CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1966
Cassazione n. 14379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1966 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE. APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 20/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA il 14/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -mancata assunzione di prove decisive cui la difesa dell'imputata ha fatto richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 495, comma 2 cod. proc. pen.; -vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa e del teste Ghalot e circa gli ulteriori elementi emersi; -violazione di legge quanto alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 cod. pen.; -violazione di legge in relazione alla determinazione della pena per il tentativo di rapina. 2. In data 7 febbraio 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziate le ragioni per le quali i motivi originariamente dedotti non sarebbero inammissibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce la mancata assunzione di prove decisive che erano stata richieste ed ammesse ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. e poi non acquisite. La doglianza è manifestamente infondata. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, effettivamente, il giudice ha ammesso le prove richieste dalla difesa a controprova e, come evidenziato nel ricorso, nell'udienza successiva ha acquisito i tabulati telefonici e un verbale di dichiarazioni rese al difensore in sede di investigazioni difensive. All'esito della stessa udienza, poi, senza revocare espressamente l'ordinanza in precedenza pronunciata in ordine agli altri testimoni indicati dalla difesa già ammessi, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. La difesa non si è opposta in quella sede e la nullità, a regime intermedio, è sanata. La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, infatti, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166) 3.2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla configurabilità dei reati contestati e alla ritenuta credibilità della persona offesa e del teste Ghalot e circa gli ulteriori elementi emersi. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle critiche della difesa (cfr. pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta, specifica e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena per il tentativo di rapina e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò, considerato la quantificazione della pena in misura ridotta e la concessione di tutti i benefici del caso, anche in relazione alla riduzione della pena di 1/2 per il tentativo e, tenuto conto della gravità del comportamento rapportato alla modestia di quanto si tentava di sottrarre, in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta assolutamente lineare, sono meramente assertive e, poiché sono orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] g onaco Il