CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod pen. è manifestamente infondata tenuto conto che corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto determinante l'assenza di alcun risarcimento in favore dell'altro pubblico ufficiale vittima della resistenza, avendo la Corte territoriale comunque valorizzato il risarcimento intervenuto in favore dell'altro pubblico ufficiale per riconoscere le circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2