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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 41729/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 13 N OV, 2024 1 IL l'Urr\ZIONP Luar [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia con provvedimento in data 12/03/2024, notificato in data 18/03/2024, alle ore 17:45, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con provvedimento depositato in data 20.03.2024 convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell'art. 178 lett c) cod.proc.pen.

Lamenta l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile era stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice per le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmissione per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile-

2. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto, secondo cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., ove l'ordinanza di convalida sia stata comunque notificata all'interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l'interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l'inosservanza del termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima delta sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla sua violazione (Sez.3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv.286523 - 01).

E' stato osservato che l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01).

Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art.182 cod. proc. pen.).

A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta.

Secondo le Sezioni Unite, <l'Interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo.

Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto".

Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo"».

E' stato osservato che la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio.

Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto.

Il che accade, per esempio, quando l'intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell'ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine.Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata se tale diritto non è stato concretamente esercitato e non vi è alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatorio.

Altrimenti ragionando la nullità si trasformerebbe in assoluta e insanabile.

3. Nella specie, il principio di diritto suesposto ben si attaglia alla fattispecie in esame: il provvedimento questorile risulta notificato all'interessato alle ore 17:45 del 18 marzo 2024 e l'ordinanza di convalida del Gip è stata depositata in data 20 marzo 2024, ad orario imprecisato.

Costituisce principio consolidato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti - ipotesi che qui non ricorre -, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01; Sez.3, n.5624_del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Barrasso, Rv.269244 - 01), Tale principio, di carattere generale, è stato ribadito con riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida dei termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez.3, n.24260 del 28/04/2023, Rv.284667 - 01).

Deve, pertanto, rilevarsi il mancato rispetto del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie Va, però, evidenziato che l'ordinanza di convalida veniva emessa, e notificata in data 22/03/2024, senza alcuna attività difensiva da parte dell'interessato.

Risulta, quindi, evidente la carenza di interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso, non risultando che la lesione del termine abbia concretamente impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 13 N OV, 2024 1 IL l'Urr\ZIONP Luar [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia con provvedimento in data 12/03/2024, notificato in data 18/03/2024, alle ore 17:45, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con provvedimento depositato in data 20.03.2024 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell'art. 178 lett c) cod.proc.pen. Lamenta l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile era stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice per le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmissione per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile- 2. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto, secondo cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie; tuttavia, trattandosi di nullità generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., ove l'ordinanza di convalida sia stata comunque notificata all'interessato dopo la scadenza del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che nel frattempo l'interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difensive, l'inosservanza del termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima delta sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla sua violazione (Sez.3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv.286523 - 01). E' stato osservato che l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art.182 cod. proc. pen.). A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, <l'Interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo"». E' stato osservato che la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto. Il che accade, per esempio, quando l'intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell'ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine.Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata se tale diritto non è stato concretamente esercitato e non vi è alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatorio. Altrimenti ragionando la nullità si trasformerebbe in assoluta e insanabile. 3. Nella specie, il principio di diritto suesposto ben si attaglia alla fattispecie in esame: il provvedimento questorile risulta notificato all'interessato alle ore 17:45 del 18 marzo 2024 e l'ordinanza di convalida del Gip è stata depositata in data 20 marzo 2024, ad orario imprecisato. Costituisce principio consolidato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti - ipotesi che qui non ricorre -, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01; Sez.3, n.5624_del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Barrasso, Rv.269244 - 01), Tale principio, di carattere generale, è stato ribadito con riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida dei termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez.3, n.24260 del 28/04/2023, Rv.284667 - 01). Deve, pertanto, rilevarsi il mancato rispetto del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie Va, però, evidenziato che l'ordinanza di convalida veniva emessa, e notificata in data 22/03/2024, senza alcuna attività difensiva da parte dell'interessato. Risulta, quindi, evidente la carenza di interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso, non risultando che la lesione del termine abbia concretamente impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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