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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14174/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8024/ 20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente principale - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente – Enei confronti di Oggetto:valore merci –artt. 29 e 30 CDC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ FIDUCIARIA E [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’av v.

MicheleTrovesi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - ricorrente incidentale - Edi [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ale del la Campania n. 4088 / 13 / 2 0 depositata in data 1 7/ 09 /2 02 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ccio ; Rilevatoche: - l a società Italia I n timade s.r.l. subiva la rettifica di una dichiarazionedoganale per l'importazione di merce proveniente dalla Cina , al termine della quale era notificat o l 'avviso di accertamentodoganale con cui venivano recuperati i diritti evasi eirrogate le conseguenti sanzioni ; - la società impugnava l'atto notificato ; - la CTP di Napoli accoglieva il ricorso ; impugnava l'Amministrazionefinanziaria ; - la CTR campana confermava la decisione di primo grado ; ricorrevain c assazione l ’ Agenzia delle dogane e dei Monopoli ; - questa Suprema Corte con ordinanza n . 12462 dal 2019 accoglieva il secondo motivo di ricorso dell' A mministrazione finanziariae cassava con rinvio la pronuncia ivi gravata; - il giudice del rinvio , con la sentenza oggetto del presente giudizio, h a accolto l'appello dell' A genzia delle Dogane e dei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Monopoliconfermando l'atto impugnato e compensando le spese ditutti i gradi d el merito ; - r icorre ora a questa Corte l' I stituto fiduciario italiano - società fiduciariae di revisione aziendale a r.l., quale socio della società contribuentesurrichiamata, ora cessata e cancellata da registro imprese, con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria exart. 378 c.p.c. ; analogo autonomo ricorso ha presentato l’ altr o socio della cessata società Italia intima de s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , articolatoin tre motivi ; - l 'ulteriore socio della ridetta società, [OSCURATO:PERSONA] , è rimasto intimato; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Consideratoche: - preliminarmente, va qualificato come principale il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto per primo in data 16 marzo2021; il ricorso proposto dall’Istituto fiduciario italiano - società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l. , proposto il successivo 17 marzo 2021, va quindi qualificato come ricorso incidentale; in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 10309 del 28/05/2004) secondo la quale per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qu alsiasi impugnazionesuccessiva contro la stessa sentenza deve essere propostain via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte di C assazione, nell'atto contenente il contro ricorso; in ogni caso, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo ed è ammissibile purché sia stato proposto nel ris petto del termine Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 stabilitoper il ricorso incidentale dall'art. 371 c.p.c. (come qui è avvenuto)nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi; - venendo all’esame de lle doglianze proposte , i l primo motivo di ricorsoprincipale di [OSCURATO:PERSONA] censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello mancato di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in meritoalle modalità di rideterm inazione del valore delle merci in Dogana, omettendo del tutto di considerare se la rideterminazionedell'amministrazione finanziaria fosse conforme all’art30 del reg.to CEE n. 2913 del 1992; - il motivo è i nfondato; - in realtà il giudice del rinvio ha preso in esame , come statuito dalla sentenza della Corte, proprio la rideterminazione operata dall'Ufficio doganale, sulla quale si è soffermato avendola ritenutaconforme a legge; - il secondo motivo di ricorso principale deduce la nullità della sentenzaper violazione falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 e 61 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. p er avere il giudice del rinvio motivatoin modo apparente la propria statuizione; - il motivo è infondato; - la pronuncia impugnata in realtà fa puntuale riferimento ai fatti di causa e alle norme applicate, esplicitando in modo chiaramentecomprensibile le ragioni poste a base della propria decisione, ponendosi pertanto al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”(Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053 del 2014) ; - il terzo motivo di ricorso principale va esaminato congiuntamente conil secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto propone Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 analoga censura; anch’esso, come si dirà nel prosieguo, risulta privodi fondamento; - passando ora all’esame delle doglianze di cui al ricorso incidentaledell’Istituto fiduciario italiano – società fiduciaria e di revisioneaziendale a.r.l. rileva il Collegio che il primo motivo del ricorsoprincipale deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall'art. 360 c. 1 n. 5 da parte dell'impugnata sentenza della commissione tributaria regionale della Campania; o messo esame in ordine al sovvertimento dei criteri di determinazione del valore della merce, non rispettandone l'ordine gerarchico e prendendoa riferimento non beni identici ma beni similari; - il motivo è infondato; - invero il fatto storico relativo all'avere l'Amministrazione doganale utilizzato c orrettamente o meno i criteri per la determinazionedel valore in dogana delle merci è stato in realtà presoin esame dal giudice dell'appello, che ne ha diffusamente trattatoin sentenza motivando sul punto in modo chiaramente comprensibile,insussistente l’asserito omesso esame ; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del CDC (reg. to2913/92) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente applicato i criteri previsti per ladeterminazione del valore delle merci in dogana; - il motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo di ricorsoprincipale, come già detto, che si duole parimenti della violazionedell’art. 30 del re g. to CE n. 2913 del 1992 e dell’art.2697c.c. in ordine alle modalità di rideterminazione del valore in doganaper avere la sentenza impugnata mancato di considerare chela rideterminazione operata dall'Ufficio è avvenuta in base al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 criteriodi valore di merce similare quando invece il primo criterio dicui all'art. 30 da applicarsi per la rideterminazione è costituito dalvalore di merce identica; - tali mezzi di impugnazione sono infondati; - sulla determinazione dell'obbligazione doganale, come chiarito daquesta Corte, l'unico valore rilevante è quello in dogana che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamentepagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246),stante la necessità di determinare nel diritto dell'Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassi commerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodouloue a., C - 116/12, punto 44; Corte giust. 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C - 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carbonie derivati s.r.I., C - 263/06, punto 60).

Il codice doganale comunitarioha pertanto stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 una rigidasequenza di regole di determinazione del valore doganale eil regola mento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181 - bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondatidubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagatoo da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass.n. 23246 del 2018; Cass.4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931).

In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganaledeve chiedere informazioni complementari e sollecitare ilcontraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29.

Ne consegue che, nel seguire la rigida scansionedelle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il val ore in dogana non possa essere determinato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 mediantericorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice in materia , applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lett ere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust.12 dicembre 2013, Christodouloue a., C - 116/12, punto 41).

E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importateneppure sulla base dell'art. 30 del co dice doganale, si opereràla valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C - 116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c.

Hauptzollam t Meinchen,C-529/16).

In definitiva, i criteri di determinazione del valorein dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando i l valore in dogananon possa essere determinato applicando la disposizione precedente si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (CGUE, 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C - 116/12).

Il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto e il più frequentementeutilizzato; - ne deriva che per disattendere tale valore, occorre che: l'[OSCURATO:PERSONA] abbia fondati dubbi che esso s ia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulterioriinformazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valereil proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali so no fondati tali dubbi; l'Amministrazione doganale ricorra in primo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 luogoai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia aquelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018).

Dunque, qualora l e autoritàdoganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossiaa quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codicedoganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018); - nel presente caso, come si evince dalla sentenza impugnata, l'Amministrazione finanziaria ha dato inizio alla procedura prevista per l'ottenimento di ulteriore documentazione e informazionicomplementari, ma avendo ricevuto solo parte della documentazione richiesta ha proceduto alla consultazione della bancadati M .

E .

R .

C .

E . oltr e che - su richiesta della contribuente –a disporre perizia delle merci per mezzo del prelevamento di campionidei diversi articoli e della disamina da parte dei periti delle parti; gli accertamenti così eseguiti hanno confermato il maggiorvalore accerta to; - nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla CTR, una volta “sorti dubbi sul valore dichiarato della merce importata” l’Ufficioha “in un primo momento ho chiesto al contribuente di giustificare tale valore e, avendo ricevuto solo parte della documentazionerichiesta, gli ha comunicato il valore della merce ricavato,ai sensi dell'articolo 30 del regolamento Ce n. 2913 del 1992, dalla consultazione della banca dati M.E.R.C.E.; ha acquisito successivamente le relazioni di un perito di parte e di un perito d'ufficio e all'esito ha emesso l'atto in positivo con il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 quale ha rettificato il valore della merce in senso conforme a quantorisultava della banca dati”; - nel concreto quindi il valore posto a base dell’accertamento è in realtà il risultato di un ampio contraddittorio, sì da portare la CTR, proprio alla luce dell’attività svolta , a concludere che il rapporto di graduazione dei criteri di valutazione fosse stato appienorispettato; - in altri termini, la CTR non ha obliterato l’ordine dei criteri ma ha accertato che gli stessi erano stati rispettati in relazione alla situazione in concreto esistente; del resto, la stessa perizia è stata resa logicamente “a valle” dell’applicazione dei criteri in esame e ne ha in sostanza rilevato, stanti i risultati raggiunti quantoalla determinazione dei valori dei beni, l’osservanza; - conclusivamente, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale sonorigettati; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta i l ricors o principale e il ricorso incidentale; condanna parte ricorrentee parte ricorrente incidentale in solido tra loro al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida ineuro 2.400 olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8024/ 20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente principale - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente – Enei confronti di Oggetto:valore merci –artt. 29 e 30 CDC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ FIDUCIARIA E [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’av v. MicheleTrovesi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - ricorrente incidentale - Edi [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ale del la Campania n. 4088 / 13 / 2 0 depositata in data 1 7/ 09 /2 02 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ccio ; Rilevatoche: - l a società Italia I n timade s.r.l. subiva la rettifica di una dichiarazionedoganale per l'importazione di merce proveniente dalla Cina , al termine della quale era notificat o l 'avviso di accertamentodoganale con cui venivano recuperati i diritti evasi eirrogate le conseguenti sanzioni ; - la società impugnava l'atto notificato ; - la CTP di Napoli accoglieva il ricorso ; impugnava l'Amministrazionefinanziaria ; - la CTR campana confermava la decisione di primo grado ; ricorrevain c assazione l ’ Agenzia delle dogane e dei Monopoli ; - questa Suprema Corte con ordinanza n . 12462 dal 2019 accoglieva il secondo motivo di ricorso dell' A mministrazione finanziariae cassava con rinvio la pronuncia ivi gravata; - il giudice del rinvio , con la sentenza oggetto del presente giudizio, h a accolto l'appello dell' A genzia delle Dogane e dei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Monopoliconfermando l'atto impugnato e compensando le spese ditutti i gradi d el merito ; - r icorre ora a questa Corte l' I stituto fiduciario italiano - società fiduciariae di revisione aziendale a r.l., quale socio della società contribuentesurrichiamata, ora cessata e cancellata da registro imprese, con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria exart. 378 c.p.c. ; analogo autonomo ricorso ha presentato l’ altr o socio della cessata società Italia intima de s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , articolatoin tre motivi ; - l 'ulteriore socio della ridetta società, [OSCURATO:PERSONA] , è rimasto intimato; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Consideratoche: - preliminarmente, va qualificato come principale il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto per primo in data 16 marzo2021; il ricorso proposto dall’Istituto fiduciario italiano - società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l. , proposto il successivo 17 marzo 2021, va quindi qualificato come ricorso incidentale; in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 10309 del 28/05/2004) secondo la quale per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qu alsiasi impugnazionesuccessiva contro la stessa sentenza deve essere propostain via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte di C assazione, nell'atto contenente il contro ricorso; in ogni caso, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo ed è ammissibile purché sia stato proposto nel ris petto del termine Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 stabilitoper il ricorso incidentale dall'art. 371 c.p.c. (come qui è avvenuto)nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi; - venendo all’esame de lle doglianze proposte , i l primo motivo di ricorsoprincipale di [OSCURATO:PERSONA] censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello mancato di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in meritoalle modalità di rideterm inazione del valore delle merci in Dogana, omettendo del tutto di considerare se la rideterminazionedell'amministrazione finanziaria fosse conforme all’art30 del reg.to CEE n. 2913 del 1992; - il motivo è i nfondato; - in realtà il giudice del rinvio ha preso in esame , come statuito dalla sentenza della Corte, proprio la rideterminazione operata dall'Ufficio doganale, sulla quale si è soffermato avendola ritenutaconforme a legge; - il secondo motivo di ricorso principale deduce la nullità della sentenzaper violazione falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. p er avere il giudice del rinvio motivatoin modo apparente la propria statuizione; - il motivo è infondato; - la pronuncia impugnata in realtà fa puntuale riferimento ai fatti di causa e alle norme applicate, esplicitando in modo chiaramentecomprensibile le ragioni poste a base della propria decisione, ponendosi pertanto al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”(Cass. SS. UU. sent. n. 8053 del 2014) ; - il terzo motivo di ricorso principale va esaminato congiuntamente conil secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto propone Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 analoga censura; anch’esso, come si dirà nel prosieguo, risulta privodi fondamento; - passando ora all’esame delle doglianze di cui al ricorso incidentaledell’Istituto fiduciario italiano – società fiduciaria e di revisioneaziendale a.r.l. rileva il Collegio che il primo motivo del ricorsoprincipale deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall'art. 360 c. 1 n. 5 da parte dell'impugnata sentenza della commissione tributaria regionale della Campania; o messo esame in ordine al sovvertimento dei criteri di determinazione del valore della merce, non rispettandone l'ordine gerarchico e prendendoa riferimento non beni identici ma beni similari; - il motivo è infondato; - invero il fatto storico relativo all'avere l'Amministrazione doganale utilizzato c orrettamente o meno i criteri per la determinazionedel valore in dogana delle merci è stato in realtà presoin esame dal giudice dell'appello, che ne ha diffusamente trattatoin sentenza motivando sul punto in modo chiaramente comprensibile,insussistente l’asserito omesso esame ; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del CDC (reg. to2913/92) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente applicato i criteri previsti per ladeterminazione del valore delle merci in dogana; - il motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo di ricorsoprincipale, come già detto, che si duole parimenti della violazionedell’art. 30 del re g. to CE n. 2913 del 1992 e dell’art.2697c.c. in ordine alle modalità di rideterminazione del valore in doganaper avere la sentenza impugnata mancato di considerare chela rideterminazione operata dall'Ufficio è avvenuta in base al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 criteriodi valore di merce similare quando invece il primo criterio dicui all'art. 30 da applicarsi per la rideterminazione è costituito dalvalore di merce identica; - tali mezzi di impugnazione sono infondati; - sulla determinazione dell'obbligazione doganale, come chiarito daquesta Corte, l'unico valore rilevante è quello in dogana che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamentepagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246),stante la necessità di determinare nel diritto dell'Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassi commerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodouloue a., C - 116/12, punto 44; Corte giust. 15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C - 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carbonie derivati s.r.I., C - 263/06, punto 60). Il codice doganale comunitarioha pertanto stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 una rigidasequenza di regole di determinazione del valore doganale eil regola mento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181 - bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondatidubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagatoo da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass.n. 23246 del 2018; Cass.4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931). In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganaledeve chiedere informazioni complementari e sollecitare ilcontraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29. Ne consegue che, nel seguire la rigida scansionedelle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il val ore in dogana non possa essere determinato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 mediantericorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice in materia , applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lett ere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust.12 dicembre 2013, Christodouloue a., C - 116/12, punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importateneppure sulla base dell'art. 30 del co dice doganale, si opereràla valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C - 116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. Hauptzollam t Meinchen,C-529/16). In definitiva, i criteri di determinazione del valorein dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando i l valore in dogananon possa essere determinato applicando la disposizione precedente si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (CGUE, 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C - 116/12). Il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto e il più frequentementeutilizzato; - ne deriva che per disattendere tale valore, occorre che: l'[OSCURATO:PERSONA] abbia fondati dubbi che esso s ia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulterioriinformazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valereil proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali so no fondati tali dubbi; l'Amministrazione doganale ricorra in primo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 luogoai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia aquelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018). Dunque, qualora l e autoritàdoganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossiaa quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codicedoganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018); - nel presente caso, come si evince dalla sentenza impugnata, l'Amministrazione finanziaria ha dato inizio alla procedura prevista per l'ottenimento di ulteriore documentazione e informazionicomplementari, ma avendo ricevuto solo parte della documentazione richiesta ha proceduto alla consultazione della bancadati M . E . R . C . E . oltr e che - su richiesta della contribuente –a disporre perizia delle merci per mezzo del prelevamento di campionidei diversi articoli e della disamina da parte dei periti delle parti; gli accertamenti così eseguiti hanno confermato il maggiorvalore accerta to; - nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla CTR, una volta “sorti dubbi sul valore dichiarato della merce importata” l’Ufficioha “in un primo momento ho chiesto al contribuente di giustificare tale valore e, avendo ricevuto solo parte della documentazionerichiesta, gli ha comunicato il valore della merce ricavato,ai sensi dell'articolo 30 del regolamento Ce n. 2913 del 1992, dalla consultazione della banca dati M.E.R.C.E.; ha acquisito successivamente le relazioni di un perito di parte e di un perito d'ufficio e all'esito ha emesso l'atto in positivo con il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 quale ha rettificato il valore della merce in senso conforme a quantorisultava della banca dati”; - nel concreto quindi il valore posto a base dell’accertamento è in realtà il risultato di un ampio contraddittorio, sì da portare la CTR, proprio alla luce dell’attività svolta , a concludere che il rapporto di graduazione dei criteri di valutazione fosse stato appienorispettato; - in altri termini, la CTR non ha obliterato l’ordine dei criteri ma ha accertato che gli stessi erano stati rispettati in relazione alla situazione in concreto esistente; del resto, la stessa perizia è stata resa logicamente “a valle” dell’applicazione dei criteri in esame e ne ha in sostanza rilevato, stanti i risultati raggiunti quantoalla determinazione dei valori dei beni, l’osservanza; - conclusivamente, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale sonorigettati; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta i l ricors o principale e il ricorso incidentale; condanna parte ricorrentee parte ricorrente incidentale in solido tra loro al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida ineuro 2.400 olt
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