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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18469/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine a reati ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000, e relativo alla prova come desunta dal processo di constatazione, è inammissibile.

Esso non si confronta, incorrendo in vizio di specificità, con l'articolata doppia motivazione conforme che correttamente coniuga le risultanze di cui al processo verbale di constatazione con la irregolarità e sporadicità della contabilità tenuta oltre che con l'ulteriore dato di mancata allegazione di prova contraria a fronte di un tale compendio indiziario che come tale ben sollecita l'eventuale onere di dimostrare dati contrari.

Coerentemente si aggiunge come l'operato della polizia giudiziaria lungi dall'essere frutto di mere valutazione induttive teneva conto anche in via analitica dei costi documentati raffrontandoli alle componenti attive e di quanto emergente da dati documentali della società con specifico riguardo al [OSCURATO:PERSONA].

Emerge quindi una censura oltre che a- specifica anche meramente rivalutativa del merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine a reati ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000, e relativo alla prova come desunta dal processo di constatazione, è inammissibile. Esso non si confronta, incorrendo in vizio di specificità, con l'articolata doppia motivazione conforme che correttamente coniuga le risultanze di cui al processo verbale di constatazione con la irregolarità e sporadicità della contabilità tenuta oltre che con l'ulteriore dato di mancata allegazione di prova contraria a fronte di un tale compendio indiziario che come tale ben sollecita l'eventuale onere di dimostrare dati contrari. Coerentemente si aggiunge come l'operato della polizia giudiziaria lungi dall'essere frutto di mere valutazione induttive teneva conto anche in via analitica dei costi documentati raffrontandoli alle componenti attive e di quanto emergente da dati documentali della società con specifico riguardo al [OSCURATO:PERSONA]. Emerge quindi una censura oltre che a- specifica anche meramente rivalutativa del merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris