CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1980
Cassazione n. 49088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/01/1980 [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/11/2001 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27451/22 NDIAYE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt.110 cod. pen., 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nei ricorsi degli imputati non sono consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto in particolare, quanto alla comune doglianza proposta da entrambi i ricorrenti relativamente alla responsabilità per il reato contestato, che essa è generica, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; che parimenti il secondo motivo del ricorso di Ndiaye relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 7); che il terzo motivo del ricorso di Ndiaye, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di Kane, che con il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.