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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 23347/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso8949/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro Comune di Diamante -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 579/2017 depositata il 28/02/2017; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons.

Dott.[OSCURATO:PERSONA].

RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1. I litisconsorti [OSCURATO:PERSONA] - Ritondale ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l'epigrafata ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, adita dai medesimi al fine di conseguire per decorso del termine di legge l'indennità per l'occupazione legittima di alcuni fondi di loro proprietà appresi dal Comune di Diamante per l'edificazione di un plesso scolastico e la realizzazione di un parcheggio, aveva determinato il tantundem dovuto ne lla misura di complessivi euro 18128,48 maggiorato di interessi legali secondo quanto specificato in motivazione.

La Corte territoriale ha motivato il proprio deliberato ritenendo che , nella specie, i beni occupati fossero gravati da un vincolo in apparenza conformativo («al Collegio il vincolo sembra conformativo») e non espropriativo, come invece indicato dal nominato CTU; che era in ogni caso provata la non edificabilità dei suoli interessati, per una parte in quanto già privi di essa per effetto di pregresse determinazioni urbanistiche e, comunque, perché ricadenti in zona bianca, ostativa ad una diversa valutazione della loro natura, e per la parte restante perché, seppur ricadenti urbanisticamente in zona di completamento, privi di edificabilità in via di fatto; che di conseguenza la stima del loro valore, onde pervenire alla determinazione dell'indennità dovuta, andava operata a mente dell'art. 40, comma 1, TUE, non rendendosi applicabile il criterio impiegato dal CTU – posto che riguardo ai beni in questione non era identificabile un mercato di riferimento in gra do di legittimare una valutazione comparativa – e considerando sia il valore "agronomico" dei medesimi desunto dalle colture in essere sia la loro giacitura in posizione pianeggiante, prossima al mare e ad aree fabbricate.

RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] mezzo impugnatorio ora azionato dai [OSCURATO:PERSONA]Ritondale si vale di sei motivi di ricorso, illustrati pure con memoria a cui non ha inteso replicare il Comune di Diamante, che non si è costituito a mezzo di formale controricorso, ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 TUE e dei principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte in punto di distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, avendo la Corte d'Appello ravvisato nella specie la sussistenza di un vincolo conformativo in forza di un giudizio puramente ipotetico, al contrario dovendo divisarsene la natura espropriativa per la localizzazione puntuale delle opere pubbliche realizzande.

Con il secondo motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono poi della violazione e della falsa applicazione degli artt. 32 e 37 TUE in relazione all'art. 40 TUE, avendo la Corte d'Appello ritenuto totalmente inedificabili le aree oggetto di occupazione, quantunque per quella parte di esse ricadente, in base alla programmazione urbanistica vigente al momento dell'occupazione, in B3 zona di completamento, ovvero in zona ad edificazione residenziale diretta, la stima dell'indennità dovesse essere operata applicando il criterio dell'edificabilità legale.

3. Nello scrutinare congiuntamente i predetti motivi, che si mostrano strettamente avvinti, il Collegio crede di dover dare previamente atto del difetto di interesse che inficia la perorazione ricorrente di cui al primo motivo di ricorso.

Come visto, sul punto se nella specie il vincolo già gravante sulle aree occupate avesse natura conformativa ovvero espropriativa, la Corte d'Appello, integrando il proprio iniziale giudizio formulato in RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli chiave ipotetica e manchevole perciò della certezza che si richiede ad una pronuncia di diritto, si è data cura di notare che, anche se si fosse voluto condividere l'avviso del CTU – ovvero che il vincolo apposto sulle aree occupate avesse natura espropriativa – in ogni caso l'inedificabilità di esse era fuori discussione, essendo desumibile sia dal fatto che in tal senso si era già pronunciato il programma di fabbricazione del 1970 senza che mai in prosieguo i fondi in questione assumessero una diversa destinazione, sia dal fatto che la loro valutazione alla stregua di zona bianca non avrebbe comportato una diversa qualificazione della loro natura.

Questa impostazione, ha aggiunto ancora il decidente, è peraltro destinata a restare ferma anche a fronte della ricaduta di parte delle aree interessate in zona B3 di completamento, per la quale la diversa potenzialità edificatoria deriva dallo stesso strumento urbanistico ed il vincolo espropriativo non rileva ai fini di stima, poiché considerati i rilievi sviluppati dal CTU riguardo ad essa, deve escludersene la edificabilità in via di fatto.

4. Ora, è di tutta evidenza che l'obiezione declinata con il primo motivo ovvero con riferimento alla prima parte di questo ragionamento è improduttiva di effetti sostanziali, giacché, anche ammesso che il vincolo giacente sulle aree di che trattasi avesse natura espropriativa e di esso non si fosse dovuto perciò tenere conto ai fini della determinazione della base di calcolo su cui liquidare l'indennità dell'art. 50 TUE, non muterebbe per questo il quadro di osservazione focalizzato dalla decisione, dato che essa, a supporto del primo assunto, oggetto segnatamente di contestazione con il motivo qui in esame, formula l'ulteriore considerazione, illustrandone come visto i dettagli, che le aree interessate non potrebbero comunque ritenersi edificabili.

In buona sostanza, così ricostruito l'ordito motivazionale, l'asse portante del ragionamento RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli sviluppato dal decidente sta, dunque, dentro questa seconda affermazione, rendendo in tal modo superflua la contestazione di cui al primo motivo, vero infatti che non è in forza della natura attribuita al vincolo già esistente sui beni che la Corte d'Appello si è indotta a determinare il valore venale di essi da utilizzare per determinare l'indennità di cui all'art. 50 TUE, ma è alla loro trasformabilità edilizia che essa ha concretamente guardato, negando la quale ha poi proceduto a determinare l'indennità nella misura concretamente riconosciuta.

Il che, processualmente ridonda negativamente in danno dei ricorrenti che non hanno perciò alcun interesse impugnatorio a vedere rimossa una statuizione che, pur in disparte dal suo discutibile tenore, non vincola il ragionamento decisorio.

5. Priva di fondamento è invece l'obiezione sviluppata con il secondo motivo di ricorso, giacché l'assunto decisorio in ragione del quale la Corte d'Appello ha ritenuto di liquidare le indennità reclamate applicando quale base di calcolo l'art. 40 TUE, sul presupposto che per le oggettive caratteristiche dell'area interessata essa non si prestava ad essere sfruttata a mezzo di un trasformazione edilizia, riflette uno stabile enunciato di questa Corte secondo cui, sebbene la primazia del criterio dell'edificabilità legale imponga di considerare l'attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica vigente, nondimeno l'edificabilità di fatto può costituire criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e alla quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa e può indurre a deflettere dal criterio della edificabilità legale « quando le dimensioni dell'area sono insufficienti per edificare, per l'esaurimento degli indici di fabbricabilità della zona, per la distanza dalle opere pubbliche o per i vincoli legislativi urbanistici.

Ne consegue la necessità di tenere conto anche di tale specifico indice RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli regolatore, quale criterio cui rapportare l'indennità dovuta all'effettivo pregiudizio patito, in funzione del principio del giusto ristoro ma anche dell'esigenza di non favorire un'indebita locupletazione, tenuto conto che la potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.)»(Cass., Sez.

I, 26/06/2019 , n. 17115 ).

E dunque la formulata censura non merita seguito alcuno.

6. Resta con ciò assorbita anche la doglianza oggetto del terzo motivo di ricorso, intesa a censurare, anche sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, la statuizione con cui la Corte decidente ha, da un lato, escluso l'applicabilità del criterio dell'edificabilità legale e, dall'altro, l' adottabilità del criterio di stima indicato dal CTU – che aveva a tal fine ritenuto di poter utilizzare i l parametro rappresentato dai prezzi dei suoli destinati ad uno sfruttamento per attività di servizio o per attività artistica – , alla censura resistendo la prima affermazione in ragione del fatto che, rigettando il secondo motivo di ricorso,la Corte d'Appello ha escluso in via di fatto la trasformabilità edilizia della porzione di fondo inserita in B3, la seconda in ragione del fatto che l'inedificabilità anche ex lege della porzione restante era stata canonizzata dalla pregressa programmazione urbanistica.

E non possono trovare d'altro canto seguito neppure le doglianze fatte confluire nel quarto motivo di ricorso – ove si lamenta, denunciando perciò anche l'omesso esame di un fatto decisivo, l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per non aver conferito il debito rilievo nella determinazione di stima al valore agronomico del fondo – RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli impingendo esse nella valutazioni di aspetti meritali della vicenda che, oltre a sfuggire al campo del lamentato vizio motivazionale, si sottraggono per principio al giudizio di questa Corte che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale.

7. Con il quinto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 13, 22-bis e 50 TUE avendo la Corte d'Appello, con motivazione sul punto anche inficiata di contraddittorietà, liquidato l'indennità di occupazione determinando la durata di quest'ultima diversamente da quanto fatto in premessa ove si era ritenuto che l'indennità andasse corrisposta per la durata quinquennale di essa decorrente dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Il motivo, sfrondato di ogni suggestione motivazionale, giacché l'affermazione formulata in premessa è operata in funzione di determinare la durata dell'occupazione legittima, mentre è alla determinazione dell'indennità che guarda in prosieguo la motivazione, è per il resto privo di fondamento.

Esso infatti riposa su una premessa giuridica errata ovvero che la durata dell'occupazione decorra dalla dichiarazione di pubblica utilità quando non solo la legge - ovvero ora l'art. 22 - bis , comma 5 , TUE – prevede che l'indennità di occupazione sia calcolata considerando la data di immissione nel possesso, ma anche la logica dell'istituto indennitario, preordinato a sollevare il proprietario dalle perdite subite per effetto della privazione della disponibilità dell'area nel periodo di tempo previsto dal relativo provvedimento autorizzatorio, portano a sposare tutt'altra conclusione, onde l'assunto decisorio qui censurato non si presta a revisioni cassatorie, tanto più tenendo conto che stabilmente si afferma che l'accertamento del "dies a quo" dell'occupazione legittima costituisce oggetto di una valutazione dei fatti rilevanti che è riservata al giudice del merito, di regola RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

I, 10/10/2007, n. 21143).

8. Con il sesto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. e dell'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, avendo la Corte d'Appello gravato le somme liquidate a titolo di indennità di interessi legali a decorrere da ogni annualità sino al loro deposito, quantunque il debito sia di valore e non di valuta e debba perciò essere maggiorato anche di rivalutazione e l'obbligazione per interessi debba essere liquidata secondo i canoni della CEDU in applicazione del tasso di interesse applicato dalla BCE in relazione a talune operazioni a credito maggiorato di tre punti.

Il motivo è infondato.

Il debito per l'indennità di occupazione legittima è secondo il consolidato insegnamento di questa Corte un debito di valuta, sicché su di esso sono dovuti solo gli interessi aventi natura compensativa (Cass., Sez.

I, 10/02/2021, n. 3274; Cass., Sez.

I, 18/08/2017, n. 20178; Cass., Sez.

I, 20/06/2011, n. del 13456 ); e pertanto, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell'art. 1224, 2° comma, cod. civ., il quale richiede che il maggior danno causato dalla mora del debitore sia provato dal creditore (Cass., Sez.

I, 13/01/2011, n. 719).

Quanto alla seconda deduzione, anche a concedere che il criterio richiamato si possa reputare vigente, essa introduce nel giudizio una questione nuova, sicché, non essendo stata detta questione esaminata dal giudice di merito, né costando ai fini dell'autosufficienza del ricorso, ove essa sia stata al medesimo sottoposta, se ne deve affermare l'inammissibilità, dato che il RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli giudizio di cassazione può concernere notoriamente solo le questioni oggetto di disamina nelle precedenti fasi di merito.

9. Il ricorso va, dunque, conclusivamente respinto.

10. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorsoprincipale.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno23.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso8949/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro Comune di Diamante -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 579/2017 depositata il 28/02/2017; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. I litisconsorti [OSCURATO:PERSONA] - Ritondale ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l'epigrafata ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, adita dai medesimi al fine di conseguire per decorso del termine di legge l'indennità per l'occupazione legittima di alcuni fondi di loro proprietà appresi dal Comune di Diamante per l'edificazione di un plesso scolastico e la realizzazione di un parcheggio, aveva determinato il tantundem dovuto ne lla misura di complessivi euro 18128,48 maggiorato di interessi legali secondo quanto specificato in motivazione. La Corte territoriale ha motivato il proprio deliberato ritenendo che , nella specie, i beni occupati fossero gravati da un vincolo in apparenza conformativo («al Collegio il vincolo sembra conformativo») e non espropriativo, come invece indicato dal nominato CTU; che era in ogni caso provata la non edificabilità dei suoli interessati, per una parte in quanto già privi di essa per effetto di pregresse determinazioni urbanistiche e, comunque, perché ricadenti in zona bianca, ostativa ad una diversa valutazione della loro natura, e per la parte restante perché, seppur ricadenti urbanisticamente in zona di completamento, privi di edificabilità in via di fatto; che di conseguenza la stima del loro valore, onde pervenire alla determinazione dell'indennità dovuta, andava operata a mente dell'art. 40, comma 1, TUE, non rendendosi applicabile il criterio impiegato dal CTU – posto che riguardo ai beni in questione non era identificabile un mercato di riferimento in gra do di legittimare una valutazione comparativa – e considerando sia il valore "agronomico" dei medesimi desunto dalle colture in essere sia la loro giacitura in posizione pianeggiante, prossima al mare e ad aree fabbricate. RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] mezzo impugnatorio ora azionato dai [OSCURATO:PERSONA]Ritondale si vale di sei motivi di ricorso, illustrati pure con memoria a cui non ha inteso replicare il Comune di Diamante, che non si è costituito a mezzo di formale controricorso, ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 TUE e dei principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte in punto di distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, avendo la Corte d'Appello ravvisato nella specie la sussistenza di un vincolo conformativo in forza di un giudizio puramente ipotetico, al contrario dovendo divisarsene la natura espropriativa per la localizzazione puntuale delle opere pubbliche realizzande. Con il secondo motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono poi della violazione e della falsa applicazione degli artt. 32 e 37 TUE in relazione all'art. 40 TUE, avendo la Corte d'Appello ritenuto totalmente inedificabili le aree oggetto di occupazione, quantunque per quella parte di esse ricadente, in base alla programmazione urbanistica vigente al momento dell'occupazione, in B3 zona di completamento, ovvero in zona ad edificazione residenziale diretta, la stima dell'indennità dovesse essere operata applicando il criterio dell'edificabilità legale. 3. Nello scrutinare congiuntamente i predetti motivi, che si mostrano strettamente avvinti, il Collegio crede di dover dare previamente atto del difetto di interesse che inficia la perorazione ricorrente di cui al primo motivo di ricorso. Come visto, sul punto se nella specie il vincolo già gravante sulle aree occupate avesse natura conformativa ovvero espropriativa, la Corte d'Appello, integrando il proprio iniziale giudizio formulato in RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli chiave ipotetica e manchevole perciò della certezza che si richiede ad una pronuncia di diritto, si è data cura di notare che, anche se si fosse voluto condividere l'avviso del CTU – ovvero che il vincolo apposto sulle aree occupate avesse natura espropriativa – in ogni caso l'inedificabilità di esse era fuori discussione, essendo desumibile sia dal fatto che in tal senso si era già pronunciato il programma di fabbricazione del 1970 senza che mai in prosieguo i fondi in questione assumessero una diversa destinazione, sia dal fatto che la loro valutazione alla stregua di zona bianca non avrebbe comportato una diversa qualificazione della loro natura. Questa impostazione, ha aggiunto ancora il decidente, è peraltro destinata a restare ferma anche a fronte della ricaduta di parte delle aree interessate in zona B3 di completamento, per la quale la diversa potenzialità edificatoria deriva dallo stesso strumento urbanistico ed il vincolo espropriativo non rileva ai fini di stima, poiché considerati i rilievi sviluppati dal CTU riguardo ad essa, deve escludersene la edificabilità in via di fatto. 