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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 39248/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36063-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in 2021 presso lo studio dell'ultimo in ROMA, VIA 1843 [OSCURATO:PERSONA] l, pec:- ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di FINO 2 SECUITISATION s.r1., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ano . -7-0Cd - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1374/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA], con atto di citazione del 31/1/2013, convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli Cristian e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità per simulazione assoluta di atti di disposizione del loro patrimonio (locazione ultranovennale, contratto di costituzione del diritto di abitazione, trasferimento di diritti reali con corrispettivo assistenziale) o, in subordine, per sentir dichiarare l'inefficacia dei medesimi ai sensi dell'art.2901 c.c.

L'attrice assunse che i coniugi Mazzoleni, quali titolari della totalità delle quote della società del [OSCURATO:PERSONA], avevano sottoscritto, in data anteriore ai predetti atti di disposizione, un contratto di fidejussione omnibus per l'importo di C 1.400.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della banca, di guisa che gli atti dispositivi, po4 in essere successivamente alla stipulazione della garanzia, danneggiavano la garanzia patrimoniale del credito.

I convenuti, costituendosi in giudizio, chiesero la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro avente ad oggetto l'accertamento del presunto credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] e chiesero, in ogni caso, di accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.

2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1701 del 2014, rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarando l'inefficacia di tutti gli atti di disposizione del patrimonio.

3. I signori Mazzoleni e Gotti proposero appello e, nel contraddittorio con la banca appellata, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1374 del 2018, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, adeguata la decisione di revoca degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dai coniugi [OSCURATO:PERSONA],.sia perché il credito della banca era preesistente rispetto agli atti di disposizione patrimoniale sia perché il giudice aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ammissibile anche nei confronti di un credito sub iudice, ed in relazione alla quale sussistevano tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi dell'azione.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso.

5. La causa è stata assegnata alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380bis 1 cpc. in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2901 c.c. e 112, 114 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

I ricorrenti censurano la sentenza con riguardo all'affermata sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria nonostante l'obbligazione non fosse neppure sorta e la stipula dei contratti definitivi fosse adempimento di atto dovuto come tale inidoneo a costituire atto revocabile.

Ad avviso dei ricorrenti il credito non solo era sub iudice e dunque litigioso ma neppure formalmente sorto, di guisa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante (oltre che con riferimento agli artt. 2697-2901 c.c. agli artt. 112, 114, 295 c.p.c.) -anche con riferimento all'art. 132 cpc- ritenuto con motivazione apparente che il credito litigioso fosse sufficiente a promuovere l'azione revocatoria nonostante l'obbligazione non fosse neppure sorta.

3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 2697, 2729, 2901 c.c. e agli artt. 112, 114 e 116 c.p.c., con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione dei garanti fosse esistente ed esigibile, soluzione che a loro avviso si porrebbe in contrasto con tutte le disposizioni di ermeneutica contrattuale.

La chiara clausola contrattuale secondo la quale "il fideiussore non è obbligato verso il creditore se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sono insolventi" avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere, per l'appunto, che l'obbligazione del garante non fosse neppure esigibile.

In secondo luogo il decisum si porrebbe in contrasto con l'art. 2697 c.c. per il mancato assolvimento, da parte della banca, dell'onere posto a suo carico di provare la variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore/fideiussore.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante anche con riferimento all'art. 132 c.p.c., ritenuto con motivazione meramente apparente di disattendere la circostanza dell'assenza del sorgere dell'obbligazione fidejussoria in capo ai ricorrenti; la non revocabilità degli atti definitivi per non essere stata né dedotta né provata dalla banca la frode dei contratti preliminari e la necessità della prova del dolo specifico. 5.

Con il quinto motivo di censura si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, 2901 c.c. e con riferimento agli artt.112, 114, 115, 116, 183, 244 c.p.c.

I ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha omesso di valorizzare il dato, incontestato tra le parti, della congruità della controprestazione rispetto agli atti dispositivi posti in essere, dal quale avrebbe dovuto desumere l'assenza dei presupposti soggettivi dell'art. 2901 c.c.

6. Con il sesto motivo si censura, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante anche con riferimento all'art. 132 c.p.c., ritenuto di disattendere il carattere pacifico dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni assistenziali; l'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie dedotte dai fideiussori ‘ la necessità della prova della frode posta in essere dai ricorrenti. 1 -6 I motivi, in gran parte sovrapponibili e ripetitivi, possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a dedurre, da un lato, la violazione dei presupposti dell'azione revocatoria che, ad avviso dei ricorrenti, il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti, dall'altro vizi motivazionali sempre in relazione alla sussistenza dei predetti presupposti, con particolare riguardo alla valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti.

I motivi sono palesemente inammissibili per plurimi e distinti profili.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 360 bis co. 1 n. 1 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa in piena conformità agli indirizzi di questa Corte secondo la quale l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere delle qualità di credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal giudice (Cass., 3, n. 5619 del 22/3/2016; Cass., 3, n. 23208 del 15/11/2016; Cass., 3, n. 11121 del 10/6/2020).

In secondo luogo le censure sono inammissibili in quanto, pur prospettando pretesi vizi di legittimità, non deducono affatto vizi di sussunzione ma evocano un riesame dei presupposti dell'azione revocatoria ed un nuovo apprezzamento degli elementi di prova, conducendo la Corte a sconfinare nella esclusiva e discrezionale valutazione del giudice del merito.

Anche i pretesi vizi motivazionali, sollevati ai sensi dell'art. 360, co. 1 n.5 c.p.c., sono inammissibili in quanto volti non a prospettare l'omesso esame di un fatto decisivo ma a meramente evocare una diversa e più appagante interpretazione delle risultanze probatorie acquisite al giudizio.

7. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. t La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidandole in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36063-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in 2021 presso lo studio dell'ultimo in ROMA, VIA 1843 [OSCURATO:PERSONA] l, pec:- ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di FINO 2 SECUITISATION s.r1., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ano . -7-0Cd - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1374/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA], con atto di citazione del 31/1/2013, convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli Cristian e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità per simulazione assoluta di atti di disposizione del loro patrimonio (locazione ultranovennale, contratto di costituzione del diritto di abitazione, trasferimento di diritti reali con corrispettivo assistenziale) o, in subordine, per sentir dichiarare l'inefficacia dei medesimi ai sensi dell'art.2901 c.c. L'attrice assunse che i coniugi Mazzoleni, quali titolari della totalità delle quote della società del [OSCURATO:PERSONA], avevano sottoscritto, in data anteriore ai predetti atti di disposizione, un contratto di fidejussione omnibus per l'importo di C 1.400.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della banca, di guisa che gli atti dispositivi, po4 in essere successivamente alla stipulazione della garanzia, danneggiavano la garanzia patrimoniale del credito. I convenuti, costituendosi in giudizio, chiesero la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro avente ad oggetto l'accertamento del presunto credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] e chiesero, in ogni caso, di accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. 2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1701 del 2014, rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarando l'inefficacia di tutti gli atti di disposizione del patrimonio. 3. I signori Mazzoleni e Gotti proposero appello e, nel contraddittorio con la banca appellata, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1374 del 2018, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, adeguata la decisione di revoca degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dai coniugi [OSCURATO:PERSONA],.sia perché il credito della banca era preesistente rispetto agli atti di disposizione patrimoniale sia perché il giudice aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ammissibile anche nei confronti di un credito sub iudice, ed in relazione alla quale sussistevano tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi dell'azione. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. 5. La causa è stata assegnata alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380bis 1 cpc. in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2901 c.c. e 112, 114 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. I ricorrenti censurano la sentenza con riguardo all'affermata sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria nonostante l'obbligazione non fosse neppure sorta e la stipula dei contratti definitivi fosse adempimento di atto dovuto come tale inidoneo a costituire atto revocabile. Ad avviso dei ricorrenti il credito non solo era sub iudice e dunque litigioso ma neppure formalmente sorto, di guisa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante (oltre che con riferimento agli artt. 2697-2901 c.c. agli artt. 112, 114, 295 c.p.c.) -anche con riferimento all'art. 132 cpc- ritenuto con motivazione apparente che il credito litigioso fosse sufficiente a promuovere l'azione revocatoria nonostante l'obbligazione non fosse neppure sorta. 3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 2697, 2729, 2901 c.c. e agli artt. 112, 114 e 116 c.p.c., con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione dei garanti fosse esistente ed esigibile, soluzione che a loro avviso si porrebbe in contrasto con tutte le disposizioni di ermeneutica contrattuale. La chiara clausola contrattuale secondo la quale "il fideiussore non è obbligato verso il creditore se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sono insolventi" avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere, per l'appunto, che l'obbligazione del garante non fosse neppure esigibile. In secondo luogo il decisum si porrebbe in contrasto con l'art. 2697 c.c. per il mancato assolvimento, da parte della banca, dell'onere posto a suo carico di provare la variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore/fideiussore. 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante anche con riferimento all'art. 132 c.p.c., ritenuto con motivazione meramente apparente di disattendere la circostanza dell'assenza del sorgere dell'obbligazione fidejussoria in capo ai ricorrenti; la non revocabilità degli atti definitivi per non essere stata né dedotta né provata dalla banca la frode dei contratti preliminari e la necessità della prova del dolo specifico. 5. Con il quinto motivo di censura si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, 2901 c.c. e con riferimento agli artt.112, 114, 115, 116, 183, 244 c.p.c. I ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha omesso di valorizzare il dato, incontestato tra le parti, della congruità della controprestazione rispetto agli atti dispositivi posti in essere, dal quale avrebbe dovuto desumere l'assenza dei presupposti soggettivi dell'art. 2901 c.c. 6. Con il sesto motivo si censura, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d'Appello, con vizio procedurale e motivazionale rilevante anche con riferimento all'art. 132 c.p.c., ritenuto di disattendere il carattere pacifico dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni assistenziali; l'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie dedotte dai fideiussori ‘ la necessità della prova della frode posta in essere dai ricorrenti. 1 -6 I motivi, in gran parte sovrapponibili e ripetitivi, possono essere trattati congiuntamente in quanto volti a dedurre, da un lato, la violazione dei presupposti dell'azione revocatoria che, ad avviso dei ricorrenti, il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti, dall'altro vizi motivazionali sempre in relazione alla sussistenza dei predetti presupposti, con particolare riguardo alla valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti. I motivi sono palesemente inammissibili per plurimi e distinti profili. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 360 bis co. 1 n. 1 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa in piena conformità agli indirizzi di questa Corte secondo la quale l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere delle qualità di credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal giudice (Cass., 3, n. 5619 del 22/3/2016; Cass., 3, n. 23208 del 15/11/2016; Cass., 3, n. 11121 del 10/6/2020). In secondo luogo le censure sono inammissibili in quanto, pur prospettando pretesi vizi di legittimità, non deducono affatto vizi di sussunzione ma evocano un riesame dei presupposti dell'azione revocatoria ed un nuovo apprezzamento degli elementi di prova, conducendo la Corte a sconfinare nella esclusiva e discrezionale valutazione del giudice del merito. Anche i pretesi vizi motivazionali, sollevati ai sensi dell'art. 360, co. 1 n.5 c.p.c., sono inammissibili in quanto volti non a prospettare l'omesso esame di un fatto decisivo ma a meramente evocare una diversa e più appagante interpretazione delle risultanze probatorie acquisite al giudizio. 7. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. t La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidandole in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 39248/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris