CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 10.9.2018 in ordine al reato di ricettazione. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, indicante le ragioni del contenuto discostamento dai minimi edittali, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione riguardanti il censurato trattamento sanzionatorio limitandosi a lamentare l'omesso esame delle censure formulate con l'atto di appello in modo onnicomprensivo, senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla motivazione della decisione (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore .‘f) [OSCURATO:PERSONA] nte f [OSCURATO:PERSONA]' a Luc no Imperiali [OSCURATO:PERSONA]