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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07955/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che aveva prorogato la libertà vigilata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Broccoli, per il tramite del difensore fiduciario, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione per violazione della natura devolutiva del giudizio di gravame e del diritto di difesa.

Lamenta che il Tribunale, anziché, verificare la correttezza del provvedimento impugnato ha valutato elementi successivi sconosciuti al giudice di primo grado e di cui neanche la difesa ha potuto avere precisa cognizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Il tribunale di sorveglianza, chiamato a verificare, ai fini della proroga, l'attualità e persistenza della pericolosità sociale, ben può attribuire rilevanza, in ragione della particolare natura di tale requisito applicativo che postula un giudizio prognostico sempre in evoluzione, anche elementi sopravvenuti utilizzandoli come conferma o smentita delle valutazioni contenute nel provvedimento impugnato.

D'altra parte se l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in diretta applicazione del generale principio contenuto all'art. 581 relativo all'indicazione dei motivi, non può dubitarsi che il tribunale di sorveglianza, ove il condannato abbia dedotto motivi sulla sussistenza della pericolosità sociale, possa legittimamente prendere in esame elementi sopravvenuti purché, come quelli in esame, desumibili dagli atti acquisiti nel contraddittorio delle parti.

5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la consegue condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Mancuso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che aveva prorogato la libertà vigilata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Broccoli, per il tramite del difensore fiduciario, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione per violazione della natura devolutiva del giudizio di gravame e del diritto di difesa. Lamenta che il Tribunale, anziché, verificare la correttezza del provvedimento impugnato ha valutato elementi successivi sconosciuti al giudice di primo grado e di cui neanche la difesa ha potuto avere precisa cognizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il tribunale di sorveglianza, chiamato a verificare, ai fini della proroga, l'attualità e persistenza della pericolosità sociale, ben può attribuire rilevanza, in ragione della particolare natura di tale requisito applicativo che postula un giudizio prognostico sempre in evoluzione, anche elementi sopravvenuti utilizzandoli come conferma o smentita delle valutazioni contenute nel provvedimento impugnato. D'altra parte se l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in diretta applicazione del generale principio contenuto all'art. 581 relativo all'indicazione dei motivi, non può dubitarsi che il tribunale di sorveglianza, ove il condannato abbia dedotto motivi sulla sussistenza della pericolosità sociale, possa legittimamente prendere in esame elementi sopravvenuti purché, come quelli in esame, desumibili dagli atti acquisiti nel contraddittorio delle parti. 5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la consegue condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Mancuso
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