CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 10685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21384-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] S. C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] S. C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 1724/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/3/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dallaEdilstazzona s.n.c. di Maffia S.Ric. 2021n. 2 1384 - Sez. 1 - CC del 2 5 marzo 20 2 5 C. e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale i l tribunale di Como , nel 2020, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimentodegli stessi. 1.2. [OSCURATO:SOCIETA]. di Maffia S. C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/7/2021, hanno chiesto la cassazione del la sentenza , dichiarandone l’avvenuta notificazione in data 1/6/2021. 1.3. I resistenti sono rimasti intimati. 1.4. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 30/7/ 202 1, è tardivo. 2.2. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che il termine per il ricorso per cassazione della sentenza che (come quella impugnata) si pronuncia sul reclamo al fallimento è di trenta giorni dalla notificazione della stessa. 2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il ricorso è stato notificato il 30/7/2021: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge. 3. Il ricorso è, quindi, inammissibile. 4. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva dei resistenti. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2021n. 2 1384 - Sez. 1 - CC del 2 5 marzo 20 2 5 P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a