4. Ora, è di tutta evidenza che l'obiezione declinata con il primo motivo ovvero con riferimento alla prima parte di questo ragionamento è improduttiva di effetti sostanziali, giacché, anche ammesso che il vincolo giacente sulle aree di che trattasi avesse natura espropriativa e di esso non si fosse dovuto perciò tenere conto ai fini della determinazione della base di calcolo su cui liquidare l'indennità dell'art. 50 TUE, non muterebbe per questo il quadro di osservazione focalizzato dalla decisione, dato che essa, a supporto del primo assunto, oggetto segnatamente di contestazione con il motivo qui in esame, formula l'ulteriore considerazione, illustrandone come visto i dettagli, che le aree interessate non potrebbero comunque ritenersi edificabili. In buona sostanza, così ricostruito l'ordito motivazionale, l'asse portante del ragionamento RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sviluppato dal decidente sta, dunque, dentro questa seconda affermazione, rendendo in tal modo superflua la contestazione di cui al primo motivo, vero infatti che non è in forza della natura attribuita al vincolo già esistente sui beni che la Corte d'Appello si è indotta a determinare il valore venale di essi da utilizzare per determinare l'indennità di cui all'art. 50 TUE, ma è alla loro trasformabilità edilizia che essa ha concretamente guardato, negando la quale ha poi proceduto a determinare l'indennità nella misura concretamente riconosciuta. Il che, processualmente ridonda negativamente in danno dei ricorrenti che non hanno perciò alcun interesse impugnatorio a vedere rimossa una statuizione che, pur in disparte dal suo discutibile tenore, non vincola il ragionamento decisorio. 5. Priva di fondamento è invece l'obiezione sviluppata con il secondo motivo di ricorso, giacché l'assunto decisorio in ragione del quale la Corte d'Appello ha ritenuto di liquidare le indennità reclamate applicando quale base di calcolo l'art. 40 TUE, sul presupposto che per le oggettive caratteristiche dell'area interessata essa non si prestava ad essere sfruttata a mezzo di un trasformazione edilizia, riflette uno stabile enunciato di questa Corte secondo cui, sebbene la primazia del criterio dell'edificabilità legale imponga di considerare l'attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica vigente, nondimeno l'edificabilità di fatto può costituire criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e alla quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa e può indurre a deflettere dal criterio della edificabilità legale « quando le dimensioni dell'area sono insufficienti per edificare, per l'esaurimento degli indici di fabbricabilità della zona, per la distanza dalle opere pubbliche o per i vincoli legislativi urbanistici. Ne consegue la necessità di tenere conto anche di tale specifico indice RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli regolatore, quale criterio cui rapportare l'indennità dovuta all'effettivo pregiudizio patito, in funzione del principio del giusto ristoro ma anche dell'esigenza di non favorire un'indebita locupletazione, tenuto conto che la potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.)»(Cass., Sez. I, 26/06/2019 , n. 17115 ). E dunque la formulata censura non merita seguito alcuno. 6. Resta con ciò assorbita anche la doglianza oggetto del terzo motivo di ricorso, intesa a censurare, anche sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, la statuizione con cui la Corte decidente ha, da un lato, escluso l'applicabilità del criterio dell'edificabilità legale e, dall'altro, l' adottabilità del criterio di stima indicato dal CTU – che aveva a tal fine ritenuto di poter utilizzare i l parametro rappresentato dai prezzi dei suoli destinati ad uno sfruttamento per attività di servizio o per attività artistica – , alla censura resistendo la prima affermazione in ragione del fatto che, rigettando il secondo motivo di ricorso,la Corte d'Appello ha escluso in via di fatto la trasformabilità edilizia della porzione di fondo inserita in B3, la seconda in ragione del fatto che l'inedificabilità anche ex lege della porzione restante era stata canonizzata dalla pregressa programmazione urbanistica. E non possono trovare d'altro canto seguito neppure le doglianze fatte confluire nel quarto motivo di ricorso – ove si lamenta, denunciando perciò anche l'omesso esame di un fatto decisivo, l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per non aver conferito il debito rilievo nella determinazione di stima al valore agronomico del fondo – RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli impingendo esse nella valutazioni di aspetti meritali della vicenda che, oltre a sfuggire al campo del lamentato vizio motivazionale, si sottraggono per principio al giudizio di questa Corte che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale. 7. Con il quinto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 13, 22-bis e 50 TUE avendo la Corte d'Appello, con motivazione sul punto anche inficiata di contraddittorietà, liquidato l'indennità di occupazione determinando la durata di quest'ultima diversamente da quanto fatto in premessa ove si era ritenuto che l'indennità andasse corrisposta per la durata quinquennale di essa decorrente dalla dichiarazione di pubblica utilità. Il motivo, sfrondato di ogni suggestione motivazionale, giacché l'affermazione formulata in premessa è operata in funzione di determinare la durata dell'occupazione legittima, mentre è alla determinazione dell'indennità che guarda in prosieguo la motivazione, è per il resto privo di fondamento. Esso infatti riposa su una premessa giuridica errata ovvero che la durata dell'occupazione decorra dalla dichiarazione di pubblica utilità quando non solo la legge - ovvero ora l'art. 22 - bis , comma 5 , TUE – prevede che l'indennità di occupazione sia calcolata considerando la data di immissione nel possesso, ma anche la logica dell'istituto indennitario, preordinato a sollevare il proprietario dalle perdite subite per effetto della privazione della disponibilità dell'area nel periodo di tempo previsto dal relativo provvedimento autorizzatorio, portano a sposare tutt'altra conclusione, onde l'assunto decisorio qui censurato non si presta a revisioni cassatorie, tanto più tenendo conto che stabilmente si afferma che l'accertamento del "dies a quo" dell'occupazione legittima costituisce oggetto di una valutazione dei fatti rilevanti che è riservata al giudice del merito, di regola RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. I, 10/10/2007, n. 21143). 8. Con il sesto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. e dell'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, avendo la Corte d'Appello gravato le somme liquidate a titolo di indennità di interessi legali a decorrere da ogni annualità sino al loro deposito, quantunque il debito sia di valore e non di valuta e debba perciò essere maggiorato anche di rivalutazione e l'obbligazione per interessi debba essere liquidata secondo i canoni della CEDU in applicazione del tasso di interesse applicato dalla BCE in relazione a talune operazioni a credito maggiorato di tre punti. Il motivo è infondato. Il debito per l'indennità di occupazione legittima è secondo il consolidato insegnamento di questa Corte un debito di valuta, sicché su di esso sono dovuti solo gli interessi aventi natura compensativa (Cass., Sez. I, 10/02/2021, n. 3274; Cass., Sez. I, 18/08/2017, n. 20178; Cass., Sez. I, 20/06/2011, n. del 13456 ); e pertanto, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell'art. 1224, 2° comma, cod. civ., il quale richiede che il maggior danno causato dalla mora del debitore sia provato dal creditore (Cass., Sez. I, 13/01/2011, n. 719). Quanto alla seconda deduzione, anche a concedere che il criterio richiamato si possa reputare vigente, essa introduce nel giudizio una questione nuova, sicché, non essendo stata detta questione esaminata dal giudice di merito, né costando ai fini dell'autosufficienza del ricorso, ove essa sia stata al medesimo sottoposta, se ne deve affermare l'inammissibilità, dato che il RG 8949/17De Biase-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giudizio di cassazione può concernere notoriamente solo le questioni oggetto di disamina nelle precedenti fasi di merito. 9. Il ricorso va, dunque, conclusivamente respinto. 10. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorsoprincipale. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno23.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris