CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20822/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria in atti, concludendo per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del 15.2.24 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 9 maggio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 30 agosto 2023) in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 quater, comma 2, 13 bis, comma 3, d. Igs. n. 74 del 2000, 61, n. 2, cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]- vanni e [OSCURATO:PERSONA] e previo accordo tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto e di diritto della Metek s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] quale consulente e organiz- zatore, [OSCURATO:PERSONA] quale commercialista incaricata della gestione della società, compensavano indebitamente debiti erariali della [OSCURATO:SOCIETA].", per l'importo com- plessivo pari a euro 1.628.407, con l'utilizzo dei crediti IVA inesistenti, acquistati mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 9 novembre 2022, in esecuzione del quale la Phoenix (USA) LLC (associata) cedeva alla Metek (associante) quota parte del proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000, credito introdotto nel cassetto fiscale mediante esposizione nella liquida- zione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, presentata in data 18 novembre 2022 dalla Chielli, consulente fiscale del Patti, su indicazione del Pizzicato; in Napoli, Prato e altri luoghi, il 18 novembre 2022 (capo 30). La difesa impugnava l'ordinanza custodiale del G.I.P. contestando il profilo indi- ziario con riguardo al reato sopra riportato e a quelli ascrittigli nell'ambito di un'altra ordinanza custodiale n. 87 del 2023 tra i quali il reato associativo contestato al capo 1), non costituenti oggetto dell'ordinanza impugnata nella presente sede. Il provvedimento del Tribunale del riesame di rigetto del ricorso era annullato con sentenza della Corte di cassazione n. 45535 del 2023, che evidenziava la neces- sità di inserire le condotte di cui al capo 30) nel più ampio contesto associativo, anche per poter apprezzare la consapevolezza del Patti in ordine al carattere fittizio del credito, acquistato grazie a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente posto in compen- sazione. L'ordinanza n. 87 del 2023 riguardava numerosi reati di cui ai capi dal n. 1) al n. 29), contestati alle persone fisiche e alle società ivi specificate: l'associazione per delinquere composta dai commercialisti e consulenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- seppe e [OSCURATO:PERSONA], dagli imprenditori e faccendieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- chele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai sottufficiali della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal funzionario dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla commissione di reati tributari, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, a frodi fiscali basate su un articolato ricorso a fatture per operazioni inesistenti, ad altri meccanismi transnazionali riguar- danti le entrate fiscali di vari Stati europei, al riciclaggio e al reimpiego dei proventi di tali reati; le corruzioni dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio citati, funzionali a eludere il fisco e a neutralizzare le indagini e gli accertamenti inerenti detti primi reati; le rivelazioni di segreto d'ufficio; gli accessi abusivi alle banche dati informatiche parimenti legati a tali scopi (capi dal n. 2 al n. 26); i reati propri degli appartenenti alla G.d.F. di collusione per frodare la finanza (capi dal n. 27 al n. 29). E' risultato - nei termini della gravità indiziaria - che diverse società operanti in Italia e all'estero si sarebbero avvalse della collaborazione di consulenti e commer- cialisti, per trarre importanti vantaggi economici dalla violazione della legislazione fiscale tramite l'interposizione fittizia in maniera fiduciaria di numerosi prestanome, il tutto finalizzato alla commissione di un'imponente frode carosello, con evasione di un'imposta IVA per centinaia di milioni di euro. Gli autori di tali reati, coinvolti in ragione delle rispettive differenti attività pro- fessionali, sarebbero stati gli imprenditori, titolari delle società autrici delle frodi in parola per l'evasione dell'IVA e delle imposte in materia di metalli, e pubblici ufficiali, appartenenti alla G.d.F. e all'Agenzia delle Entrate, i quali, in violazione dei doveri dei loro uffici, si sarebbero posti a disposizione dei membri dell'associazione. Il loro con- tributo sarebbe consistito nel mettere al riparo gli imprenditori dagli accertamenti investigativi sul loro conto e dalle verifiche di carattere amministrativo e fiscale. In particolare, l'intercettazione delle conversazioni nello studio dei commercialisti Pizzi- cato e Mezzaro, sede legale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si sarebbe rivelata particolar- mente significativa, in quanto avrebbe dimostrato che i predetti si riunivano di volta in volta all'interno di tali uffici, convinti di poter parlare liberamente, per discutere di frodi e di numerosi altri reati già commessi o da programmare. Gli indagati adoperavano il telefono in misura ridotta e, da un certo momento in poi, alcuni tra loro bonificavano i cellulari e le auto, per scongiurare il rischio di essere intercettati; si premunivano di lasciare i propri telefoni cellulari all'esterno dei locali ove tenevano le loro riunioni. Gli elementi indiziari erano costituiti da acquisizioni documentali, consulenze tec- niche d'ufficio, controlli, pedinamenti e riprese degli indagati, acquisizione dei tabulati telefonici e accertamenti bancari effettuati sui conti correnti on line delle società coin- volte e dei predetti o dei soggetti comunque coinvolti. In detto contesto si aggiungeva la nuova imputazione di cui al capo n. 30), og- getto del presente procedimento. Nell'ordinanza impugnata è evidenziato che l'operazione in questione consisteva in una compensazione indebita di alcuni debiti erariali della Metek, dell'importo com- plessivo di C 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesistenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione del 9 novembre 2022.In forza di tale contratto, la Phoenix LLC, società statunitense, associata, cedeva alla Metek, associante, una quota di euro 2.000.000 del proprio credito IVA. Tale credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione pe- riodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo il 18 novembre 2022 dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale di [OSCURATO:PERSONA]- mano, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di [OSCURATO:PERSONA] d'in- tesa e nell'interesse del Patti. La maggior parte dei dati relativi ai reati addebitati ai vari membri del sodalizio proveniva dalle intercettazioni tra presenti, eseguite attraverso la microspia installata nello studio di [OSCURATO:PERSONA] e del Mezzaro, sito in Napoli„ via [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino 36, sede della Getsure s.r.I., società gestita di fatto dai due, sebbene privi di cariche societarie. Gli indagati si riunivano presso tali uffici, dove operano come professionisti il Pizzicato e il Mezzaro; ivi, aveva la sua sede legale la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), dalla quale partiva l'indagine, il cui rappresentante legale era il Ferri, autore insieme al Petrellese della frode carosello in esame. [OSCURATO:PERSONA]- trellese, ex appartenente alla G.d.F., risultava amministratore occulto di numerose società cartiere ed estere e coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria, allo stato non ancora definitiva. I due commercialisti suddetti acquisivano informazioni circa le verifiche, le inda- gini penali riguardanti le società e le imprese che si rivolgevano a loro, tramite la collaborazione e i servigi assicurati loro dagli appartenenti alla G.d.F. [OSCURATO:PERSONA]- neroso e [OSCURATO:PERSONA] e al dirigente dell'Agenzia delle Entrate, Cristofaro, ritenuti implicati nelle attività criminose. [OSCURATO:PERSONA] e il Ferri avrebbero spostato la sede della società presso lo studio del Pizzicato e del Mezzaro, per ottenere dal Cristofaro vantaggi indebiti legati alla rateizzazione del debito fiscale e per neutralizzare il rischio di eventuali verifiche o indagini, che potevano essere svolte presso la sua sede legale e dunque proprio presso detto studio. In tale quadro indiziario comparivano gli imprenditori Patti e Stara, che risulte- rebbero coinvolti nelle corruzioni dei militari e dediti a frodi carosello e a riciclaggi mediante il commercio di vergella e filo di rame. I tre appartenenti alla G.d.F. avrebbero fornito informazioni coperte da segreto sulle indagini in corso ed a bloccare le indagini in corso nei confronti degli imprenditori presentati sotto la tutela del Pizzicato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione agli artt. 48 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen..Si deduce che il Tribunale del riesame non si è attenuto ai principi di diritto e alle raccomandazioni enunciate da detta decisione, sottraendosi al doveroso confronto tra il compendio indiziario desunto relativamente al capo 1) all'ordinanza cautelare n. 8772 del 18 marzo 2023 e le censure difensive di cui alla memoria del 30 maggio 2023 corredate dalla specifica indicazione delle fonti di prova dimostrative dell'estra- neità del Patti rispetto al reato associativo e dell'inganno da lui subito relativamente ai fatti di cui al capo 30) dagli effettivi associati. L'ordinanza impugnata ha riproposto il percorso motivazionale di cui all'ordinanza n. 87 del 2023 in relazione anche al reato associativo, coniugandolo con quanto de- voluto con l'ordinanza del 9 maggio 2023. I passaggi dell'ordinanza impugnata sull'esistenza