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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28868/2025

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to la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 3915/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate - riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3008/18/ 20 18 , depositata il 28 . 0 6 .20 18 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Milano , con sentenza n. 4085/01/2017, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) avverso il provvedimento di diniego di sgravio, c on il quale l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione avevano rigettato la richiesta di rideterminazione delle sanzioni iscritte a ruolo (nella misura del 10%, in luogo del 20%), e dell’aggio di riscossione; -avverso la predetta sentenza proponeva appello solo l’Agenzia delle entrate; - la contribuente proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza a lla medesima sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle entrate – riscossioneo ADER) che non aveva proposto impugnazione; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del la Lombardia rigettava il ricorso per ottemperanza osservando, per quanto qui rileva, che con separata sentenza, resa all’esito della medesima udienza, lo stesso Collegio aveva interamente riformato la sentenza di primo grado n. 4085/01/2017, facendo venir meno i l “titolo fondante l’istanza esecutiva”anche nei confronti dell’ADER; - la contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’ADER resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince che avverso la sentenza di appello n. 3002/18/2018 della CTR della Lombardia, che ha riformato la sentenza della CTP di Milano n. 4085/01/2017, è stato proposto ricorso per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al n. 3914/2019 R.G. , ancora pendente , sicchè va disposto il rinvi o della causa a nuovo ruolo essendo opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 3914/2019R.G.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso con quelloiscritto a l n.

R.G. 3914/2019 .

Così deciso in Roma, nell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 3915/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate - riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3008/18/ 20 18 , depositata il 28 . 0 6 .20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Milano , con sentenza n. 4085/01/2017, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) avverso il provvedimento di diniego di sgravio, c on il quale l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione avevano rigettato la richiesta di rideterminazione delle sanzioni iscritte a ruolo (nella misura del 10%, in luogo del 20%), e dell’aggio di riscossione; -avverso la predetta sentenza proponeva appello solo l’Agenzia delle entrate; - la contribuente proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza a lla medesima sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle entrate – riscossioneo ADER) che non aveva proposto impugnazione; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del la Lombardia rigettava il ricorso per ottemperanza osservando, per quanto qui rileva, che con separata sentenza, resa all’esito della medesima udienza, lo stesso Collegio aveva interamente riformato la sentenza di primo grado n. 4085/01/2017, facendo venir meno i l “titolo fondante l’istanza esecutiva”anche nei confronti dell’ADER; - la contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’ADER resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince che avverso la sentenza di appello n. 3002/18/2018 della CTR della Lombardia, che ha riformato la sentenza della CTP di Milano n. 4085/01/2017, è stato proposto ricorso per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al n. 3914/2019 R.G. , ancora pendente , sicchè va disposto il rinvi o della causa a nuovo ruolo essendo opportuna la trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 3914/2019R.G. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso con quelloiscritto a l n. R.G. 3914/2019 . Così deciso in Roma, nell’
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