CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le liti in atti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-Numero registro generale 15864/2022Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 15246/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 11001/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 13.12.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 374/2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale diprimo grado di Enna, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso diliquidazione di imposta di registro a seguito di revoca delle concesseagevolazioni di cui all’art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in relazioneall’acquisto di un appezzamento di terreno.Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 177 e 178 c.c. per averela Commissione tributaria regionale erroneamente negato le agevolazionipreviste dall’art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in favore delcontribuente, quale coltivatore diretto, ritenendo che l'acquisto del terrenoda parte del medesimo, stante il regime di comunione legale dei benivigente con la moglie, rendesse quest'ultima comproprietaria al 50% delterreno, con la conseguenza della non spettanza dei benefici fiscali inragione del 50% del totale, non rivestendo la moglie la qualifica dicoltivatore diretto.1.2. La doglianza è fondata.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 9, comma secondo, del D.P.R.29 settembre 1973 n. 601 per i trasferimenti di fondi rustici nei territorimontani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietàdiretto-coltivatrici, richiedono per la loro applicazione la ricorrenza dellaqualità di coltivatore diretto dell'acquirente. Il coniuge del contribuente,Numero registro generale 15864/2022Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 15246/2026Data pubblicazione 20/05/2026proprietaria dell'appezzamento di terreno acquistato con le agevolazioni inragione di un mezzo per la comunione legale dei beni, non possiede laqualifica di coltivatore diretto, per cui le agevolazioni fiscali non lecompetono».1.4. Ciò posto, la nozione di «coltivatore diretto», ai fini delriconoscimento della relativa agevolazione di cui all’art. 9 cit., deveintendersi nel senso che si tratti del piccolo imprenditore di cui all'art.2083 c.c., cioè di persona che esercita professionalmente l'attivitàeconomica della coltivazione della terra allo scopo della produzione,servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio, anche senon manuale, e dei componenti della famiglia.1.5. In tema di comunione legale, l'art. 178 c.c. disciplina laparticolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinatiall'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sonosoggetti al regime della comunione legale de residuo, ossia ristretta ai solibeni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicchénon opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2,c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente,dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o dipartecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentrela prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettivadestinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda sioccupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento diformazione ed espressione della personalità dell'individuo (cfr. Cass. n.19204/2015).1.6. Per quanto riguarda, dunque, la comunione dei benirelativamente alle agevolazioni previste in tema di trasferimenti di fondirustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietàdiretto-coltivatrice, se l'acquisto è effettuato da entrambi i coniugi,entrambi devono possedere i requisiti previsti dalla norma, ossia ilrequisito soggettivo di coltivatore diretto, da dichiarare al momento delrogito per ottenere il beneficio fiscale, ma se lo effettua il solo coniugecoltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio, trovaNumero registro generale 15864/2022Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 15246/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione l’art. 178 c.c., secondo cui «i beni destinati all’eserciziodell’impresa di uno dei coniugi […] si considerano oggetto della comunionesolo se sussistono al momento dello scioglimento di questa», cioè– normalmente – solo al momento dello scioglimento del matrimonio (c.d.comunione de residuo), e fino ad allora gli immobili saranno intestati soloall’acquirente, il quale potrà disporne senza necessità del consenso delconiuge.1.7. I beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi, invero, sulla basedell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio,all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nelqual caso si applica l'art. 177 d) c.c.), ed ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, perquanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra quindi nella comunionelegale in modo differito, avendo il legislatore, con l'art. 178 c.c. (cheriguarda sia beni immobili che mobili), privilegiato l'esercizio dell'impresa(conciliandolo al tempo stesso con la tutela dell'altro coniuge, proprio nellostabilire la particolare ipotesi della comunione de residuo) e gli interessidei creditori ad essa collegati (nel senso che hanno esclusiva potestà dirivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione)(cfr. Cass. n. 18456/2005 in motiv.).1.8. Incontestato, dunque, che l’acquisto del terreno sia statoeffettuato, nel caso in esame, dal solo ricorrente, in qualità di coltivatorediretto, spettano al medesimo le agevolazioni previste dall’art. 9 cit. inquanto non assume rilievo il regime di comunione legale dei beni con ilconiuge, trattandosi di bene destinato all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale del ricorrente (attività di coltivatore diretto), che rientranella disciplina di cui all'art. 178 c.c., cd. comunione de residuo.1.9. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «in tema diagevolazioni fiscali di cui all’art. 9 D.P.R. n. 601/1973 per i trasferimentidi fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo dicoltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi soloquando l’acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione adentrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatoreNumero registro generale 15864/2022Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 15246/2026Data pubblicazione 20/05/2026diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all’eserciziodella sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l’art. 178 c.c.,rientrando il bene nella comunione legale solo come comunione de residuoal momento dello scioglimento del regime e restando fino ad alloraintestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alleagevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime dicomunione legale.».2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo del contribuente.4. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del primo gradoe di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 2.800,00 ed Euro 3.500,00per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generalied altri accessori di legge; condanna la parte intimata al pagamento dellespese di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altriaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])