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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto ai sensi degli artt 624 bis comma secondo cp.

Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre.

La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena non era oltremodo riducibile essendo staat inflitta nel minimo edittale.

Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Quanto alla ritenuta recidiva, si osserva che correttamente sono state valorizzate le numerosissime precedenti condanne per il delitto della stessa specie allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sa aria Vessichell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto ai sensi degli artt 624 bis comma secondo cp. Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e col secondo motivo la mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre. La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena non era oltremodo riducibile essendo staat inflitta nel minimo edittale. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Quanto alla ritenuta recidiva, si osserva che correttamente sono state valorizzate le numerosissime precedenti condanne per il delitto della stessa specie allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] sa aria Vessichell
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