Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15412/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo - 4 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che era stata ristretta in custodia cautelare in carcere dal 20 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015 e poi agli arresti domiciliari dal 12 febbraio 2015 al 18 maggio 2016 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico (capo i: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di detenzione illecita di droga (capo L-BIS: artt. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), accuse da cui era stata assolta dal Tribunale, quanto al capo i), con la formula "per non avere commesso il fatto", con condanna per il capo L-BIS), ritenuto invece insussistente dalla Corte di appello (con sentenza del 18 marzo 2020, divenuta irrevocabile).

2. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

In particolare, la ricorrente, ripercorsi gli antefatti, richiamati alcuni tra i principi che regolamentano la riparazione per ingiusta detenzione, denunzia sia stata erroneamente ritenuta colpa concausativa della custodia avere la donna garantito la propria partecipazione ad un traffico di droga, come si evincerebbe dal contenuto delle intercettazioni, senza, tuttavia, poi partecipare, cioè avere ingenerato, nella prospettiva delle indagini, una falsa apparenza di concorso nel delitto, mentre - si sottolinea - le ragioni della privazione della libertà, come si legge nel provvedimento del G.i.p. (si richiama, per stralcio, il contenuto delle pp. 539 e 575) ed in quello del Tribunale per il riesame, sono da individuarsi nel viaggio compiuto dalla donna insieme ad [OSCURATO:PERSONA] da Roma a Torino ed alle attività di recupero credito e sostituzione svolta dalla stessa.

Pertanto (si legge alla p. 9 del ricorso) «è palese che la misura cautelare sia stata applicata sulla base di elementi che non vengono considerati dalla Corte di merito che ha emesso l'ordinanza gravata e che sono stati esclusi dalla sentenza assolutoria: pertanto, non è possibile individuare un nesso causale tra il comportamento adottato dalla ricorrente e la decisione del Gip».

Si sottolinea anche avere l'indagata a suo tempo risposto alle domande del G.i.p. in interrogatorio, fornendo la propria versione dei fatti ed avere il coimputato [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, scagionato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e che i contributi dichiarativi in questione, seppure successivi al momento genetico della misura, erano sicuramente idonei ad influire sulla valutazione circa la necessità di mantenimento della misura.

Si censura, infine, la mancata valutazione circa la eventuale ricorrenza nell'agire della donna di profili non già di colpa grave ma solo, eventualmente, di colpa lieve, tale da incidere non già sull'an ma sul quantum della somma ipoteticamente dovuta a titolo di equa riparazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v.

Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

L'art.314 c=ma Oc.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014i Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pistorio, 260397).

3. Ciò premessoi il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente.

Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalla D'[OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni telefoniche con il fidanzato ROLLERO che ne dipingevano una disponibilità alla compartecipazione nell'operazione di trasporto di un rilevantissimo carico di sostanza stupefacente da Torino a Roma (capo L bis), fatti che non sono stati esclusi nella sentenza assolutoriq, ma che sono stati ritenuti insufficienti per delineare un concorso di colpa nel reato.