di un gruppo di imprese operanti in Italia e sulle attività delittuose fa- centi capo al Patti e allo Stara (pagg. 4 e 6) erano stati ricopiati dalle pagg. 27 e 28 dell'ordinanza custodiale n. 87 del 2023. Nella memoria del 30 maggio 2023 si individuavano i seguenti elementi dimo- strativi dall'estraneità del Patti rispetto al reato associativo e dell'inganno dai lui su- bito ad opera di alcuni associati circa l'acquisto del credito Phoenix e la sua utilizza- bilità per compensare il debito IVA: A) Il sodalizio composto dallo studio Pizzicato - Mezzaro, dal Petrallese e dal Ferri ben esisteva prima dell'apparizione del Patti sulla scena partenopea (vedi intercetta- zioni ambientali n. 111 e 112 MT 24/2022 del 12 aprile 2022, n. 305 RIT 24/2022 del 20 aprile 2022 e n. 1152 del RIT 24/2022 del 16 maggio 2022). B) [OSCURATO:PERSONA] e il Petrellese intendevano utilizzare la MT, costituita dal Ferri nel marzo 2023, per il commercio dei metalli con lo Stara, allorquando nessuno sapeva dell'e- sistenza del Patti (v. intercettazioni 948 RIT-56/2021 del 19 maggio 2022). C) [OSCURATO:PERSONA], già in passato collaboratore del Pizzicato, intendeva dedicarsi con costui al commercio dei metalli, utilizzando la MT (pag. 36 dell'interrogatorio del Piz- zicato del 24 marzo 2023; pagg. da 10 a 48 dell'interrogatorio del Pizzicato del 10 maggio 2023). [OSCURATO:PERSONA] dichiarava circa il commercio dei metalli: <<eravamo una società composta da Stara al 33°/o, da Ferri al 33%, e io e Mezzaro al 33%>> (inter- rogatorio del 24 marzo 2023). D) [OSCURATO:PERSONA] appariva solo a fine maggio 2022 (v. intercettazioni ambientali); lo Stara, infatti, affermava che, avendo appreso dal Patti, da lui conosciuto da molti anni, di un suo problema fiscale in Napoli, gli riferiva di conoscere un importante commercialista di Napoli, il Pizzicato, che poteva contattare altri avvocati, per cui organizzava un incontro tra i due e tale avv. [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2022 presso lo studio Pizzicato (interrogatorio di garanzia - pagg. 6 e ss.). E) Sempre il 25 maggio, in un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], Mezzaro, Stara e Ferri, presente il Patti, il Pizzicato rappresentava la possibilità di un ipotetico coinvol- gimento nella frode carosello con società estere da lui ideata (ambientali 1637 e 1638 RIT 24/22) e la illustrava al Petrellese in aprile (v. n. 111 e 112 BIT 24/22), per cui si progettava un possibile coinvolgimento del Patti con la sua società Metek. [OSCURATO:PERSONA] non accettava tale progetto. F) [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza dei rapporti corruttivi del Pizzicato con pubblici ufficiali relativamente al procedimento n. 21165 del 2021 R.G.N.R. iscritto in Napoli a proprio carico per presunto utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti; il Patti, peraltro, già sapeva dell'esistenza di tale procedimento sin dal gennaio 2022 a seguito di perquisizione e sequestro presso la Metek. G) [OSCURATO:PERSONA], il Mezzaro, il Ferri e il Petrellese decidevano fin dall'aprile - maggio 2022 di utilizzare la MT per il commercio dei metalli, utilizzando in compensazione dell'Iva dovuta il credito Phoenix, che loro sapevano essere inesistente, tant'è che sia per la società MT che [OSCURATO:SOCIETA] provvedevano all'acquisto di detto credito in data 13 giugno 2022. H) [OSCURATO:PERSONA] era un broker (come riferito dal Ferri) e non era socio del Patti, ma agiva per conto della MT per l'acquisto di rame dalla società svizzera Cunext; lo Stara, approfittando della pregressa conoscenza con il Patti, gli proponeva di acquistare la vergella (da lui comprata dalla società spagnola) e lo strumentalizzava, per avviare il commercio di rame con la MT. 1)11 Patti illustrava il rapporto commerciale, legittimo, tra il Cavicore, a lui riferi- bile, la MT e finanziatore Kofler, locatore dello stabilimento di Cavicore nonché mo- dalità di fornitura e tempi di pagamento (interrogatorio del 10 maggio 2023). J) [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con gli associati, affermava di voler liquidare il rapporto con il Patti (ambientale A2.383 RIT 24/22 del 22 luglio 2023). [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con lo Stara, pregandolo di dire al Pizzicato «di non dimenticarsi di lui», perché non sapeva più niente della sua vicenda (intercettazione 538 RIT 84/22 del 13 set- tembre 2023). [OSCURATO:PERSONA], parlando del Patti affermava: «quale era la nostra inten- zione era quella di tirarlo dentro» (ambientale A2.1711 MT 24/22 del 12 ottobre 2022). [OSCURATO:PERSONA] proponeva al Patti l'acquisto del credito [OSCURATO:PERSONA] per compen- sare VIVA a debito; riferendosi al Patti, parlando con Petrellese diceva: «noi stiamo andando a fare una forzatura e io lo sto prendendo per il culo perché gli sto dicendo che lui metterà nel cassetto fiscale questa Iva ma non lo potrà neanche fare», emergenza processuale dimostrativa dell'inesistenza del più vago indizio circa la co- noscenza da parte del Patti della dubbia provenienza del credito Phoenix (ambientale A2.1859 RIT 24/22 del 19 ottobre 2022). Né risultava che fosse stato edotto degli acquisti effettuati ancora nel mese di giugno dalla MT e dalla [OSCURATO:SOCIETA] del credito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] induceva il Patti (titolare di licenza di terza media) ad acqui- stare il credito Phoenix, vincendone ogni perplessità, trasmettendogli una certifica- zione dell'Agenzia delle Entrate e l'attestazione a firma notaio Becchetti di Roma sull'esistenza di tale credito.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio non ha svolto una disamina critica di tali elementi, sebbene già presenti all'atto dell'emissione dell'ordinanza genetica e solo in parte acquisiti successivamente all'esecuzione delle ordinanze del 18 marzo e del 9 maggio 2023. Le intercettazioni ambientali avevano disvelato l'induzione in errore del Patti ef- fettuata dal commercialista di fiducia [OSCURATO:PERSONA], in quanto dimostrative dell'estraneità del Patti rispetto al reato associativo e dell'attribuibilità al Pizzicato della responsabilità per il reato di cui al capo 30) ex art. 48 cod. pen.. 2.1. Con memoria del 15 febbraio 2024, il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Si contesta l'assunto della "riconoscibile irrisorietà" del prezzo di vendita del cre- dito poiché il congruo prezzo di vendita di un credito posto sul mercato a causa della sua imminente scadenza, da una società estera che apparentemente detiene un cre- dito oltre cento volte maggiore era un dato non conoscibile dal Patti, piccolo impren- ditore con licenza di terza media, aduso alla compravendita e lavorazione di metalli grezzi e semilavorati, che in precedenza non aveva mai effettuato siffatti complessi acquisti di credito. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] smentiva tale ipotesi, in quanto spiegava le ragioni della possibilità di praticare notevoli ribassi nelle vendite dei crediti di imposta (inter- rogatorio Pizzicato del 10 maggio 2023, pag. 9). [OSCURATO:PERSONA] aveva addirittura preteso ed ottenuto dal Pizzicato l'asseverazione notarile del notaio E. Becchetti sull'esistenza e sulla certezza del credito da compensare (tra- smettendola poi alla propria commercialista di fiducia Chielli); pretesa incomprensi- bile, se fosse stato consapevole della non esistenza o della non compensabilità del credito. Il Tribunale del riesame ha analizzato diffusamente altri atti notarili (in partico- lare, i contratti di associazione in partecipazione stipulati dal notaio V. Tacchini in Milano), ma non ha affrontato il tema cruciale di tale ingannevole asseverazione for- nita dal Pizzicato al Patti. Era manifestamente illogico trarre conclusioni sulla sussistenza del dolo, nono- stante la presenza di atti e fatti dal significato inequivocabilmente opposto o trala- sciando temi cruciali quali l'avvenuta pretesa di un'asseverazione notarile sull'esi- stenza del credito da parte del Patti). Gli argomenti relativi alle "restituzione in contanti di pagamenti in forma trac- ciata", alle "contraddittorietà" emerse nell'interrogatorio del Patti e alle stringenti "ammissioni" del Pizzicato e del Mezzaro confortavano in realtà la tesi difensiva. L'im- keu postazione accusatoria, secondo cui tali sporadiche dazioni di denaro contante erano legate a restituzioni di pregressi versamenti tracciabili, era stata smentita; le dazioni, infatti, iniziavano ben prima della corresponsione dei bonifici, con i quali il Patti aveva iniziato a pagare l'acquisto di credito IVA; bonifici - questi ultimi - iniziati il 16 no- vembre 2022 e proseguiti sino all'8 marzo 2023. La stessa impostazione accusatoria teorizzava che dovessero avvenire restitu- zioni solo laddove iniziassero ad essere corrisposte eccedenze rispetto al 30% del credito acquisito da Phoenix (eccedenze che il Patti non aveva modo di pagare, in quanto arrestato allorché era riuscito a pagare solamente euro 600.000 su 2.000.000 di credito acquistato). Non poteva trattarsi di restituzioni di previ pagamenti traccia- bili per acquisto del credito, non essendovi pagamenti a monte (nemmeno il contratto di associazione in partecipazione inizialmente sottostante). Nel corso dei loro interrogatori investigativi, per lo più confessori, il Pizzicato ed il Mezzaro affermavano che il Patti non aveva ricevuto nulla in restituzione della somma di euro 600.000 pagata sino alla data dell'arresto su conto corrente inglese per l'acquisto del credito IVA (circostanza emersa ancor più chiaramente in occasione del successivo interrogatorio di garanzia del Pizzicato del 10 maggio 2023). Il tema del denaro ricevuto in restituzione dal Patti, pertanto, era smentito dal Pizzicato: al riguardo, le dichiarazioni relative al Patti risultavano di significato opposto a quello inteso. [OSCURATO:PERSONA], convinto dal Pizzicato all'acquisto di tale credito d'imposta a mezzo di false rassicurazioni sulla sua compensabilità e da ingannevoli attestazioni notarili a lui consegnate (a firma del notaio Becchetti), dal 16 novembre 2022 all'8 marzo 2023 riusciva a versare solo il 30% degli euro 2.000.000 di credito acquistato pari ad euro 600.000 (era poi arrestato il 21 marzo 2023). Come dichiarato dal Pizzicato e come dimostrato dalla cronologia dei fatti, tale denaro non gli era pervenuto di ritorno neanche in parte. Una parte andava ovvia- mente in pagamento alla Phoenix (cedente credito) ed altre quote erano ripartite tra i veri sodali, come dichiarato dal Pizzicato e dal Mezzaro. [OSCURATO:PERSONA] non si era contraddetto: non aveva mai negato di aver ricevuto in due o tre occasioni sporadiche somme in contanti, chiarendo che erano riferibili alla vicenda degli acquisti di rame dalla società MT contestata al capo 7). La genuinità delle di- chiarazioni del Patti derivava anche dall'inconciliabilità cronologica tra pagamenti ef- fettuati per l'acquisto del credito e somme in contanti ottenute dallo studio Pizzicato (ove il trio Ferri\Petrellese\Pizzicato gestiva in via esclusiva il danaro contante). [OSCURATO:PERSONA] collegava tale vicenda agli acquisti di rame e non all'acquisto di credito di imposta dalla società Phoenix. L'assunto di contraddittorietà delle spiegazioni fornite dal Patti era viziato da illogicità. Non è stata esaminata la tesi difensiva della strutturale e totale inidoneità ad attuare una compensazione ai sensi di legge della procedura di inserimento di un credito di imposta in liquidazione periodica acquisito attraverso un'associazione in partecipazione. Tale modalità, infatti, non aveva comportato una compensazione (de- bita o indebita) in senso tecnico, risultando essa totalmente inidonea a configurare la fattispecie di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e risolvendosi perciò la velleitaria detrazione di imposta attuata per tale via in un semplice ordinario omesso versamento di imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la ricon- ducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: opera- zione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motiva- zione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconcilia- bilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incom- patibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ri- corrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). La valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fa- sciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla Corte di cassazione, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ne consegue che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man- cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza pro- batoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza della valuta- zione della prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al con- trollo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpre- tazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coe- renza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la com- patibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giu- dice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Ebbene, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, il ricorso finisce per conte- stare il giudizio di gravità indiziaria, cui sono approdati i giudici della cautela che hanno ritenuto l'ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione della concreta vi- cenda fattuale.Il motivo di ricorso si risolve in sostanza nella pretesa della rivalutazione del fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la let- tura del motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sul materiale indiziario, senza giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla mo- tivazione, le uniche 'tre vie di accesso' al giudizio di legittimità. Non è consentito procedere, pertanto, ad una rinnovata valutazione dei fatti ma- gari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito, perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite - di rilievo nel procedimento in esame in cui i gravi indizi sono costituiti anche da capta- zioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in re- lazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); l'apprezzamento dell'inter- pretazione e della valutazione del contenuto delle conversazioni non può essere sin- dacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevo- lezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2. Tanto premesso in linea generale, deve innanzitutto rilevarsi che il denunziato presunto difetto di originalità linguistica o espositiva riguarda solo alcune parti del contenuto del provvedimento cautelare nel più ampio ambito di un apparato argo- mentativo adeguatamente articolato, comprendente la dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede deciso- ria; ne consegue che deve escludersi l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Tor- casio, Rv. 281127). La tesi difensiva, peraltro, si incentra su plurimi rilievi fattuali diretti ad avvalo- rare la tesi secondo la quale i coindagati del Patti, ben prima di entrare in contatto con lui, commettevano plurimi affari illeciti ai quali il Patti era estraneo. Il Tribunale del riesame ha fornito una chiave di lettura diversa, non manifesta- mente illogica, indicativa del coinvolgimento del Patti in operazioni illecite integranti gli estremi della gravità indiziaria relativamente al reato contestato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000.3. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico degli indagati, rilevando che tale Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso del presente procedimento, aveva individuato agevolmente le parti oggetto della sua stessa elaborazione ed aveva indicato gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità della gravità indiziaria a carico del Patti. Il Tribunale del riesame ha ridisegnato nuovamente il quadro indiziario compro- vante la sussistenza del contesto associativo posto a fondamento del primo titolo cautelare e nell'ambito del quale si sarebbe concretizzata anche l'illecita compensa- zione del debito oggetto del presente procedimento ed ha illustrato esaurientemente gli elementi di responsabilità a carico dell'indagato, con particolare riferimento al pro- filo soggettivo, proprio alla luce delle censure introdotte dalla difesa con la memoria in questione, della quale ha dato atto nell'ordinanza. Risultano invero espressamente indicati i plurimi elementi, anche di natura logica (prezzo irrisorio del credito a fronte dell'esperienza imprenditoriale del Patti), idonei a consentire di ritenere compiuta- mente comprovata la consapevolezza dell'indagato in ordine alla natura fittizia dell'operazione fiscale ed il suo coinvolgimento nell'attività illecita. I Giudici della cautela hanno illustrato in dettaglio l'operazione illecita de quo, consistente nell'esecuzione di una compensazione indebita di debiti erariali della Me- tek s.r.I., dell'importo complessivo di euro 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesi- stenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in parte- cipazione, risalente al 9 novembre 2022. In attuazione di tale contratto, la società americana Phoenix LLC, avente sede nello stato americano del Delaware USA, asso- ciata e cedeva alla Metek, associante, una parte del proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000. Secondo il Giudice a quo, il credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale del Patti, il 18 novembre 2022, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di [OSCURATO:PERSONA], d'intesa e nell'interesse del Patti. Il Tribunale del riesame ha poi indicato, con articolata motivazione, ulteriori plu- rimi elementi indiziar-i, consistenti nelle contraddittorietà emergenti dall'interrogato- rio di garanzia del Patti, nella simulazione di pagamenti in forma tracciata con resti- tuzione in contanti e nelle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe e del Mezzaro. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della volontà di portare in compensazione del debito del contribuente un credito inesistente. I contatti tra il Patti e lo studio Pizzicato - Mezzaro risultavano finalizzati a fermare i controlli di P.G. e le indagini a suo carico e a ricevere notizie sulle indagini. [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati, pertanto, inten- devano cancellare il debito erariale delle società facenti capo al gruppo, tra le quali la Metek del Patti, e, eventualmente, anche quello di società disposte a loro volta a comprare il credito fittizio al 25% del suo valore cartolare. Nell'ordinanza impugnata è stata esaurientemente illustrata la tecnica adoperata per inventare il credito da portare a compensazione e, cioè, il credito fittizio della società Phoenix (USA) LLC, avente sede nel Delaware, chiarendosi che il meccanismo fraudolento aveva consentito alla Metek, alle altre società coinvolte e al Patti di com- pensare il credito IVA della società statunitense come se fosse un proprio credito, aggirando il normale meccanismo di cui all'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 ed inserendolo nel modello F24 inoltrato dalla Chielli all'Agenzia delle Entrate (credito IVA acquistato dagli appartenenti al sodalizio di cui al capo 1) per un importo pari al 25% del proprio valore e poi ceduto alla Metek al 30%). Ciò consentiva di ottenere la detrazione del credito di imposta del debito vantato dalla Metek. I giudici della cautela hanno spiegato le ragioni dell'ipotizzata natura illecita dell'accordo tra il Pizzicato, il Petrellese e il Patti, collegate ai rapporti connessi agli affari illeciti delle frodi carosello descritti nella ordinanza custodiale n. 87 del 2023 ai capi 7) e 8). [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto negli accordi riguardanti lo strano pagamento dell'acquisto di un credito al 30% del suo valore effettivo e le retrocessioni in danaro del pagamento fittizio e simulato dell'acquisto del credito della Phoenix al 70% del suo valore. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha sot- tolineato il vantaggio conseguito dalla società del Patti tramite l'avvenuta indebita compensazione, escludendo che i partecipi all'operazione potessero averlo truffato. Il pagamento da parte del Patti del 30% del valore del credito inesistente della Phoe- nix, poi portato in indebita compensazione, costituiva una mera contropartita del Pizzicato e del Petrellese per il notevole risparmio di spesa ottenuto dal Patti, con- sentendogli di non dover pagare i suoi ingenti debiti erariali e di proseguire la sua attività, tenendo in vita la Metek. 4. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che ha natura di dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di versare, mediante la creazione artificiosa di un credito, meno del dovuto, portando in compensazione nel modello F24 di voci di credito inesistenti o non spettanti. Il Tribunale del riesame ha illustrato i plurimi elementi indicativi della coscienza e della volontà di realizzare gli elementi oggettivi della fattispecie del reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. n. 74 del 2000: A) Il prezzo irrisorio del credito, che avrebbe dovuto costituire un chiaro campa- nello d'allarme sulla liceità dell'operazione (importo limitato al 25% del valore nomi- nale del credito di entità tale da non giustificarne la svendita da parte della società americana che ne era titolare). [OSCURATO:PERSONA], acquirente di quel credito, quale esperto im- prenditore del settore dei metalli, avrebbe dovuto dubitare della provenienza e la legittimità di quel credito acquistato mediante l'operazione di associazione in parte- cipazione, di per sé di natura sospetta. B) L'indicazione negli atti ufficiali un importo differente rispetto a quello effetti- vamente pagato, per cui la costituzione dell'associazione in partecipazione che aveva consentito l'ingresso di questo credito nel patrimonio della Metek doveva inevitabil- mente mascherare una operazione illecita. C) La contraddittorietà del Patti emersa in occasione dell'interrogatorio di garan- zia; le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe e del Mezzaro, e le non credibili spiegazioni del Ferri, che comunque collegava i pagamenti in denaro all'acquisto del credito IVA di cui trattasi. D) La trasferta compiuta dal Pizzicato presso la sede dell'impresa del Patti risul- tante dal tenore delle intercettazioni. E) L'inserimento della condotta contestata al capo 30) nell'ambito di plurime con- dotte delittuose concernenti diversi reati fiscali, commessi in esecuzione del piano delittuoso dell'associazione per delinquere di cui al capo 1) della prima ordinanza. F) Il compimento da parte del Patti, imprenditore nel settore merceologico della vergella, di altre frodi all'Erario dal maggio 2022, come emerso dalle indagini svolte in parallelo dalla Procura. [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato lo studio Pizzicato - Mezzaro, in quanto intendeva essere seguito nelle pratiche relative ad un procedimento penale pendente a suo carico a Napoli: per tale ragione, lo Stara aveva presentato il Patti ai due commercialisti, al fine di introdurre l'imprenditore lombardo nel sistema di so- cietà affiliate allo studio Pizzicato - Mezzaro; il Patti, pertanto, era consapevole dei metodi illeciti praticati dai commercialisti, ai quali aveva deciso di rivolgersi. G) Le strategie concordate tra il Petrellese, il Ferri, [OSCURATO:PERSONA], il Mezzaro, lo Stara e il Patti inerenti all'acquisto di filo di rame e alla spartizione dei relativi proventi tramite ulteriori frodi carosello. L'esplicito compiacimento del Pizzicato emerso nel corso delle conversazioni intercettate della strumentalità delle operazioni poste in essere per frodare il fisco e lucrare dalle operazioni inesistenti messe in piedi con quel che era stato definito un "teatro". Tale conversazione dimostrava la consa- pevolezza dei due commercialisti e dei loro affiliati - compreso il Patti - di realizzare il reato scopo di riciclaggio e di partecipare attivamente a un'associazione per delin- quere, della quale tentavano di nasconderne i contorni. H) La stabile partecipazione del Patti al sodalizio e l'organizzazione, insieme allo Stara, della filiera funzionale alla commissione di frodi in materia di metalli; allo scopo, i due gestivano assieme la Cavicore metalworking s.r.l. e, in modo occulto, la [OSCURATO:SOCIETA].. Ulteriori conversazioni intercettate confermavano il ruolo svolto dai due nell'ambito dell'associazione e la rilevante operatività degli associati perpetrata at- traverso la [OSCURATO:SOCIETA]. (merce riconducibile al Patti). In sostanza, nell'ordinanza impugnata si è logicamente evidenziato il ruolo attivo e consapevole del Patti nel contesto associativo e criminale descritto, per cui non poteva sostenersi che fosse stato vittima di una truffa non meglio specificata ad opera del Pizzicato e degli altri con riguardo alla compensazione indebita di cui al capo 30). L'imprenditore lombardo risultava inserito in tale giro di affari illeciti, ricopriva una posizione importante ruolo nell'ambito del sodalizio di cui al capo 1) e godeva dei vantaggi ottenuti dal gruppo organizzato, come evincibile dalle numerose conversa- zioni contenenti riferimenti alla necessità di consegnare denaro contante al Patti o di retrocedergli determinate percentuali dell'affare di volta in volta concluso. Alla luce di quanto sin qui detto pertanto, è stato correttamente configurato un grave quadro indiziario in capo al Patti in relazione al reato ex art. 10 quater d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 30). Quanto alla partecipazione del Patti al sodalizio di cui al capo 1), il quadro indi- ziario a suo carico è stato desunto dai seguenti elementi: a) la consapevolezza dell'ac- quisto del credito inesistente della Phoenix e l'accordo, per acquistarne una parte al 30% del valore effettivo, pagando però in via tracciata il 70% del suo valore, in ragione della necessità di garantire l'apparente liceità dell'operazione cristallizzata anche con atto pubblico notarile; b) il conseguimento della retrocessione in denaro della parte da lui versata in eccedenza rispetto al 30% per l'acquisto del credito ine- sistente della Phoenix; c) l'Indebito vantaggio conseguito da tale operazione, por- tando in compensazione indebita il credito inesistente della Phoenix; d) la sua pre- senza alla riunione, nella quale si organizzavano le operazioni oggettivamente inesi- stenti relative all'acquisto di rame e il ruolo ricoperto di intermediario che acquistava la materia prima dalla società di diritto estero, rendendosi disponibile a simulare il passaggio della merce nella sua azienda prima dell'arrivo della stessa alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla MT; E) la ricezione dei "favori" dello studio Pizzicato - Mezzato in ordine al procedimento penale iscritto a suo carico a Napoli nel 2021. Egli, pertanto, era consapevole dell'intero programma criminoso e partecipava al sodalizio di cui al capo 1), di cui le frodi sull'acquisto dei metalli e il capo 30) oggetto dell'ordinanza impugnata costituivano alcuni reati fine. 4.1. Le censure difensive - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto con- fronto col materiale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alter- nativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, e si è sottratto ad uno specifico confronto con le considerazioni attinenti al significato delle conversazioni captate e alla valutazione degli ulteriori elementi di indagine, sostanzialmente riproponendo le medesime argo- mentazioni alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta completa ed esau- riente e limitandosi a censurare singoli passaggi argomentativi. La difesa non ha assolto l'onere del necessario confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, come nella specie, impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso specificamente riferibile all'analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento, senza considerare argomentazioni spese in al- tra parte del provvedimento e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In sostanza, le condotte del ricorrente sono state legittimamente ritenute espres- sive di un'organica e sistematica interazione con gli altri associati e del consegui- mento in suo favore di molteplici vantaggi. Con riferimento al reato oggetto di con- testazione con l'ordinanza impugnata, la condotta criminosa era diretta a realizzare il profitto, consistente nel mancato versamento di un debito di non predeterminata natura per un ammontare corrispondente al credito inesistente o non spettante (Sez. 3, n. 35719 del 23/09/2020, Oliva, Rv. 280429). Nel contesto appena descritto, l'attività prospettata e realizzata dai sodali per eludere le indagini - costituente un semplice segmento di un molto più ampio com- portamento illecito - era finalizzata a conseguire vantaggi patrimoniali e a salvaguar- dare le rispettive posizioni, nell'interesse del gruppo e dei singoli sodali, tra i quali il Patti. Il Tribunale dei riesame ha ritenuto il compendio indiziario indicativo di una piena consapevolezza del Patti del contesto illecito in cui si era inserito e dell'intento di trarre vantaggi grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un complesso progetto criminoso, coinvolgente un numero elevato di società e di persone, diretto a com- mettere reati per finalità di indebito profitto, nonché ad avvalersi del contributo fidu- ciario di altri soggetti, parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode e di evasione fiscale. 5.