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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 40459/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1999/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26295/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di dichiarare l’estinzione del reato per remissione di querela ai sensi dell’art. 152 cod. pen. e, in subordine, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 12 settembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40459/2025 Roma, lì, 16/12/2025 delitto di cui all’art. 646 cod. pen. commesso ai danni della “[OSCURATO:PERSONA]”.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:

2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. per estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]”, ed accettazione della remissione della querela da parte dell’imputata.

2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 cod. proc. pen. e 529 cod. proc. pen. per erronea individuazione del dies a quo ai fini della tempestiva presentazione della querela che risulterebbe, quindi, tardiva.

2.3. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen. per invalidità della querela per difetto di autenticazione.

2.4. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione del reato per la remissione della querela da parte della persona offesa e la conseguente accettazione della remissione da parte dell'imputata, è fondato.

In data 2 luglio 2025, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]”, ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in pari data, quest’ultima ha accettato la remissione della querela.

2. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Trova, quindi, applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame - sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01).

3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4.

Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione e di accettazione della remissione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese del procedimento.

Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1999/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26295/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di dichiarare l’estinzione del reato per remissione di querela ai sensi dell’art. 152 cod. pen. e, in subordine, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 12 settembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40459/2025 Roma, lì, 16/12/2025 delitto di cui all’art. 646 cod. pen. commesso ai danni della “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. per estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]”, ed accettazione della remissione della querela da parte dell’imputata. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 cod. proc. pen. e 529 cod. proc. pen. per erronea individuazione del dies a quo ai fini della tempestiva presentazione della querela che risulterebbe, quindi, tardiva. 2.3. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen. per invalidità della querela per difetto di autenticazione. 2.4. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione del reato per la remissione della querela da parte della persona offesa e la conseguente accettazione della remissione da parte dell'imputata, è fondato. In data 2 luglio 2025, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]”, ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in pari data, quest’ultima ha accettato la remissione della querela. 2. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Trova, quindi, applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01). 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione e di accettazione della remissione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese del procedimento. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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