Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 119/1977
ECLI:IT:COST:1977:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, dovendo
pronunciarsi sull'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi,
presentata nell'interesse di un imputato contro il quale era stato
emesso ed eseguito ordine di cattura ma che, peraltro, era già stato
posto in libertà provvisoria, ha sollevato, con ordinanza del 1 giugno
1974, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli articoli 263 bis, 272 bis e 304
quater del codice di procedura penale.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
con atto di deduzioni del 15 ottobre 1974, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, quanto agli
artt. 263 e 272 bis c.p.p., e non fondata, per ciò che concerne l'art.
304 quater dello stesso codice.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere, stando al testo della
ordinanza di rimessione, se contrasti con le garanzie costituzionali
concernenti il diritto di impugnazione avverso i provvedimenti sulla
libertà personale (artt. 111 cpv. e 24 cpv. Cost.) il combinato
disposto di cui agli artt. 263 bis (impugnazione dell'imputato avverso
gli ordini o mandati di cattura), 272 bis, (impugnazioni avverso
provvedimenti sulla scarcerazione), e 304 quater, (deposito degli atti
cui hanno diritto di assistere i difensori), c.p.p., i quali non
consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione
avverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria riguardante la
libertà personale del medesimo, di conoscere i verbali delle
deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima
del momento in cui, terminata l'istruzione, venga - ai sensi dell'art.
372 c.p.p. - ordinato il deposito in cancelleria di tutti gli atti e
documenti del processo.
2. - Come si è già accennato in narrativa, il giudice istruttore,
richiesto di emettere un provvedimento di scarcerazione per mancanza di
indizi si è astenuto dal decidere (in senso positivo o negativo) ed ha
sollevato la questione sul presupposto che in caso di diniego della
scarcerazione la parte interessata (imputato) avrebbe potuto proporre
impugnazione. La questione, pertanto, non ha per oggetto norme
riguardanti per la loro applicazione il giudice a quo ma interessa una
fase futura e meramente eventuale del procedimento, e va
conseguentemente dichiarata inammissibile per palese difetto di
rilevanza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater
c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 cpv. della
Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere