte dell’appello e della sentenzaoggi impugnata inerenti alla (presunta) distribuzione di utili extracontabiliNumero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026ad asserito beneficio della contribuente, pur avendo essa impugnato lasentenza di primo grado anche relativamente all’accertamento societariosopra citato”.

Resisteva l’Agenzia con controricorso.

Il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata del giudizio.

Il difensore dellacontribuente depositava istanza di trattazione.

Il medesimo, in vistadell’udienza, ulteriormente depositava ampia memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., dell’art. 7, comma 5-bis,del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.”.

Secondo lacontribuente, la CGT 2 avallava l’accertamento esclusivamente presuntivoa carico della contribuente, in contrasto con l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n. 546 del 1992, “ben più esigente, rispetto al quadro precedente inmateria, che si evidenziava certamente più agevolante nei confrontidell’Amministrazione finanziaria, nel richiedere a quest’ultima uncontributo probatorio che non si limiti a mere presunzioni e, in sostanza,non più che indiziario”; la S.C.

“insegna che la intervenuta normativa inparola non muta l’ordine dell’onere della prova, ma solo, sottolinea, incaso di presenza di prova legale e non già di presunzioni semplici, comenella specie, dove invece vale, dunque, il portato modificativo della novelladescritta, atteso che non si è certamente in presenza di prove legaliaddotte dall’Agenzia”; “conseguentemente, l’accertamento operatodall’Agenzia a carico della contribuente, basato, come è basato,unicamente su di un preteso automatico collegamento tra redditosocietario e reddito dei soci, si palesa illegittimo”.2.

Il motivo è manifestamente infondato, alla stregua delle motivazionigià condivisibilmente svolte nella proposta di definizione anticipata.2.1.

Preliminarmente deve darsi atto che, nel giudizio iscritto al R.G.n. 24176/2024, il ricorso promosso dalla società avverso la sentenza n.Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/20265584/2024 è respinto, con conseguente definitiva conferma di emersionedi maggior imponibile in capo alla medesima.2.1.1.

Ciò detto, avuto riguardo al presente giudizio, deverammentarsi che, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, èlegittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dellostesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società dicapitali a ristretta base azionaria; tale presunzione - fondata sul dispostodell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (così,tra le innumerevoli, Cass. n. 18032 del 2013; cfr. anche Cass. n. 25468del 2015 e Cass. n. 386 del 2016).La presunzione si basa sulla ristrettezza in sé dell'assetto societario, laquale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parteloro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali,indipendentemente dall’eventuale opzione per il regime di trasparenza,restando, comunque, salva la facoltà del socio di fornire la prova del fattoche i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla societào da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008,5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).Né si pone alcuna questione in ordine alla violazione del divieto didoppia presunzione, che non ricorre nel sistema processuale, “in quanto lostesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasialtra norma”, “ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a suavolta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto” (cfr. Cass. n.20748 del 2019).Aggiungasi – in risposta all’osservazione, contenuta in specie nellamemoria (p. 2), secondo cui “l’accertamento societario, invero, nonriguarda ricavi non contabilizzati entrati nella sfera della società e poiNumero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026occultamente ripartiti tra i soci; riguarda il disconoscimento, in partesoggettivo e in parte oggettivo, di costi da fatture emesse da Clean 360S.r.l., con un criterio percentuale del 38% tratto dal PVC del fornitore eapplicato alle fatture ricevute da DA.ILA.

La trasposizione di tale recuperoin utili extracontabili automaticamente distribuiti alla socia richiede unpassaggio logico ulteriore, che la sentenza impugnata non svolge” – che“l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da partedi una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sésufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile inmisura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità perl'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito sianoderivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità,per il contribuente, di fornire la prova contraria” (Cass. n. 10679 del2022).2.2.

Fermo tutto quanto precede, tornando “funditus” al motivo,questa S.C. ha già avuto modo di chiarire che, “in tema di distribuzionedegli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, leregole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effettodell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversionedella normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso allepresunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, dinorma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamenteall'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto dinorme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi” (Cass. n.18764 del 2024).2.3.

Non sussistono ragioni per discostarsi dalla superioregiurisprudenza.3.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi, con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026civ.

Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 8.000 (di cui euro 4.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 4.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.

La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 3.000 allaCassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 8.000,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAgenzia dele entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 2768/2025 depositata il 02/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., di cui i soci erano ZARU Walter al 60%e [OSCURATO:PERSONA] Daniela al 40%, era attinta da avviso di accertamento n.TK503R704469/2020, con il quale, in relazione all’anno di imposta 2015,l’Agenzia delle entrate, a causa del coinvolgimento in operazioni inesistentiintrattenute, in particolare, con [OSCURATO:SOCIETA]., recuperava maggioriimposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.2. Il predetto avviso era impugnato, con separati ricorsi, anzitutto,dalla società e dallo Zaru. I primi giudici, con separate sentenze,rigettavano i rispettivi ricorsi; il giudice d’appello, previa riunione,rigettava i gravami, giusta sentenza n. 5584/2024 ricorsa per cassazionenel giudizio iscritto al R.G. n. 24176/2024, chiamato dinanzi a questomedesimo Collegio all’odierna udienza.3. [OSCURATO:PERSONA], resa destinataria dell’avviso societario, veniva altresìautonomamente attinta dall’avviso n. TK501R704604/2020, mediante ilquale l’Agenzia, in relazione al suddetto anno d’imposta, accertavamaggiori IRPEF ed addizionali, con aggravio di interessi e sanzioni, pereffetto della partecipazione detenuta.4. Impugnato dalla contribuente l’avviso societario, il ricorso eradichiarato inammissibile per tardività.5. Impugnato dalla contribuente anche l’avviso personale; il ricorso erarigettato.6. La contribuente proponeva appello avverso entrambe le sentenze.7. La CGT 2 del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava gli appelliriuniti.8. In motivazione, per quanto di ragione, essenzialmente, osservava:- va confermata la sentenza di primo grado (n. 8503 del 2023) cheha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’avviso societario;- la ristrettezza della base partecipativa determina la legittimitàdell’accertamento in capo alla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026- non acquisisce rilievo contrario “la produzione di giurisprudenzaasseritamente favorevole all’appellante, riguardante un diversorapporto commerciale e fiscale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] –della quale la società Da.Ila era stata cliente - ed altra società neiconfronti della quale era stato emesso un diverso avviso diaccertamento, scaturito anch’esso dal p.v.c.”;- non sussiste l’“asserita carenza probatoria”, attesi “i connotati delsistema fraudolento messo in campo dalla società [OSCURATO:SOCIETA], dicui è stata compartecipe la società Da.Ila della quale la signoraMarinsaldi era socia al 40%” (di seguito per sommi capi riassunto);- “accertata, quindi, in base alle suesposte presunzioni gravi, precisee concordanti, la compartecipazione della Da.Ila al fraudolentoprogetto di evasione fiscale posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], nederiva la correttezza della imputazione del ‘quantum’ dovuto acarico della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] Daniela (socia al 40%) vista laristrettezza della base azionaria della società in questione, alla lucedella consolidata giurisprudenza nomofilattica della Suprema Cortein materia di presunzione di distribuzione di utili non contabilizzatiai soci per le società a ristretta base sociale. Giudica questa Corteche la contribuente non abbia allegato alcuna prova volta a scalfirele solide presunzioni elaborate dall’Ufficio, posta la già ripetutagenericità delle fatture, la genericità del contratto di appalto e lacoincidenza delle attività intercorse tra la Da.Ila e la Clean”.9. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo (p.11), dopo aver precisato (p. 6) che, essendo “la vicenda contenziosapropriamente societaria, di cui al relativo citato accertamento, già oggettodi ricorso da parte della Società DAI.LA. dinanzi a codesta Ecc.maSuprema Corte (R.G. n. 24176/2024), i capi di doglianza del presente attosono esclusivamente circoscritti alla parte dell’appello e della sentenzaoggi impugnata inerenti alla (presunta) distribuzione di utili extracontabiliNumero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026ad asserito beneficio della contribuente, pur avendo essa impugnato lasentenza di primo grado anche relativamente all’accertamento societariosopra citato”. Resisteva l’Agenzia con controricorso. Il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata del giudizio. Il difensore dellacontribuente depositava istanza di trattazione. Il medesimo, in vistadell’udienza, ulteriormente depositava ampia memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., dell’art. 7, comma 5-bis,del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.”. Secondo lacontribuente, la CGT 2 avallava l’accertamento esclusivamente presuntivoa carico della contribuente, in contrasto con l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n. 546 del 1992, “ben più esigente, rispetto al quadro precedente inmateria, che si evidenziava certamente più agevolante nei confrontidell’Amministrazione finanziaria, nel richiedere a quest’ultima uncontributo probatorio che non si limiti a mere presunzioni e, in sostanza,non più che indiziario”; la S.C. “insegna che la intervenuta normativa inparola non muta l’ordine dell’onere della prova, ma solo, sottolinea, incaso di presenza di prova legale e non già di presunzioni semplici, comenella specie, dove invece vale, dunque, il portato modificativo della novelladescritta, atteso che non si è certamente in presenza di prove legaliaddotte dall’Agenzia”; “conseguentemente, l’accertamento operatodall’Agenzia a carico della contribuente, basato, come è basato,unicamente su di un preteso automatico collegamento tra redditosocietario e reddito dei soci, si palesa illegittimo”.2. Il motivo è manifestamente infondato, alla stregua delle motivazionigià condivisibilmente svolte nella proposta di definizione anticipata.2.1. Preliminarmente deve darsi atto che, nel giudizio iscritto al R.G.n. 24176/2024, il ricorso promosso dalla società avverso la sentenza n.Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/20265584/2024 è respinto, con conseguente definitiva conferma di emersionedi maggior imponibile in capo alla medesima.2.1.1. Ciò detto, avuto riguardo al presente giudizio, deverammentarsi che, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, èlegittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dellostesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società dicapitali a ristretta base azionaria; tale presunzione - fondata sul dispostodell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (così,tra le innumerevoli, Cass. n. 18032 del 2013; cfr. anche Cass. n. 25468del 2015 e Cass. n. 386 del 2016).La presunzione si basa sulla ristrettezza in sé dell'assetto societario, laquale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, nonché un elevato grado, da parteloro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali,indipendentemente dall’eventuale opzione per il regime di trasparenza,restando, comunque, salva la facoltà del socio di fornire la prova del fattoche i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla societào da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008,5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).Né si pone alcuna questione in ordine alla violazione del divieto didoppia presunzione, che non ricorre nel sistema processuale, “in quanto lostesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasialtra norma”, “ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva,costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a suavolta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto” (cfr. Cass. n.20748 del 2019).Aggiungasi – in risposta all’osservazione, contenuta in specie nellamemoria (p. 2), secondo cui “l’accertamento societario, invero, nonriguarda ricavi non contabilizzati entrati nella sfera della società e poiNumero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026occultamente ripartiti tra i soci; riguarda il disconoscimento, in partesoggettivo e in parte oggettivo, di costi da fatture emesse da Clean 360S.r.l., con un criterio percentuale del 38% tratto dal PVC del fornitore eapplicato alle fatture ricevute da DA.ILA. La trasposizione di tale recuperoin utili extracontabili automaticamente distribuiti alla socia richiede unpassaggio logico ulteriore, che la sentenza impugnata non svolge” – che“l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da partedi una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sésufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile inmisura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità perl'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito sianoderivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità,per il contribuente, di fornire la prova contraria” (Cass. n. 10679 del2022).2.2. Fermo tutto quanto precede, tornando “funditus” al motivo,questa S.C. ha già avuto modo di chiarire che, “in tema di distribuzionedegli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, leregole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effettodell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversionedella normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso allepresunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, dinorma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamenteall'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto dinorme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi” (Cass. n.18764 del 2024).2.3. Non sussistono ragioni per discostarsi dalla superioregiurisprudenza.3. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi, con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.Numero registro generale 13831/2025Numero sezionale 4388/2026Numero di raccolta generale 17689/2026Data pubblicazione 03/06/2026civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 8.000 (di cui euro 4.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 4.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesimadeve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 3.000 allaCassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 8.000,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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