CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Giovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede rescissoria, a seguito della cassazione di precedente ordinanza reiettiva, ha nuovamente rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva il riconoscimento, in executivis, della applicazione dell'indulto sulle pene inflitte dal Tribunale di Roma, con sentenze n 2926 del 6.6.1997, e n. 5232 del 20.11.1997 , già oggetto di precedente cumulo con applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen. 1.1. La ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente l'ipotesi ostativa di cui all'art. 1 comma 3, legge n. 241 del 2006, per essere intervenuta sentenza di condanna - n. 2188/06 del G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 30/10/2006 - per I delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso a Napoli con condotta perdurante, quindi, con cessazione della permanenza della condotta associativa da riferire alla data della sentenza di primo grado, ricadente nel quinquennio rilevante ai fini della revoca dell'indulto. Il Tribunale impugnato ha ritenuto che il G.U.P. e la Corte di appello, che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, avessero verificato, nella fase della cognizione, l'operatività della associazione denominata [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca successiva all'arresto del ricorrente, nel marzo 2005, operatività desunta dalla commissione dei reati fine a lui ascritti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 623 e 627 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè il Tribunale impugnato, lungi dallo svolgere la dovuta verifica della sussistenza di concrete condotte successive alla data di carcerazione del Frizziero ( 26 marzo 2005), significative della effettiva permanenza della condotta associativa fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, si è limitata ad affermazioni assertive, richiamando in maniera inconferente passaggi motivazionali della sentenza emessa a carico del ricorrente nel giudizio per il reato associativo, alla fine, ritenendo non dirimente la circostanza che non siano emerse oggettivamente condotte illecite nel periodo anzidetto. 2.2. Con il secondo motivo sono denunciati violazione degli artt. 1 co. 3 legge n. 241 del 2006 e dell'art. 672 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, mancante e apparente. Contesta la difesa che, dalla sentenza di condanna per il reato associativo, si traggano elementi dai quali evincere che il giudice della cognizione abbia ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla sentenza di primo grado, giacchè nelle pagine richiamate nell'ordinanza impugnata si rinviene solo la considerazione che il giudice della cognizione avesse ritenuto operante il clan Frizziero dal 1980 e fino al marzo 2005, non in epoca successiva. Nulla di significativo circa la commissione da parte del ricorrente di ulteriori reati successivamente al maggio 2006. Ci si duole, inoltre, del mancato apprezzamento, ai fini della applicabilità dell'istituto dell'indulto, della circostanza che il rito abbreviato, ammesso con ordinanza del 27 marzo 2006, si sia concluso solo a ottobre successivo, ovvero dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/2006, a causa di rinvii per astensione della Difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. 2. Come si è premesso, il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della I Sezione di questa Corte che, con sentenza del 17.2.2021, rilevava che "...ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877). 2.1. Questo il principio di diritto al quale il Tribunale era chiamato a conformarsi, procedendo alla verifica - attraverso l'analisi delle sentenze di merito emesse nella fase della cognizione - della data di effettiva cessazione della condotta di partecipazione del ricorrente, con il ruolo di capo promotore, alla associazione denominata [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza del G .U.P. di Napoli del 30/10/2006, solo parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 17/07/2008. 2.2. Nella sentenza rescindente la Corte di cassazione aveva ricordato come, ai fini degli effetti ricollegabili alla cessazione della permanenza, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se h giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente se essa risulti acclarata fino alla data della sentenza di primo grado. Tale verifica il giudice deve compiere - anche questo è stato ricordato dal giudice di legittimità - confrontandosi con la motivazione della sentenza di condanna onde accertare a quali date debba, in concreto, essere riferita la commissione delle condotte, ovvero quelle entro cui possono considerarsi concluse le condotte di partecipazione nel caso di specie attribuite al condannato ( Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707). Alla base di tali affermazioni sta il principio per cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale ( Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014 , Rv. 260511; conf. Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080).3. Ciò posto, il Collegio condivide la censura difensiva, che lamenta il mancato adeguamento, da parte del giudice del rinvio, al principio di diritto formulato in sede rescindente, ciò che integra una violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen., rilevando come, soltanto formalmente, e con decisione non immune da cadute logiche, il Tribunale abbia proceduto allo scrutinio demandato con la sentenza rescindente, di fatto affidandosi ad argomenti incoerenti con la natura e le finalità dell'accertamento demandato. 3.1. Invero, come si legge chiaramente nella ordinanza impugnata, gli elementi presi in considerazione dal Tribunale, come indicativi di una effettiva protrazione della condotta associativa fino alla data della sentenza ( 30/10/2006), in realtà, precedono tutti, ampiamente, la data di entrata in vigore della legge sull'indulto, n. 241 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infatti, il Tribunale fa riferimento a reati - fine commessi tra la fine dell'anno 2004 e i primi mesi del 2005, nonché all'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte di appello, circa la sussistenza della "prova della sua attiva e recente partecipazione all'associazione camorristica in parola", tuttavia, assolutamente generica, in quanto non adeguatamene supportata sul piano fattuale dal riferimento a specifiche condotte sintomatiche della permanenza della partecipazione che, invece, la Corte di appello si limita ad affermare come perdurante fino a "epoca prossima alla pronuncia della sentenza di primo grado". Ciò che non è sufficiente, ai fini che qui rilevano, stante la genericità dell'accertamento in relazione agli effetti negativi che, invece, la legge ricollega alla commissione di un fatto in un determinato arco temporale decorrente dall'I. agosto 2006. 3.2. In tal senso, del pari generiche risultano le osservazioni agganciate alla asserita mancanza di segni di rescissione del legame con il sodalizio, da cui sostanzialmente, il Tribunale ritiene di potere trarre il convincimento che i giudici di merito abbiano ritenuto accertato tale partecipazione fino a epoca successiva all'entrata in vigore della legge introduttiva dell'indulto. 3.3. Né appare soddisfacente il riscontro giustificativo - del tutto apparente - offerto dal provvedimento impugnato alla deduzione difensiva in ordine alla circostanza che l'istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato fosse di circa tre mesi antecedente alla data di entrata in vigore della legge, e che l'arresto del ricorrente fosse intervenuto l'anno precedente alla legge citata, cosicché il concretizzarsi della causa ostativa, con la sentenza emessa solo successivamente alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto di una astensione dalle udienze degli avvocati, non poteva ritenersi idonea a pregiudicare il diritto del ricorrente al chiesto beneficio, trattandosi di evento che solo in modo contingente e indipendentemente dall'accertamento di quei concreti elementi di fatto, oggetto del devoluto rescissorio, poteva ritenersi ostativo. 4. In conclusione, dal tenore dell'ordinanza, emerge che il Tribunale ha condotto l'esame della sentenza ostativa all'applicazione del beneficio invocato in modo apparente e contraddittorio, cosicchè, il Collegio non può che ribadire il principio di diritto già declinato nella sentenza resa dalla I Sezione della Corte di Cassazione n. 9311 del 17/02/2021, che fa carico al Giudice dell'esecuzione, in presenza di una sentenza di condanna che non specifichi la data di cessazione della condotta, di accertare tale data sulla base degli elementi emersi nel giudizio di merito, s'intende, ispirando a criteri di logica e ragionevolezza le proprie valutazioni, dando atto di elementi oggettivi che riflettano in modo coerente le effettive evidenze provenienti dalle sentenze di merito. 5. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, con il compito di svolgere nuovamente le verifiche necessarie ad acquisire elementi processuali sufficientemente certi in ordine all'epoca di cessazione della condotta criminosa, alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]