Il giudice distrettuale, invero, nell'enucleare la colpa ostativa della D'[OSCURATO:PERSONA] precisava che nella pronuncia assolutoria la Corte di Appello "alle pag.101 e 102 esamina la posizione della D'[OSCURATO:PERSONA] la quale doveva uscire di casa, come in effetti uscì di casa dalle h.1,15 alle ore 3 di notte per verificare che l'auto ove era trasportata la droga da parte del suo fidanzato ROLLERO non fosse seguita da altri nei pressi del casello di LUNGHEZZA dell'autostrada; la stessa auto, secondo quanto rileva la sentenza, peraltro alle ore 3 era ancora nei pressi del casello autostradale di ORTE....Si tratta di un comportamento che, in questa sede, appare invero qualificabile come colpa grave laddove, sia pur essendo stato escluso il concorso nel reato, la stessa si era certamente messa a disposizione per realizzarlo, come si evince dalle intercettazioni e dalla uscita dalla propria abitazione quella notte dee ore 1 alle 3, nonché dal passaggio presso l'abitazione di tale D'ALESSANDRO, dove la droga doveva essere collocata, circostanze che potevano indurre in errore sia sulla effettiva partecipazione concorsuale al reato di detenzione....". 3.1 Se è vero che tale condivisione delle illecite dinamiche del sodalizio sono state riconosciute inidonee a integrare un concorso della D'[OSCURATO:PERSONA] nel delitto di detenzione e trasporto dello stupefacente da parte del suo compagno, attesa l'assenza di un contributo sia pure agevolativo, la stessa assume rilievo quale ipotesi di colpa grave influente nel giudizio prognostico sotteso al giudizio di riparazione, sia in termini di condotta idonea a essere valutata come potenzialmente idonea a rafforzare il proposito delinquenziale del reo, sia come assenza di ogni comportamento che la indicasse, quantomeno in termini dubitativi, resipiscente o contraria all'azione antidoverosa di cui aveva piena contezza, escludendosi pertanto in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole.

Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Rv. 241218).

La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725].

Da ultimo 13 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. 3.2 Sotto diverso profilo il ricorso della ricorrente non si confronta con gli argomenti indicati nell'ordinanza impugnata per enucleare i profili di colpa grave ostativa e risulta manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la condotta contestata nel capo di imputazione, come di compartecipazione al trasporto della droga in unione al ROLLERO, era stata esclusa nel giudizio assolutorio, in quanto, come è stato in precedenza osservato, il giudizio demandato al giudice della riparazione risulta del tutto autonomo rispetto al giudizio sulla responsabilità penale dell'indagato e i profili di colpa grave ravvisati, al contempo, in capo alla D'[OSCURATO:PERSONA] si pongono in stretta relazione con la ipotesi per cui era stato emesso il titolo cautelare (in sostanza una vigilanza sul buon esito della spedizione).

Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione in uno specifico episodio di illecita detenzione e trasporto di stupefacente, nella consapevolezza di operare sullo sfondo di una operazione criminale.

Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione all'operazione illecita, ovvero quale adesione alle finalità illecite dei concorrenti, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza.

Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di compartecipazione criminosa.

4. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che alla D'[OSCURATO:PERSONA] siano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità.

Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.1 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.2 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenute penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio iS.U. del 2010).

Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione.

5. Privo di autosufficienza è poi l'articolazione del motivo di ricorso con il quale la difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] Roberta contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha riconosciuto che anche il mantenimento della cautela, in particolare il suo prolungamento, una volta acquisite nuove emergenze investigative, sia giustificato dai profili di colpa grave sopra richiamati.

Va su tale argomento precisato che le acquisizioni intervenute nel corso delle indagini richiamate dalla ricorrente (dichiarazioni del collaboratore di giustizia LANGELLA e le dichiarazioni rese dall'indagata nel corso delle indagini), pure idonee ad a circoscrivere l'operatività della D'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del contesto associativo, cui le si contestava di avere preso parte - ed infatti la misura cautelare risulta essere stata annullata dal tribunale del riesame in relazione a tale contestazione, e ne era seguita pronuncia assolutoria in primo grado - risultano del tutto indifferenti, nel tenore in cui vengono riportate, rispetto al capo di imputazione L bis, e cioè in relazione al trasporto di stupefacente organizzato dal ROLLERO in concorso con il D'ALESSANDRO; esse, infatti, non contrastano l'inferenza del giudice della riparazione, in quanto in nessun modo escludono la materialità della condotta tenuta dalla D'[OSCURATO:PERSONA] in occasione del trasporto dello stupefacente, condotta accertata obiettivamente attraverso le intercettazioni telefoniche e mediante il servizio di pedinamento e di osservazione, che la Corte di appello ha ritenuto sinergica, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, alla adozione della misura cautelare custodiale e al successivo mantenimento della stessa, seppure nella forma attenuata degli arresti donniciliari.

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente, che ha approntato difese puntuali e utili ai fini della decisione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo - 4 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che era stata ristretta in custodia cautelare in carcere dal 20 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015 e poi agli arresti domiciliari dal 12 febbraio 2015 al 18 maggio 2016 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico (capo i: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di detenzione illecita di droga (capo L-BIS: artt. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), accuse da cui era stata assolta dal Tribunale, quanto al capo i), con la formula "per non avere commesso il fatto", con condanna per il capo L-BIS), ritenuto invece insussistente dalla Corte di appello (con sentenza del 18 marzo 2020, divenuta irrevocabile). 2. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, la ricorrente, ripercorsi gli antefatti, richiamati alcuni tra i principi che regolamentano la riparazione per ingiusta detenzione, denunzia sia stata erroneamente ritenuta colpa concausativa della custodia avere la donna garantito la propria partecipazione ad un traffico di droga, come si evincerebbe dal contenuto delle intercettazioni, senza, tuttavia, poi partecipare, cioè avere ingenerato, nella prospettiva delle indagini, una falsa apparenza di concorso nel delitto, mentre - si sottolinea - le ragioni della privazione della libertà, come si legge nel provvedimento del G.i.p. (si richiama, per stralcio, il contenuto delle pp. 539 e 575) ed in quello del Tribunale per il riesame, sono da individuarsi nel viaggio compiuto dalla donna insieme ad [OSCURATO:PERSONA] da Roma a Torino ed alle attività di recupero credito e sostituzione svolta dalla stessa. Pertanto (si legge alla p. 9 del ricorso) «è palese che la misura cautelare sia stata applicata sulla base di elementi che non vengono considerati dalla Corte di merito che ha emesso l'ordinanza gravata e che sono stati esclusi dalla sentenza assolutoria: pertanto, non è possibile individuare un nesso causale tra il comportamento adottato dalla ricorrente e la decisione del Gip». Si sottolinea anche avere l'indagata a suo tempo risposto alle domande del G.i.p. in interrogatorio, fornendo la propria versione dei fatti ed avere il coimputato [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, scagionato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e che i contributi dichiarativi in questione, seppure successivi al momento genetico della misura, erano sicuramente idonei ad influire sulla valutazione circa la necessità di mantenimento della misura. Si censura, infine, la mancata valutazione circa la eventuale ricorrenza nell'agire della donna di profili non già di colpa grave ma solo, eventualmente, di colpa lieve, tale da incidere non già sull'an ma sul quantum della somma ipoteticamente dovuta a titolo di equa riparazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 c=ma Oc.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014i Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pistorio, 260397). 3. Ciò premessoi il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalla D'[OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni telefoniche con il fidanzato ROLLERO che ne dipingevano una disponibilità alla compartecipazione nell'operazione di trasporto di un rilevantissimo carico di sostanza stupefacente da Torino a Roma (capo L bis), fatti che non sono stati esclusi nella sentenza assolutoriq, ma che sono stati ritenuti insufficienti per delineare un concorso di colpa nel reato. Il giudice distrettuale, invero, nell'enucleare la colpa ostativa della D'[OSCURATO:PERSONA] precisava che nella pronuncia assolutoria la Corte di Appello "alle pag.101 e 102 esamina la posizione della D'[OSCURATO:PERSONA] la quale doveva uscire di casa, come in effetti uscì di casa dalle h.1,15 alle ore 3 di notte per verificare che l'auto ove era trasportata la droga da parte del suo fidanzato ROLLERO non fosse seguita da altri nei pressi del casello di LUNGHEZZA dell'autostrada; la stessa auto, secondo quanto rileva la sentenza, peraltro alle ore 3 era ancora nei pressi del casello autostradale di ORTE....Si tratta di un comportamento che, in questa sede, appare invero qualificabile come colpa grave laddove, sia pur essendo stato escluso il concorso nel reato, la stessa si era certamente messa a disposizione per realizzarlo, come si evince dalle intercettazioni e dalla uscita dalla propria abitazione quella notte dee ore 1 alle 3, nonché dal passaggio presso l'abitazione di tale D'ALESSANDRO, dove la droga doveva essere collocata, circostanze che potevano indurre in errore sia sulla effettiva partecipazione concorsuale al reato di detenzione....". 3.1 Se è vero che tale condivisione delle illecite dinamiche del sodalizio sono state riconosciute inidonee a integrare un concorso della D'[OSCURATO:PERSONA] nel delitto di detenzione e trasporto dello stupefacente da parte del suo compagno, attesa l'assenza di un contributo sia pure agevolativo, la stessa assume rilievo quale ipotesi di colpa grave influente nel giudizio prognostico sotteso al giudizio di riparazione, sia in termini di condotta idonea a essere valutata come potenzialmente idonea a rafforzare il proposito delinquenziale del reo, sia come assenza di ogni comportamento che la indicasse, quantomeno in termini dubitativi, resipiscente o contraria all'azione antidoverosa di cui aveva piena contezza, escludendosi pertanto in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole. Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725]. Da ultimo 13 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. 3.2 Sotto diverso profilo il ricorso della ricorrente non si confronta con gli argomenti indicati nell'ordinanza impugnata per enucleare i profili di colpa grave ostativa e risulta manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la condotta contestata nel capo di imputazione, come di compartecipazione al trasporto della droga in unione al ROLLERO, era stata esclusa nel giudizio assolutorio, in quanto, come è stato in precedenza osservato, il giudizio demandato al giudice della riparazione risulta del tutto autonomo rispetto al giudizio sulla responsabilità penale dell'indagato e i profili di colpa grave ravvisati, al contempo, in capo alla D'[OSCURATO:PERSONA] si pongono in stretta relazione con la ipotesi per cui era stato emesso il titolo cautelare (in sostanza una vigilanza sul buon esito della spedizione). Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione in uno specifico episodio di illecita detenzione e trasporto di stupefacente, nella consapevolezza di operare sullo sfondo di una operazione criminale. Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione all'operazione illecita, ovvero quale adesione alle finalità illecite dei concorrenti, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di compartecipazione criminosa. 4. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che alla D'[OSCURATO:PERSONA] siano contestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.1 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.2 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenute penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio iS.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 5. Privo di autosufficienza è poi l'articolazione del motivo di ricorso con il quale la difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] Roberta contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha riconosciuto che anche il mantenimento della cautela, in particolare il suo prolungamento, una volta acquisite nuove emergenze investigative, sia giustificato dai profili di colpa grave sopra richiamati. Va su tale argomento precisato che le acquisizioni intervenute nel corso delle indagini richiamate dalla ricorrente (dichiarazioni del collaboratore di giustizia LANGELLA e le dichiarazioni rese dall'indagata nel corso delle indagini), pure idonee ad a circoscrivere l'operatività della D'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del contesto associativo, cui le si contestava di avere preso parte - ed infatti la misura cautelare risulta essere stata annullata dal tribunale del riesame in relazione a tale contestazione, e ne era seguita pronuncia assolutoria in primo grado - risultano del tutto indifferenti, nel tenore in cui vengono riportate, rispetto al capo di imputazione L bis, e cioè in relazione al trasporto di stupefacente organizzato dal ROLLERO in concorso con il D'ALESSANDRO; esse, infatti, non contrastano l'inferenza del giudice della riparazione, in quanto in nessun modo escludono la materialità della condotta tenuta dalla D'[OSCURATO:PERSONA] in occasione del trasporto dello stupefacente, condotta accertata obiettivamente attraverso le intercettazioni telefoniche e mediante il servizio di pedinamento e di osservazione, che la Corte di appello ha ritenuto sinergica, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, alla adozione della misura cautelare custodiale e al successivo mantenimento della stessa, seppure nella forma attenuata degli arresti donniciliari. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente, che ha approntato difese puntuali e utili ai fini della decisione, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legitt
Sentenza Cassazione n. 15412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris