CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 32424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13555-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.13555/2023 Cron. Rep. Ud.04/12/2024 CC avverso la sentenza n. 4961/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 2845/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ‒ assunta dal Teatro dell’Opera di Roma con plurimi contratti a termine poi reiterati nel tempo ‒ aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partescon conversione del rapporto a tempo indeterminato (con mansioni di maschera riconducibili al V livello c.c.n.l. di settore) e risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità di retribuzione; 2. la Corte territoriale rilevava in limine che la Fondazione , con delibera del 23.6.2022 adottata nella fase di gravame a seguito di assegnazione di termine per la regolarizzazione degli atti ex art. 182 comma2 cod. p roc . c iv ., aveva confermato i legali del libero foro a suo tempo officiati , così ribadendo di non volersi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cui la Fondazion e avrebbe potuto ricorrere ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. n. 345/2000, conv. in legge n. 6/2001, e dell’art. 43 r.d. n. 1611/1033, come modificato dall’art. 11 legge n. 103/1979; la Corte territoriale rilevava, inoltre, che la normativa interna non richiedeva per i contratti a termine con le Fondazioni liriche e sinfoniche l’indicazione di “ragioni obiettive” né fissava, in tale settore, un limite di durata massima (36 mesi) dei contratti, anche per le proroghe e irinnovi; 3. osservava, poi, da un lato, che v’era il giudicato esterno (sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304/2019 del 25.3.2019) sulla legittimità dei contratti a termine fino al 1.1.2012, e, dall’altro, che la lavoratrice non aveva formulato specifico motivo d’appello sulla assenza di “ragioni obiettive” a giustificazione del termine per i contratti del periodo successivo e fino al 4.1.2015: data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza della lavoratrice sul punto; 4. quanto, invece, al periodo a far tempo d al 5/1/2015, sulla cui illegittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità della causale ‒ dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 cod.p roc. c iv . ‒ perché collegata all’esecuzione di “spettacoli” nella stagione teatrale , cozzava con il dettato del d.lgs. n. 81/2015 che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato derogando per le Fondazioni liriche sinfoniche a larga parte della nuova disciplina varata per i rapporti a termine; sicché, tali contratti a termine erano, in definitiva, conformi a lla normativainterna; 5. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di dieci motivi, cui si oppone con controricorso la Fondazione corredatodi memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Collegio rileva che oggetto del contendere è la necessità di valutare, per i contratti a termine stipulati a partire dal 2015 dall a [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma, l’esi genza che sussistano delle “ragioni obiettiv e ” , come richiest e da lla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ciò pur in presenza di una normativa interna che con il d.lgs. n. 81/2015(in particolare l’art. 29, comma 3), più volte modificato,haconiugato, per le Fondazioni liriche sinfoniche, l’acausalità dei contratti a tempo determinato con la mancanza del limite temporale, con l’effetto di determinare un’assenza di misure di prevenzionedegli abusi; 2. v engono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico e la portata e l’applicabilità di CGUE, sentenza 25 ottobre 2018, in causa n. C-331/17,Sciotto, al fine di valutare se si a possibile adottare una interpretazione del diritto interno orientata al diritto eurounitario; 3. si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte:rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. C