CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 14991/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, via dei Barbieri 6 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori, elett.te domic. in Roma, via Orazio 31, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria , in persona dei commissari liquidatori; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:SOCIETA]. , in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:SOCIETA]. - COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, tutte in persona dei commissari liquidatori; -intimati- avverso la sentenza n. 812/2019 de lla Corte d’appe ll o di Cagliari, pubblicata il 9.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in amministrazione, straordinaria conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e altri due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) quali ex commissari liquidatori della suddetta società, esponendo che all’atto della nomina dei nuovi commissari, a seguito della revoca d ei tre convenuti, non era stato rinvenuto nel patrimonio societario la somma di euro 1.231.143,83, sebbene essa fosse indicata n ella relazione sottoscritta dal l’ex commissario Marano,alla voce “disponibilità liquide - banche titoli”, al 31.12.2006. Pertanto, la società attrice esercitaval’azione di responsabilità, ex artt. 36 d.lgs. n. 270/99, 206 l.f., 2393, 2394, c.c., chiedendo la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura della suddetta somma risultante distratta. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo l’infondatezza della domanda; si costituivano anche varie società indicate in atti, chiamate in causa dal convenuto Postiglione. A seguito di c.t.u grafologica, con sentenza del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il Marano (in solido con il Postiglione) al pagamento della somma di euro 1.476.141,45 già rivalutata e maggiorata degli interessi. Marano proponeva appello che la Corte territoriale rigettava con sentenza del 9.10.19,osservando che: il Postiglione aveva patteggiato la pena per i reati di cui agli artt. 81 e 314, c . p . - due anni di reclusione - per essersi appropriato, nello svolgimento delle sue funzioni, della complessiva somma di euro 1.588.367,41, parte delle giacenze della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., traendo sul conto correntedella procedura vari assegni circolari emessi tra marzo e luglio 2004; tale condanna, pur non avendo efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio promosso dalla parte offesa, aveva comunque un’efficacia probatoria, in quanto presupponente un’ammissione di colpevolezza, non avendo l’appellante illustrato le plausibili ragioni per le quali aveva ammesso una tale responsabilità se, in effetti insussistente, a fronte delle gravissime implicazioni derivanti dalla stessa condanna; le copie dei vari ordini di rimborso di fondi d’investimento (i cui originali erano stati smarriti dalla banca) erano prove della movimentazione del conto corrente da parte del Postiglione (che ne risultava il firmatario), unitamente agli estratti contobancari originali (peraltro, l’attrice aveva chiesto la verificazione delle copie in suo possesso rispetto agli originali di cui era stata chiesta l’esibizione, poi ordinata dal giudice). Pertanto, il Tribunale evidenziava altresì : il Postiglione non aveva fornito la prova contraria sulla sua responsabilità contrattuale, non allegando alcuna ragione giustificatrice dell’utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente intestato alla procedura; la banca aveva comunicato alla Procura della Repubblica che le persone delegate ad operare sul conto erano Postiglione e Marano; il fatto che il Postiglione avesse la disponibilità giuridica del conto-acceso dai due commissari- i cui estratti gli venivano recapitati presso ilsuo domicili o .Circa la posizione del Marano, il Tribunale esponeva ancora che, ferme le risultanze processuali sopra citate, la relativa responsabilità, quale commissario liquidatore dal 2003 al 2007, riguardava la gestione del conto corrente, che aveva acceso unitamente all’altro convenuto, essendo a tal fine irrilevante che tale conto fosse domiciliato presso l’altro commissario sul cui operato il Marano avrebbe comunque dovuto vigilare al fine di utilizzare correttamente le risorse della procedura; era dunque irrilevante che il Marano non fosse stato condannato in sede penale, dato che egli rispondeva della grave responsabilità omissiva dell’ingente illecita distrazione di denaro relativa ad un conto correnteche egli, unitamente al Postiglione, aveva accesso e sul quale avrebbe dovuto esercitare i dovuti controlli; né esimeva da tale responsabilitàin vigilando il fatto di aver varie volte invano richiesto informazioni sugli estratti-conto al Postiglione e alla banca, poiché tale condottasi collocava dal novembre 2006 al maggio 2007, dopo tre anni d’inerzia dello stessoMarano nella vigilanza sul conto e sull’operato dall’altro convenuto (infatti, l’emissione degli assegni risaliva al periodo tra marzo e luglio 2004); tale responsabilità era del pari di natura contrattuale, non avendo l’appellante fornito la prova liberatoria, essendo anzi emersa un grave negligenza, a nulla rilevando la generica diligenza che avrebbe impiegato nella condotta di commissario. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, resiste con controricorso, illustrato damemoria. Non si sono costituiti i soggetti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 38 e 199 l.f., 1176, c.1, 1218, 2236,2697, c.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto che il ricorrente era stato, in realtà, vittima incolpevole di omissioni e falsificazioni dei documenti bancari e degli estratti-conto da parte del Postiglione, avendo richiesto a quest’ultimo e alla banca informazione sui titoli e sulle movimentazioni sul conto corrente , a decorrere dal 22.11.06, allorché il Marano doveva redigere la relazione semestrale. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello: gli abbia contestato l’omissione del dovere di vigilanza sul conto corrente e sull’operato dall’altro commissario, senza considerare che gli estratti- conto venivano recapitati al solo Postiglione, quale domiciliatario del conto, e che non erano emersi indizi tali da far dubitare dellalegittimità della condotta di quest’ultimo; abbia erroneamente valutato la sua condotta, secondo il parametro di diligenza di cui all’art. 1176 c . c . , mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il parametro ex art. 36 d.lgs. n. 270/99, anche considerando la sua estra neità al processo penale; abbia considerato quale oggetto dell’illecita distrazione anche la somma di euro 1.138.367,41 utilizzata per il riparto ai lavoratori dipendenti, insinuati nella procedura di amministrazione straordinaria, avven uto nell’aprile del 2004; nell’esaminare la responsabilità del ricorrente, non aveva tenuto conto della motivazione a sostegno dell’ordinanza cautelare emessa in corso di causa, che aveva escluso, nei suoi confronti, la colpa per omessa vigilanza , in ragione delle richieste documentali di cui sopra. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 2697, c.c., per non aver la Corte territoriale accolto l’a ppello nonostante fosse stata offertala prova contraria idonea a superare la presunzione posta dal suddetto art. 1218 c.c., adducendo al riguardo il fatto che nella procedura di amministrazione straordinaria era avvenuta una divisione dei compiti con gli altri commissari, nell’ambito della quale il Postiglione si era reso domiciliatario del conto corrente, fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe precluso la verifica sull’effettiva movimentazione del conto. Al riguardo, il ricorrente contesta, in particolare, che la sentenza impugnata abbia affermato la violazione del suo dovere di ispezione e controllo dell’operato dell’altro commissario. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132, c.p.c. 111, c.6, 24 Cost., in relazione all’omissione e carenza assoluta di motivazione in ordine alle prove documentali fornite dal commissario liquidatore. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto, senza prove, che il Postiglione avesse distratto denaro dal conto corrente della società, senza tener conto che, alla luce della c.t.u., le firme sui documenti prodotti dalla banca non erano riconducibili allo stesso Postiglione (ciò che avrebbe dovuto concentrare l’attenzione anche sull’ipotesi di un coinvolgimento dei funzionari della bancanella condotta di reato). Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione all’esame delle prove documentali fornite dal ricorrente (con riferimento alle medesime difese espresse nei motivi precedenti). Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese in favore di tutte le società che erano state chiamate in causa dal solo convenuto Postiglione. Preliminarmente, va ritenuta fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente vertente sull’omessa esposizione dei fatti di causa e della descrizione dello svolgimento del processo, con l’assemblaggio di parti eterogenee dei documenti citati. Inoltre, viene eccepita la violazione del principio di autosufficienza, nonchéla mancanza di chiarezza e sinteticità del ricorso. Invero, il ricorso non è redatto in maniera conforme ai criteri dettati dainn. 3 e 6 dell’art. 360, c.1, c.p.c., circa l’esposizione sommaria dei fatti della causa e la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. In particolare, il ricorso non contiene un’adeguata esposizione sommariadei fatti di causa, che non consente la chiara comprensione della vicenda, con riferimenti a diversi procedimenti, anche p enali, descrittiin maniera non lineare; né si capisce agevolmente qual era la domandainiziale, né perché il T ribunale abbia condannato il ricorrente. Inoltre, non sono stati chiaramente esplicitati i motivi di ap pello, la cui chiara comprensione viene dunque demandata all’interprete, e la motivazionedella C ort e d’appello . Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, i l ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.(Cass., S.U., n. 37552/21; n. 4300/23). Nella specie, nel ricorso in esame, come detto, non risultano selezionati chiaramente i profili di fatto e di diritto della fattispecie fattuale, né esso contiene una chiara descrizione dei motivi d’appello e della motivazione della Corte d’appello, conseguendone la carenza della sufficiente intelligibilità del contenuto del ricorso.E’ stato altresì affermato che il ricorso per cassazioneredatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte(Cass., n. 33353/23). Nel caso concreto,nel ricorso sono trascritti vari documenti, senza che essi siano chiaramente collegati ai fatti esposti, per cui risulta precluso all’interprete ricavarne una connessione logica tra i documenti e i fatti di causa. Va altresì osservato che il ricorso è inammissibile anche perché i vari motivi,esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, tendono al riesame dei fatti, ovvero ad una loro diversa interpretazione. Invero, occorre premettere che la Corte d’appello ha chiaramente rilevato che la condanna del ricorrente era fondata sulla violazione del dovere di vigilanza e di controllo della gestione del conto corrente intestato alla società in amministrazione straordinaria, acceso da entrambi i commissari liquidatori, parimenti muniti di delega ad operare. Al riguardo, va osservato che la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta. Nella controversia concernente l'inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l'onere di provare che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale. Né a tale conclusione osta l'art. 2236 cod. civ., il quale non esonera affatto il professionista- debitore da responsabilità nel caso di insuccesso di prestazioni complesse, ma si limita a dettare un mero criterio per la valutazione della sua diligenza (Cass., n. 16254/12). La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/20). Ora, non èdubbio che la diligenza richiesta al commissario liquidatore si fondi sull’art. 1176 c.c.,la cui violazione è stata posta a fondamento della condanna oggetto della sentenza impugnata. Sul punto, non giova al ricorrente richiamare l’art. 36 d.lgs. n. 270/94, secondo il cui disposto“ .Invero, le Sezioni U nite , con sentenza n. 32790 dl 2023, hanno affermato chela responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte. Le Sezioni Unite hanno espresso il principio sopra riportato, partendo dal presupposto che, come affermato concordemente dalla giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla riforma del diritto societario ex d.lgs. n. 6 del 2003 e nella vigenza dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, e dalla dottrina maggioritaria, la responsabilità del liquidatore trovi la sua fonte in un’obbligazione propria ex legein relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., avente natura civilistica e non tributaria, derivante dalla carica rivestita dal predetto ai sensi del ridetto art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 c.c., e presupponente il debito fiscale della società. E’ stato dunque affermato che il predetto art. 36, in materia di responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del commissario liquidatore attenga alla responsabilità di natura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso il creditore che l'art. 1218 cod.civ. pone in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normale diligenza di cui all'art. 1176 cod.civ. in base al quale valutare laresponsabilità del commissario, senza introdurre criteri differenti o più blandi nella valutazione dellasua condotta .E’ comunque irrilevante la questione del grado di diligenza richiesto al commissario liquidatore ricorrente , dato che la Corte d’appello ha evidenziato la grave responsabilità omissiva di quest’ultimo consistita nel non aver vigilato sulle movimentazioni del conto corrente, e sulla condotta dell’altro commissario che aveva distratto le somme attraverso l’emissione degli assegni circolari, ritenendo correttamente che non esimeva da tale responsabilità l’aver spedito le richieste di chiarimenti sulla movimentazione e sulle giacenze di conto al Postiglione e alla banca, tre anni dopo la distrazione delle somme, senza porre in essere nessuna idonea condotta impeditiva della condotta di reato. Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento èstato determinato da causa a sé non imputabile art. 1218, cod. civ.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza cheil debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitorenon possa con eguale diligenza porre riparo(Cass., n. 15712/02) Nella specie, per quanto esposto, può affermarsi che il ricorrente non abbia fornito la prova della non imputabilità, ex art. 1218 c.c., del proprio inadempimento relativo all’inosservanza degli obblighi di vigilanza sul conto corrente della procedura. Al riguardo, è del tutto erroneo, da parte del ricorrente , invocare l’insussistenza di sua responsabilità omissiva per non aver potuto esaminare gli estratti conto periodici che erano spediti all’altro commissario; invero, entrambi i commissari avevano richiesto l’accensione del conto corrente p er conto della procedura di amministrazione straordinaria e ne avevano, dunque, la disponibilità giuridica e di fatto, mentre il ricorrente aveva omesso ogni controllo fino a quando, alla fine del 2006, dovendo redigere la relazione semestrale, e avendo ricevuto la provvista per pagare due creditori da un conto corrente diverso, si era risolto a chiedere generiche informazioni, mentre avrebbe dovuto e benpotuto acquisire di persona gli estratti conto, recandosi in banca, o anche, a fronte dell’asserita mancata risposta della banca, attraverso un ricorso cautelare o decreto ingiuntivo. Del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità della responsabilità accertata dai giudici di merito, è poi l’archiviazione penale per i reati ascritti al Postiglione,poiché l’omissione ascritta al ricorrente consiste nel non aver compiuto atti idonei ad impedire l’illecita distrazione del collega; quanto alle diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice nella richiamata ordinanza cautelare in corso di causa (che ha escluso la violazione del dovere di vigilanza da parte del ricorrente), esse non elidono certo la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto della provvisorietà dell’ordinanza in tema di sequestro conservativoemessa in corso di causa. Al riguardo, g li artt. 669-bise seguenti cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla relativa decisione, nonché modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza con cui venga disposta la revoca o la modifica del decreto concesso inaudita altra parte (nella specie, sequestro conservativo) o della precedente ordinanza, nonché di quella che disponga, a sua volta, la revoca della modifica, ed, infine dell'ordinanza che pronunci sul reclamo dell'interessato (Cass., n. 2821/09; n. 7429/12). E’ altresì inammissibile la doglianza afferente al fatto che,nella somma oggetto della condanna del ricorrente , la Corte d’appello avrebbe ricompreso anche quella utilizzata per il pagamento dei lavoratori in sede di quarto riparto della procedura di amministrazione straordinaria, sia in quanto essa non emerge dal thema decidendum del giudizio di secondo grado, sia in quanto il ricorrente non ha allegato quando e come avrebbe formulato tale eccezione impeditiva. Infine, è parimenti inammissibile l’ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale lo abbia condannato al pagamento delle spese in favore di tutte le società chiamate in causa, sebbene la chiamata in causa delle stesse fosse stata richiesta solo dall’altro convenuto Postiglione. Invero, tale doglianza è stata formulata in maniera non pertinente alla ratio decidendi, nel senso che il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c., mentre la condanna alle spese non è soggetta al principio della domanda, essendo essa invece correlata al principio di causalità. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spesedel giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass., n. 30729/2022; n. 2719/15). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 20.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed access