CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 agosto 2023
Cassazione n. 17204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente alle esigenze cautelari; il rigetto, nel resto, del ricorso; udite, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udite, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 7 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 25 luglio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], per il furto commesso nell'abitazione della vittima e, relativamente al solo [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione a fini di spaccio di cocaina. I fatti di reato venivano accertati grazie al servizio di intercettazione attivato nella prima fase delle indagini preliminari nei confronti dell'ex marito della vittima, [OSCURATO:PERSONA]. Tali intercettazioni, che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria, venivano registrate tra il giugno e il luglio del 2023, consentendo di ritenere [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nell'omicidio dell'ex consorte, che aveva organizzato incaricando [OSCURATO:PERSONA] di trovare í soggetti che avrebbero dovuto eseguirlo, individuati in [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non ancora identificati, ai quali sarebbe stato corrisposto un compenso in denaro. L'ipotesi accusatoria si riteneva ulteriormente corroborata dai tabulati telefonici relativi alle utenze cellulari degli indagati, che confermavano i contatti intervenuti tra i tre soggetti nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'omicidio. Questi elementi indiziari inducevano a ritenere che l'omicidio era stato progettato da [OSCURATO:PERSONA] a causa dei conflitti maturati con l'ex consorte nella causa di separazione, all'esito della quale era stato riconosciuto alla vittima un assegno di mantenimento di 10.000,00 curo mensili. Per effetto di tale riconoscimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva iscritto ipoteca sugli immobili intestati all'ex coniuge per l'importo di 500.000,00 euro. Lo stato di conflittualità esistente tra i due ex coniugi, del resto, era confermato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli dell'indagato e della vittima, che riferivano dello stato di esasperazione che viveva [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle condizioni di disagio economico patite dopo la separazione dalla moglie. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il 22 luglio 2023, il Pubblico ministero disponeva il fermo di polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale, venivano trovati, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], 240 grammi di cocaina, che comportavano nei confronti di tale indagato l'ulteriore contestazione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso, quindi, con ordinanza del 24 luglio 2023 convalidava il fermo di polizia giudiziaria degli indagati, applicando ai fermati la misura cautelare della custodia in carcere e riservandosi di depositare la motivazione del provvedimento entro le successive ventiquattr'ore. A tale provvedimento, faceva seguito una nuova ordinanza cautelare, emessa il 25 luglio 2023, con cui lo stesso Giudice disponeva l'applicazione della misura carceraria nei confronti dei fermati. In questa cornice, innanzitutto, il Tribunale del riesame di Venezia, rispondendo all'eccezione di nullità sollevata dagli indagati, riteneva legittima l'ordinanza cautelare del 25 luglio 2023, reputandola integralmente sostitutiva di quella adottata il 24 luglio 2023, che doveva ritenersi nulla per carenza assoluta di motivazione. Si riteneva, inoltre, corretta la qualificazione giuridica dei reati ascritti ai ricorrenti e convergente nei loro confronti il compendio indiziario, che consentiva, allo stato, di confermare l'ipotesi accusatoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato l'omicidio dell'ex moglie, [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ricevuto l'incarico dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], lo aveva eseguito in concorso con altri soggetti non ancora identificati, ricevendo un compenso in denaro. Il Tribunale del riesame di Venezia, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura carceraria, in conseguenza dell'indole particolarmente aggressiva degli indagati, dalla quale traevano origine i fatti di reato e dalle modalità efferate con cui l'azione dei ricorrenti si era concretizzata in danno di [OSCURATO:PERSONA], che rendeva elevato sia il pericolo di inquinamento probatoria sia il pericolo di reiterazione di comportamenti criminosi analoghi a quelli contestati. A queste esigenze cautelare, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorreva aggiungere il pericolo di fuga, rilevante ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., attesa la sua condizione di cittadino extracomunitario, che rendeva altamente probabile il suo allontanamento dal territorio italiano. Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti di reato, il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza cautelare emessa il 25 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa ordinanza gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, con atti di impugnazione separati.3.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sette motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge, in riferimento all'art.293 cod. proc. pen., conseguente alla nullità dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 24 luglio 2023, inficiata da carenza assoluta di motivazione, che non era surrogabile dal provvedimento adottato il 25 luglio 2023 in assenza di specifica richiesta del Pubblico ministero. Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, alla carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero, alla cui motivazione il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso si riportava per relationem senza il compimento di alcuna autonoma valutazione cautelare. Si censurava, al contempo, relativamente all'ordinanza di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero, emessa il 30 giugno 2023, l'assenza dell'attestazione di deposito in cancelleria, che rendeva incerta la data di adozione del provvedimento. Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273, comma 1, e 1 -bis, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nelle pagine 36-38 del ricorso, che non convergevano sul ricorrente. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo, di cui appare opportuna una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, risultando la misura carceraria applicata a [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale — necessari per valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. — e della sua condizione di soggetto ultrasettantenne, la quale imponeva l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso.Con il primo motivo si prospettava una censura difensiva articolata in termini sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui esposizione occorre rinviare. Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si prospettavano due dogiianze articolate in termini assimilabili al secondo e al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273, comma 1, e 1 -bis, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti del ricorrente, quale esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era il. frutto di una ricostruzione congetturale e doveva essere esclusa dai dati provenienti dai tabulati telefonici e dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passati in rassegna nelle pagine 20- 26 del ricorso. Con il quinto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per essere stata la custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, necessari per valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., che erano state affermate in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delravv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, proponendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospettava una doglianza articolata in termini sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Con il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si prospettavano due doglianze articolate in termini assimilabili al secondo e al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 273, comma 1, e 1 -bis, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di individuare gli esecutori materiali dell'omicidio, che era smentita dai dati provenienti dai tabulati telefonici e dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passati in rassegna nelle pagine 26-29 del ricorso, che non convergevano sul ricorrente.Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per essere stata la misura carceraria applicata a [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., affermata assertivamente; assertività che appariva ancora più evidente con riferimento all'affermazione del pericolo di fuga dell'indagato, collegata alla sua condizione di straniero. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini di seguito indicati. 2. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, prospettato in termini sovrapponibili dai tre ricorrenti, con cui si deduceva la violazione di legge, in riferimento all'art. 293 cod. proc. pen., conseguente alla nullità dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 24 luglio 2023, che era inficiata da carenza assoluta di motivazione e non era surrogabile dal provvedimento adottato il 25 luglio 2023 in assenza di una specifica richiesta del Pubblico ministero. Osserva il Collegio che a questa eccezione di nullità il Tribunale del riesame di Venezia rispondeva correttamente, evidenziando la legittimità dell'ordinanza cautelare del 25 luglio 2023, che, essendo integralmente sostitutiva di quella adottata il 24 luglio 2023 - che era nulla per carenza assoluta di motivazione -, non necessitava di un'autonoma richiesta del Pubblico ministero. Si faceva, in questo modo, corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta cautelare formulata dal Pubblico ministero non perde efficacia in presenza di un'ordinanza applicativa della misura priva dei requisiti formali, laddove quest'ultima sia sostituita da un ulteriore provvedimento, distinto da quello precedente in ordine alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La richiesta di custodia cautelare presentata dal pubblico ministero non perde efficacia e non va rinnovata nel caso in cui sia "ab origine" emessa un'ordinanza illegittima per carenza dei requisiti formali prescritti a pena di nullità, e poi sia emesso per gli stessi fatti un nuovo provvedimento correttivo, integrativo o sostitutivo del precedente. Ne consegue che non vi è necessità di nuova richiesta, bastando quella precedente a soddisfare le prescrizioni di cui agli artt. 178 lett. b) e 291 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 17362 del 29/02/2008, Rossano, Rv. 239773 - 01). Il Pubblico ministero, dunque, non ha il dovere di reiterare l'originaria richiesta in assenza di modifiche dell'originario quadro cautelare; quello che, infatti, occorre è che dell'originaria richiesta cautelare sia effettuato un vaglio completo, che sostituisca integralmente - analogamente a quanto si verificava nel caso di specie - quello precedente. Questo orientamento, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «L'impulso della parte pubblica a un'attività processuale mantiene ferma la sua validità per tutto il procedimento sino a quando la stessa parte pubblica non manifesti una volontà incompatibile con quella precedente. Ne consegue che, ove il P.M. richieda la custodia cautelare in carcere di un soggetto sottoposto a indagini preliminari, quella richiesta mantiene la sua validità nel procedimento, sicché il G.I.P., qualora, nell'accogliere la richiesta emetta un'ordinanza illegittima per il mancato rispetto non dei requisiti attinenti al contenuto e alle esigenze da tutelare, bensì per carenza dei requisiti formali prescritti a pena di nullità, può addivenire, per gli stessi fatti reato, all'emissione di un nuovo provvedimento correttivo, integrativo o sostitutivo del precedente senza che il pubblico ministero debba formulare ulteriore, nuova richiesta, bastando quella precedente a soddisfare le prescrizioni di cui agli artt. 178 lett. b), e 291 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 1861 del 28/04/1992, Buogo, Rv. 190524 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondate le doglianze relative al primo motivo dei ricorsi proposti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminate congiuntamente. 3. Parimenti infondati devono ritenersi il secondo e il terzo motivo, prospettati in termini sovrapponibili dai tre ricorrenti, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti all'assenza di attestazione del deposito in cancelleria e alla carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero, alla cui motivazione il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso i riportava per relationem senza il compimento di autonome valutazioni cautelari. Si censurava, inoltre, per la sola ordinanza di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero, emessa il 30 giugno 2023, l'assenza dell'attestazione di deposito in cancelleria, che rendeva incerta la data di adozione del provvedimento.3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondata la doglianza relativa all'assenza di autonomia decisionale dell'ordinanza cautelare emessa il 25 luglio 2023, che è smentita dalle risultanze processuali, atteso che sulle ragioni giustificative della convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso risulta espressivo di un autonomo vaglio. Costituisce, in particolare, espressione di tale autonomia valutativa il passaggio argomentativo del provvedimento cautelare del 25 luglio 2023 in cui si fa riferimento all'esigenza di procedere immediatamente alla ricerca della prova, in un contesto investigativo problematico come quello dell'individuazione degli autori dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], su cui, nell'immediatezza dei fatti, non erano stati acquisiti elementi idonei a indirizzare le indagini. Non si può, in ogni caso, non rilevare che non è affetto da nullità il provvedimento cautelare che riproduce in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili la sottostante richiesta, a condizione che la motivazione sia congrua rispetto al percorso argomentativo adottato. A conferma di quanto si afferma, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che, a determinate condizioni, certamente rispettate nel caso di specie, ritiene ammissibile l'utilizzo di forme di riproduzione informatica, osservando che, in tema di misure cautelari, non è affetta da nullità l'ordinanza che riproduca sostanzialmente, anche con la tecnica del "copia-incolla", il provvedimento sottostante, qualora la motivazione di quest'ultimo «risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01). 3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile la censura relativa all'assenza dell'attestazione di deposito in cancelleria dell'ordinanza di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal Pubblico ministero emessa il 30 giugno 2023. Osserva il Collegio che l'inammissibilità della doglianza deriva dal fatto che i decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione adottati dal giudice delle indagini preliminari, analoghi a quello in esame, hanno natura di atti processuali fidefacenti, idonei a dimostrare la data menzionata fino a querela di falso. La mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria, dunque, non vale a incidere sulla validità dei provvedimenti autorizzativi, che, per il loro perfezionamento, non necessitavano di attestazioni di cancelleria, come affermato dalla Suprema Corte secondo cui il decreto emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero «non è affetto da nullità [...] se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti [...]» (Sez. 2, n. 31221 del 08/06/2006, Ubaldini, Rv. 234685 - 01). 3.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondate le doglianze relative al secondo e al terzo motivo dei ricorsi proposti dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminate congiuntamente. 