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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43527/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi deel-icorst; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il motivo di ricorso sulla incompetenza dell'autorità giudiziaria di Bologna non è stato dedotto nel giudizio di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui si dà atto che tale eccezione veniva sollevata solo in sede di discussione, peraltro in termini generici); che si connotano di genericità i motivi di ricorso relativi alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 proponendo una ricostruzione in fatto sulle modalità di espletamento del controllo che si risolve nella richiesta di ricostruzione degli elementi indiziari desunti dal contenuto delle conversazioni captate e valutati, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, quanto all'eccessività della pena, anche per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e applicazione della misura dell'espulsione, non appare censurabile di contraddittorietà la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, come ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti e, viceversa, espressiva di pericolosità sociale le concrete e gravi modalità dei fatti, giudizio non contrastato dalla "sostanziale" incensuratezza e dall'epoca risalente dei fatti o dalla sua partecipazione alle udienze, partecipazione che, come ben osservato dai giudici di appello, non è idonea a giustificare la riduzione della sanzione non potendosi evidenziare da tale contegno processuale alcuna manifestazione di resipiscenza e di volontà di recidere i rapporti criminali; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi deel-icorst; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il motivo di ricorso sulla incompetenza dell'autorità giudiziaria di Bologna non è stato dedotto nel giudizio di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui si dà atto che tale eccezione veniva sollevata solo in sede di discussione, peraltro in termini generici); che si connotano di genericità i motivi di ricorso relativi alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 proponendo una ricostruzione in fatto sulle modalità di espletamento del controllo che si risolve nella richiesta di ricostruzione degli elementi indiziari desunti dal contenuto delle conversazioni captate e valutati, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, quanto all'eccessività della pena, anche per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e applicazione della misura dell'espulsione, non appare censurabile di contraddittorietà la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, come ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti e, viceversa, espressiva di pericolosità sociale le concrete e gravi modalità dei fatti, giudizio non contrastato dalla "sostanziale" incensuratezza e dall'epoca risalente dei fatti o dalla sua partecipazione alle udienze, partecipazione che, come ben osservato dai giudici di appello, non è idonea a giustificare la riduzione della sanzione non potendosi evidenziare da tale contegno processuale alcuna manifestazione di resipiscenza e di volontà di recidere i rapporti criminali; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris