CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8116-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 4148/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08116 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.g. 8116/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone, microzona 1- Centro storico, ha accolto l'appello della società contribuente. La C:TR dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "non risultano rispettati i parametri richiesti dalla Corte per poter ritenere il provvedimento adeguatamente motivato; esso pertanto deve essere annullato". La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7, della I. 241/1990, art. 3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la v °lezione. 2. motivo è inammissibile. 3. TI 1- corso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n, 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile c:ontrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi deWart. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 4. La CTR si è attenuta ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, rilevando che "non risultano rispettati i parametri richiesti dalla Corte per poter ritenere il provvedimento adeguatamente motivate; esso pertanto deve essere annullato". Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1.-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15