4. Passando a considerare il merito della vicenda cautelare, deve osservarsi che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, così come richiamate nelle pagine 14-18 del provvedimento impugnato. Tuttavia, di queste intercettazioni, registrate tra il giugno e il luglio del 2023, il provvedimento impugnato forniva un'interpretazione inadeguata, non riuscendo a enucleare, alla luce di tali captazioni, le responsabilità concorsuali degli indagati rispetto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame di Venezia, infatti, si limitava a citare alcuni passaggi testuali delle conversazioni, senza collegare il contenuto di tali colloqui al ruolo svolto da singoli ricorrenti nel progetto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che presupponeva il vaglio preliminare dei rapporti esistenti tra gli indagati e la ricostruzione dello sviluppo concreto dell'azione criminosa. Non è, invero, possibile trarre indicazioni utili a delineare il ruolo concorsuale svolto da ciascuno dei ricorrenti dalle captazioni indicate dal Tribunale del riesame di Venezia, tra le quali, seguendo l'ordine dell'ordinanza impugnata, occorre richiamare l'intercettazione registrata il 28 giugno 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 15 e 16; l'intercettazione registrata il 30 giugno 2023, riguardante il solo [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 16; l'intercettazione registrata il 13 luglio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 16; l'intercettazione registrata il 18 luglio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 17; l'intercettazione registrata il 18 luglio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 18. Il Tribunale del riesame di Venezia, dunque, avrebbe dovuto collegare ciascuna di tali captazioni al progetto criminoso sfociato nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo svolto, in tale contesto progettuale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'individuazione di tali collegamenti, a sua volta, presupponeva l'esatta ricostruzione, non riscontrabile nel caso di specie, delle fasi attraverso cui si sviluppava la sequenza di accadimenti conclusasi con l'omicidio della vittima, avvenuto a Treviso il 22 giugno 2023. Questi elementi indiziari, al contempo, non venivano correlati dal Tribunale del riesame di Venezia alle verifiche compiute sui tabulati telefonici delle utenze cellulari dei ricorrenti, rispetto ai quali si concretizzavano le stesse incongruità argomentative riscontrate con riferimento alle captazioni sopra richiamate, non comprendendosi dagli stessi quale fosse il ruolo svolto dai ricorrenti rispetto all'assassinio della vittima. Occorreva, quindi, specificare, anche in relazione a tale ulteriore segmento indiziario, quale ruolo concorsuale avevano svolto i ricorrenti rispetto al progetto omicidiario e in che misura influivano i rapporti esistenti tra gli stessi, tenuto conto degli esiti dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, sui quali si impone una rivalutazione complessiva, che non può essere eseguita in questa sede. In questa, incerta, cornice, appaiono connotate da assertività le conclusioni alle giungeva il Tribunale del riesame di Venezia, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 16 e 17 del provvedimento impugnato, osservava che «gli elementi sin qui riepilogati e valutati compongono, a carico degli odierni ricorrenti, un quadro indiziario assolutamente solido che denota un sicuro coinvolgimento degli stessi nell'omicidio della Ceschin, evidentemente commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] [...] e poi organizzato ed eseguito, tra gli altri dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]». 4.1. Non è, per altro verso possibile operare una reinterpretazione delle captazioni, sopra richiamate, non essendo una tale operazione di ermeneutica processuale consentita in sede di legittimità, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). Non si può, in proposito, non richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe alla Suprema Corte il compimento di un'operazione di ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi indiziari valutati dal Tribunale del riesame di Venezia (tra le altre, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588 - 01).Questa posizione ermeneutica, infine, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 4.2: A tali considerazioni deve aggiungersi che; nel valutare il ruolo concorsuale svolto dai ricorrenti nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], occorreva tenere conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali - e dei correlati elementi probatori o indiziari - dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa. Spetta, infatti, al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). Occorre, dunque, ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, che dovrà essere effettuata dal Tribunale del riesame di Venezia compiendo, nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 4.1, un nuovo vaglio delle intercettazioni e dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari. 4.3. Queste ragioni impongono di ritenere fondate le censure difensive formulate dagli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminate congiuntamente, relative all'incongruità del giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Venezia, dalla quale discendono le conclusioni di cui in dispositivo. 5. Restano assorbite nei motivi oggetto di accoglimento del ricorso le residue censure difensive, relative alla sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 25 luglio 2023, presupponendo il vaglio di tali doglianze la corretta formulazione del giudizio di gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti, su cui, per le ragioni espresse nei paragrafi 4, 4.1 e 4.2, si impone un nuovo giudizio. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale del riesame di Venezia per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati. Consegue a tali statuizioni, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, dove [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]