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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 12165/2025

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Sul ricorso n. 14506/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 15 / 1 /202 3 depositata il 3 gennaio 2023.

Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 24/04/2025 LaPresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 14506/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 15 / 1 /202 3 depositata il 3 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 23 gennaio 2025 con il quale il ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/04/2025 LaPresi
Decreto Cassazione n. 12165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris